Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32509 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9248-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633991001, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTURA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3299/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROMRTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro l’Associazione sportiva Dilettantistica Futura, impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale era stato respinto l’appello dell’ufficio, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di vari tributi per l’anno 2004. Secondo la CTR l’accertamento non conteneva alcuna motivazione sulla circostanza del furto della documentazione contabile riferibile all’associazione che non era stata esibita all’ufficio. Da qui la correttezza della decisione impugnata che aveva sottolineato come l’accertamento fosse fondato su presunzioni semplici, prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). L’assenza di motivazione dell’accertamento sul punto non consentiva all’amministrazione di integrare nel corso del giudizio gli elementi sui quali si era basata la pretesa fiscale.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 39, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 56 e 55, ed ancora degli artt. 2697 e 2724 c.c.. La CTR avrebbe errato nel pretendere che la motivazione del provvedimento impositivo contenesse elementi in ordine alla fondatezza della pretesa, questi ultimi riservati all’eventuale fase processuale, senza nemmeno considerare la giurisprudenza di questa Corte che attribuisce al contribuente la dimostrazione degli elementi idonei a comprovare il contenuto della documentazione oggetto di furto.

La censura è fondata.

Invero, giova rilevare che nel procedimento tributario la motivazione dell’avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni, atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la “ratio” della decisione adottata – cfr. Cass. n. 22003/2014 -.

Ora, la CTR non si è affatto attenuta al detto principio, avendo desunto un deficit di motivazione dell’atto di accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), senza considerare che l’elemento dalla stessa valorizzato per depotenziare gli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento atteneva non già al contenuto motivatorio dell’accertamento, quanto alla fondatezza della pretesa ed era al più destinato ad essere considerato in seno al procedimento giurisdizionale promosso dal contribuente, fondando l’avviso sugli elementi indicati nel pvc – assenza di presentazione della documentazione fiscale e determinazione induttiva del reddito sulla base di una percentuale dei ricavi accertati -.

Peraltro, non è inutile ricordare che “in tema di accertamento del reddito d’impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. c), ne autorizza l’accertamento – e dunque la determinazione sulla scorta di presunzioni “supersemplici” (dati e notizie comunque raccolti e conosciuti), anche nel caso in cui sia stato acclarato che la mancanza delle scritture contabili sia ascrivibile ad un comportamento incolpevole del contribuente”. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto illegittimo un accertamento induttivo, in quanto la mancata esibizione della contabilità era stata giustificata dal contribuente con il furto solo denunciato delle scritture) – cfr. Cass. n. 16108/2011, Cass. n. 30828/2017, Cass. n. 19871/2017 -.

In definitiva, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il contribuente è tenuto a prestare la necessaria diligenza, per la ricostruzione della contabilità e nel suo interesse, anche nell’ipotesi in cui abbia denunciato il furto della contabilità stessa -cfr. Cass. n. 6111/2019 -.

Ed è quindi evidente che la CTR, nel confermare la decisione impugnata, non si è nemmeno attenuta ai superiori principi, non avendo svolto alcuna verifica omologa a quella testè indicata nei confronti del contribuente.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA