Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32506 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 12/12/2019), n.32506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12771/2018 R.G. proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Pierino Arru;

– ricorrente –

contro

P.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Carta;

– controricorrente –

e nei confronti di:

P.G.M., P.A., P.D.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, n. 126/2018

depositata il 14 febbraio 2018;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2019

dal Consigliere Emilio Iannello;

udito l’Avvocato Pierino Arru;

udito l’Avvocato Pietro Piras, presente per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Fresa Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 30/5/1998 i coniugi P.F. e F.M. convennero davanti al Tribunale di Sassari S.F. chiedendone la condanna al risarcimento del danno cagionato per l’abusiva occupazione, protratta per oltre 15 anni, di un fondo esteso ha 8.55.09, che essi avevano acquistato nel 1979 con l’intento di estendere la loro confinante azienda agro-pastorale; intento ostacolato dalla condotta del resistente che aveva infondatamente accampato in pregressi giudizi (nel corso dei quali era stato anche disposto, nel marzo del 1983, il sequestro giudiziario del fondo) pretesi ma insussistenti diritti a permanere nella detenzione dei terreni quale affittuario e a riscattarli.

2. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 780 del 2001, il Tribunale di Sassari, qualificata la domanda come di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., la dichiarò inammissibile.

3. Accogliendo il gravame interposto da F.M. e da P., G., A. e P.D., quali eredi di P.F., la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 2 del 2005, qualificò la domanda come di risarcimento danni da occupazione senza titolo ma, nel merito, la rigettò, rilevando, tra l’altro, che il credito risarcitorio doveva comunque ritenersi prescritto per il periodo antecedente al marzo 1983, decorrendo il relativo termine dalla data di acquisto dei terreni (24/5/1979).

4. Su ricorso dei predetti P.- F. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22362 del 2010, in accoglimento della censura in punto di prescrizione, ritenuta assorbente, cassò detta decisione, con rinvio alla stessa Corte d’appello.

5. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Cagliari, con sentenza non definitiva n. 207 del 2017 questa rigettò alcune eccezioni preliminari e, ritenendo ad essa demandata la valutazione della sussistenza di un danno subito dai proprietari del terreno per l’intero periodo compreso tra il 24/5/1979, data dell’acquisto, ed il agosto 1995, osservò che:

– era indubbio che l’occupazione abusiva dei terreni fosse stata attuata anche dall’appellato, S.F.;

– per il periodo compreso tra il 23/3/1983 e l’agosto 1995, in cui perdurò il sequestro dell’immobile, occorreva computare la somma corrisposta dal S. al custode a titolo di canone, somma che gli stessi appellanti avevano dedotto essere pari a Lire 600.000 l’anno;

– nel primo dei pregressi summenzionati giudizi era rimasto accertato, con efficacia di giudicato, che i coniugi P.- F., unitamente al figlio A., erano coltivatori diretti che conducevano un’impresa agro-pastorale, dedicandosi a tempo pieno a tale attività e che la loro capacità di lavoro era proporzionata e certamente sufficiente a sfruttare per il pascolo i terreni;

– avendo gli appellanti provato tali parametri, la verifica dell’eventuale maggior reddito che costoro avrebbero tratto da una conduzione diretta dei terreni rispetto a quella del custode ben poteva essere determinata mediante consulenza tecnica, per l’espletamento della quale la causa era dunque rimessa in istruttoria.

6. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, definendo il giudizio innanzi a sè, sulla scorta della stima operata dal c.t.u., ha quindi condannato il S. al pagamento, titolo di risarcimento dei danni, in favore degli appellanti, della somma di Euro 204.393,70 oltre interessi e rivalutazione dal 1995 alla data della decisione e oltre interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo.

Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale ha esplicitamente fatto a tal fine riferimento alla tabella riepilogativa dei redditi elaborata dal c.t.u. sulla base della produzione lorda vendibile (P.L.V.) al netto di tutti i costi, ad eccezione di quelli per salari e stipendi, che ha ritenuto non sarebbero stati sostenuti dagli appellanti in ragione dell’accertamento, come detto operato con forza di giudicato, della loro piena idoneità a dedicarsi, a tempo pieno, direttamente, alla conduzione dell’azienda agro-pastorale.

7. Avverso tale decisione S.F., premesso di avere già impugnato con separato ricorso per cassazione la sentenza non definitiva, propone ricorso affidato a cinque motivi, cui resiste P.P., depositando controricorso.

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

Il ricorrente ha fatto pervenire a mezzo posta memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare che la memoria fatta pervenire a mezzo posta dal ricorrente è da considerarsi irrituale, giusta il consolidato principio di diritto, secondo cui: “L’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5 a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito delle memorie di cui all’art. 378 c.p.c., art. 380-bis c.p.c., comma 2 e art. 380-bis.1 c.p.c., sia perchè tale previsione, per la sua natura speciale rispetto alle normali attività di deposito degli atti nel giudizio di cassazione, è da reputarsi insuscettibile di applicazione analogica, sia, gradatamente, perchè, essendo il detto deposito diretto esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo rispetto alla udienza di discussione e negli altri due rispetto all’adunanza della Corte, ritenuto necessario dal legislatore, l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare detto scopo” (v. in termini, ex multis, Cass. 22/10/2018, n. 26551; e anteriormente Cass. 10/04/2018, n. 8835; 19/04/2016 n. 7704; 04/01/2011, n. 182; 04/08/2006, n. 17726).

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d’appello posto a base della liquidazione del danno la stima della redditività del fondo operata dal c.t.u. senza detrarre i costi per stipendi, salari e contribuzioni obbligatorie.

Rileva che, se è vero che gli appellanti avrebbero potuto gestire il fondo direttamente e che ne avevano le capacità e la forza, ciò non giustifica che “del lavoro svolto da altri essi debbano godere senza avere svolto alcuna attività”; deduce che sul punto la motivazione è del tutto assente, poichè “non viene portato alcun elemento di collegamento tra le due circostanze di fatto sopra indicate e la conseguente condanna al risarcimento anche di tali costi”.

Osserva che in tal modo viene considerato quale posta attiva in favore degli appellanti il costo della manodopera invece sostenuto da esso ricorrente, al quale, senza alcuna motivazione, non viene riconosciuto alcun compenso per il lavoro svolto.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato ultra petita, dal momento che gli attori avevano richiesto solo il risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità del fondo, non anche (se non in comparsa conclusionale) di essere rimborsati di eventuali somme per retribuzioni o costi di manodopera.

Lamentano che è altresì erroneo il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione dal 1995, posto che l’atto introduttivo è del 30/5/1998 e non è stato preceduto da alcun atto di messa in mora.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2041 e 2043 c.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto voci di danno cui in base a dette norme non avevano diritto.

Afferma che:

– “è escluso che possa essere riconosciuta al danneggiato, insieme al lucro cessante, anche il danno emergente, tanto da fargli conseguire un indebito arricchimento in misura maggiore del danno da lui sofferto”;

– l’art. 2041 c.c. limita l’obbligo per il danneggiante di risarcire il danneggiato nei limiti dell’arricchimento di cui il primo si è avvantaggiato (arricchimento che esclude sia configurabile a proprio favore avendo egli svolto il lavoro di conduzione dell’azienda dal 1979 al 1995).

5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia poi violazione degli artt. 821,1149,2041 e 2042 c.c. e dell’art. 35 Cost..

Lamenta che la liquidazione del danno nella misura e nei termini suddetti comporta un ingiustificato arricchimento in favore degli appellanti e un indebito impoverimento a suo danno, ovvero l’attribuzione al risarcimento di una non prevista funzione punitiva.

Ciò in quanto la sentenza finisce col riconoscere un doppio risarcimento: da un lato il reddito che gli attori avrebbero potuto ottenere da una normale gestione del fondo, dall’altro anche quanto è stato necessario spendere per la gestione del fondo stesso.

Deduce inoltre che, così decidendo, la sentenza impugnata, in violazione degli artt. 821 e 1149 c.c., non ha riconosciuto in favore di esso ricorrente, tenuto a restituire i frutti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per la produzione ed il raccolto.

6. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione di legge; motivazione assente (art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4); indebito arricchimento (artt. 1242,2041 e 2042 c.c.); indebita compensazione (art. 1242 c.c.)”.

Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che egli debba rispondere anche per il periodo nel quale il possesso veniva esercitato dal padre (e dunque da maggio del 1979, data dell’acquisto del terreno da parte dei coniugi P.- F., fino al 23/3/1983, data del sequestro) senza detrarre quanto in quei quattro anni corrisposto a titolo di canone di locazione; tutto ciò:

a) senza che sul punto sia offerta in sentenza alcuna motivazione (donde il vizio di motivazione omessa);

b) in violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., sortendone un indebito arricchimento in favore delle controparti.

Lamenta ancora violazione dell’art. 1242 c.c., comma 1, per non avere la Corte d’appello considerato l’effetto estintivo che deriva dalla compensazione tra i contrapposti debiti dal giorno della loro coesistenza, da ciò derivando che l’importo di Lire 600.000 da lui corrisposto dal 1979 al 1995 doveva detrarsi dalla produzione lorda vendibile realizzata anno per anno, con i conseguenti riflessi anche sul calcolo di interessi e rivalutazione.

7. Occorre preliminarmente dare atto che il ricorso per cassazione (iscritto al n. 13309/2017 R.G.) che il S. riferisce di avere proposto contro la sentenza non definitiva resa in sede di rinvio dalla stessa Corte d’appello di Cagliari (sentenza n. 207/2017 del 21 marzo 2017) è stato deciso da questa Corte, con ordinanza n. 20281 del 26/07/2019), che lo ha rigettato.

Per effetto dell’esposto svolgimento pluridecennale del processo e delle pronunce intervenute, deve ormai ritenersi coperto da giudicato l’accertamento della spettanza, in capo agli odierni intimati, del diritto al “risarcimento dei danni per l’occupazione senza titolo dei terreni di loro proprietà da parte di S.F. per il periodo compreso tra il 24/5/1979 ed il mese di agosto 1995”, residuo tema di lite essendo dunque rappresentato (solo) dalla quantificazione di tali danni, per come operata nella sentenza definitiva della Corte d’appello di Cagliari, in questa sede impugnata.

8. I primi quattro motivi al riguardo proposti, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, si appalesano inammissibili.

Essi si fondano, tutti, su una lettura della motivazione della sentenza impugnata distorta e non corrispondente al suo effettivo fondamento logico giuridico.

Quello che è stato invero riconosciuto, quale danno risarcibile, in capo agli attori/appellanti (odierni intimati) è infatti il pregiudizio rappresentato, in termini di lucro cessante, dalla impossibilità di disporre del fondo e quindi di ricavarne il reddito che – in base a ragionamento presuntivo fondato su specifici elementi indiziari, di cui si è dato atto in quanto oggetto di accertamento coperto da giudicato, e peraltro incontestati – essi avrebbero potuto attendibilmente ricavare dall’attività agropastorale cui essi stessi, direttamente, e senza l’ausilio di manodopera, avrebbero potuto dedicarsi.

Da tale reddito, commisurato alla produzione lorda vendibile stimata dal c.t.u. secondo criteri non fatti segno in sè di alcuna censura, è stato pertanto correttamente escluso doversi sottrarre il costo della manodopera, proprio perchè si è fondatamente e ragionevolmente presunto che tali costi non sarebbero stati sopportati dagli attori.

Eccentrica, in quanto del tutto estranea a tale percorso argomentativo, è pertanto l’obiezione del ricorrente secondo cui tale voce passiva avrebbe invece dovuto essere considerata, e non averlo fatto, avrebbe comportato una duplicazione di risarcimento a vantaggio degli attori e un ingiustificato mancato riconoscimento dei costi da lui stesso sopportati per la conduzione del fondo negli anni in questione.

L’attività svolta dall’odierno ricorrente sul fondo rimane invero totalmente indifferente al calcolo del risarcimento.

Non si tratta infatti di attribuire agli attori l’importo corrispondente al prodotto effettivamente ricavato negli anni in questione sul fondo, frutto del lavoro dell’odierno ricorrente (di tale prodotto del resto egli stesso avendo goduto, non gli attori), quanto ben diversamente di attribuire quello che gli attori, in forza delle loro dirette capacità di conduzione del fondo, avrebbero potuto ricavare, a prescindere dall’attività che è stata o meno svolta dall’occupante, la quale avrebbe in ipotesi anche potuto del tutto mancare e nondimeno il danno rimanere ugualmente quantificabile nella misura stimata dal c.t.u., poichè riferito alle mere potenzialità produttive del fondo, non a quanto da esso effettivamente ricavato.

9. Priva di pregio è poi la doglianza, svolta con il secondo motivo, relativa alla decorrenza del calcolo di rivalutazione e interessi.

Trattandosi di importo liquidato a titolo di risarcimento esso ha infatti natura di debito di valore e pertanto su di esso compete la rivalutazione monetaria, diretta a evitare che la somma liquidata in sentenza (taxatio) abbia di fatto un valore inferiore a quello che aveva il bene o l’utilità perduta al momento del verificarsi del danno (aestimatio), per effetto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta. Come tale essa va calcolata con decorrenza dalla data del verificarsi del danno e non dalla domanda giudiziale.

Competono altresì gli interessi compensativi, così detti poichè diretti a compensare, alla stregua di ulteriore voce di danno da lucro cessante, il pregiudizio rappresentato dalla mancata disponibilità dell’equivalente in denaro del bene o dell’utilità perduta nel tempo intercorrente tra il verificarsi del danno e la sua liquidazione (v. ex multis Cass. 23/07/2003, n. 11450; 26/06/1997, n. 5707; 14/03/1996, n. 2115).

Secondo principio al riguardo costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte “in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito. Non gli è invece inibito, purchè esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell’entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato (v. ex aliis Cass. 23/03/2018, n. 7267; 20/04/2007, n. 9515; 26/10/2004, n. 20742).

Nel caso di specie la Corte d’appello fa decorrere sia la rivalutazione che gli interessi compensativi “dal 1995” e dunque da una data che è in realtà intermedia tra quella in cui il danno ha cominciato a manifestarsi (maggio del 1979); in tal modo facendo applicazione di un criterio sostanzialmente rispettoso del suesposto principio e che comunque si rivela allo stesso modo se non più svantaggioso per gli stessi danneggiati, ai quali non è riconosciuta alcuna rivalutazione per la parte dei danni risalenti agli anni precedenti il 1995.

In ogni caso la censura non coglie tale aspetto della liquidazione, limitandosi a sostenere, senza alcun fondamento come detto, che il calcolo avrebbe dovuto operarsi con decorrenza dalla domanda giudiziale.

10. Il quinto motivo è inammissibile, con riferimento a ciascuna delle due doglianze in cui esso si articola.

10.1. La prima di esse – secondo cui dall’importo liquidato per risarcimento del danno avrebbe dovuto detrarsi quanto corrisposto agli attori a titolo di canone nel periodo compreso da maggio del 1979, data dell’acquisto del terreno da parte dei coniugi P.- F., fino al 23/3/1983, data del sequestro – postula infatti un accertamento di fatto, quello del pagamento del canone nel periodo suindicato, che non risulta compiuto nella sentenza impugnata, nè nei precedenti gradi di giudizio.

Si tratta di questione per nulla trattata in sentenza, in relazione alla quale sarebbe stato pertanto onere del ricorrente non solo allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 24/01/2019, n. 2038).

10.2. La seconda doglianza poi postula, contrariamente al vero, che la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno comprenda interessi e rivalutazione maturati anno per anno, nel corso della protratta abusiva occupazione, fino al 1995.

Al contrario, come si è visto, l’importo è stato liquidato con riferimento al solo ammontare della produzione lorda vendibile, al netto dei costi ritenuti detraibili e al netto anche degli importi versati dal S. al custode nel corso degli anni in cui l’immobile era stato sottoposto a sequestro, quale complessivamente accumulatasi fino al 1995, anno in cui detta occupazione ha avuto termine.

11. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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