Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32505 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1810-2018 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA, 27 (REGIONE), presso lo studio dell’avvocato ADELMO

BIANCHI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UBI FACTOR SPA, in persona del Presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott.

T.E., quale cessionaria dei crediti, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato NATALE

IRTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

DESIDERI;

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI DELL’ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORE

AL MONTE CALVARIO quale ente proprietario dell’Ospedale CRISTO RE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO FERRETTI, che lo rappresenta e difende;

ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO, in persona del

legale rappresentante pro tempore M.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 18 presso lo studio degli avvocati

ROBERTO GEROSA e CARMINE GRISOLIA che lo rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

UBI FACTOR SPA, in persona del Presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott.

T.E., quale cessionaria dei crediti, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato NATALE

IRTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

DESIDERI;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA, 27C/0 REGIONE, presso lo studio dell’avvocato ADELMO

BIANCHI, che la rappresenta e difende;

ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO in persona della

legale rappresentante pro tempore M.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 18 presso lo studio degli avvocati

ROBERTO GEROSA e CARMINE GRISOLIA che lo rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dott. TA.AN.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI, VALERIO

ALVAREZ DE CASTRO;

– ricorrente incidentale –

e contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI DELL’ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRASIGNORE AL

MONTE CALVARIO;

– intimata –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dott. TA.AN.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI, VALERIO

ALVAREZ DE CASTRO;

– ricorrente incidentale –

contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI DELL’ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRASIGNORE AL

MONTE CALVARIO, ISTITUTO FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO,

REGIONE LAZIO, UBI FACTOR. SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3917/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del 1

motivo del ricorso della Regione Lazio; accoglimento del 6 motivo

del ricorso UBI Factor; assorbito il ricorso incidentale ASL;

Rigetto nel resto;

udito l’Avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI per delega orale;

udito l’Avvocato CARMINE GRISOLIA per delega orale;

udito l’Avvocato ELISA CURRI per delega;

udito l’Avvocato VALERIO ALVAREZ DE CASTRO;

udito l’Avvocato FRANCESCO ARNAUD per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.B.I. Factor s.p.a., in qualità di cessionaria del credito vantato dall’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, proprietario dell’Ospedale Cristo Re, relativamente ad attività di assistenza ospedaliera e di somministrazione diretta dei farmaci nel periodo 2007-2008, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) (in seguito ROMA (OMISSIS)) chiedendo il pagamento della somma di Euro 37.815.089,29, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 e maggior danno. Si costituirono le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio, in parziale accoglimento della domanda condannò la ASL al pagamento della somma di Euro 27.795.727,10 oltre interessi e rivalutazione.

3. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli l’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, la ASL e UBI Factor. Si costituì la Regione proponendo appello incidentale. Intervenne nel giudizio la Liquidazione Giudiziale dei beni dell’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario.

4. Con sentenza di data 13 giugno 2017 la Corte d’appello di Roma dichiarò il difetto di legittimazione passiva della ASL e condannò la Regione Lazio al pagamento in favore di UBI Factor della somma di Euro 27.908.155,80, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data di notificazione delle singole cessioni alla Regione.

Osservò la corte territoriale, premessa l’ammissibilità della produzione documentale, in quanto indispensabile, effettuata dalla ASL (e dalla Regione) concernente i mandati di pagamento disposti dalla Regione a favore dell’Ospedale Cristo Re ed inerenti le fatture oggetto di cessione (l’istanza di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. proposta dalla ASL era stata disattesa in primo grado), che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18448 del 2007 e n. 13333 del 2015), ed avuto riguardo alla DGR n. 602 del 16 luglio 2004 ed alle relative note regionali, sussisteva la legittimazione passiva della Regione e non della ASL e che, relativamente ai motivi di gravame aventi ad oggetto l’inopponibilità delle cessioni di credito, il divieto di cessione senza l’adesione della P.A. si applicava solamente ai rapporti di durata (richiamando sul punto Cass. n. 18339 del 2014). Aggiunse, premesso che la c.d. classificazione della struttura ospedaliera all’interno dell’assistenza ospedaliera pubblica non comportava l’attribuzione della natura pubblica in quanto l’ente classificato manteneva la personalità giuridica di diritto privato, che tuttavia con sentenza n. 8544 del 2012 del TAR Lazio era intervenuto l’annullamento, su ricorso dell’Ospedale Cristo Re, della Delib. n. 436 del 2007 di fissazione dei tetti di spesa per l’anno 2007, con previsione nella motivazione della sentenza che doveva “procedere la Regione alla rideterminazione dei relativi limiti di budget”. Aggiunse ancora che andava disposta la disapplicazione per illegittimità derivata della Delib. giunta regionale n. 175 del 2008 di fissazione dei tetti di spesa per l’anno 2008, la quale, benchè non oggetto di annullamento, faceva espresso riferimento nel fissare i tetti di spesa al D.M. 12 settembre 2006 annullato dal giudice amministrativo. Osservò inoltre che non poteva tenersi conto della ottemperanza della Regione Lazio al giudicato amministrativo con il provvedimento n. 86 del 10 marzo 2017, prodotto dalla ASL con la memoria di replica, sia perchè produzione tardiva ed effettuata fuori del contraddittorio, sia perchè in ogni caso inidonea ad incidere sul processo posto che si dava mandato da parte del Commissario ad acta alla rideterminazione e riconoscimento in favore dell’Ospedale Cristo Re degli importi extra budget per prestazioni “che presentino il carattere della inevitabilità in quanto rese in emergenza-urgenza e quindi non programmabili e non rifiutabili”. Concluse sul punto che doveva essere riconosciuto l’importo di Euro 10.019,362,19 detratto dal primo giudice in quanto relativo ad extra budget.

Osservò inoltre la corte territoriale, in relazione al motivo di appello incidentale sulla ritenuta irrilevanza dei pagamenti effettuati dalla Regione con riferimento alle fatture cedute, che in mancanza della data degli eseguiti pagamenti non poteva il primo giudice affermare che il debitore fosse stato a conoscenza della cessione prima della notifica della stessa (secondo il primo giudice la prova della conoscenza deriverebbe dal raffronto delle date delle fatture con quelle di notifica degli atti di cessione oltre che dalle note con cui la ASL avrebbe contestato la possibilità di cedere i crediti) e che alla luce dei mandati di pagamento regionali quietanzati, prodotti dalla ASL, risultavano rimesse mensili in favore dell’Ospedale relative alle fatture azionate antecedenti alla notifica della cessione e dunque opponibili al cessionario, per il complessivo importo di Euro 9.906.933,44 per il quale il debitore doveva ritenersi liberato (sicchè spettava l’importo di Euro 27.908.155,80 pari ad Euro 37.815.089,29 meno Euro 9.906.933,44). Aggiunse che non spettavano gli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 perchè la fonte del diritto dell’ente che aveva erogato le prestazioni (accreditamento provvisorio) era antecedente all’8 agosto 2002 (in base all’art. 11 le disposizioni del decreto “non si applicano ai contratti conclusi” prima della detta data e considerati anche gli arresti della giurisprudenza di legittimità – Cass. n. 5042 del 2017 e n. 20391 del 2016) e, quanto al maggior danno, che la liquidazione era conforme a Cass. Sez. U. n. 19499 del 2008.

5. Ha proposto ricorso per cassazione la Regione Lazio sulla base di sei motivi. Resistono con distinti controricorsi U.B.I. Factor s.p.a., l’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, Liquidazione Giudiziale dei beni dell’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario e l’Azienda Sanitaria Locale ROMA (OMISSIS), la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione U.B.I. Factor s.p.a. sulla base di sei motivi. Resistono con distinti controricorsi la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria Locale ROMA (OMISSIS), la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi.

E’ stata disposta la riunione delle impugnazioni.

E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Muovendo dal ricorso proposto dalla Regione Lazio, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 37 c.p.c. (difetto di giurisdizione), L. n. 2248 del 1865, All. E, artt. 4 e 5, art. 112 cod. proc. amm., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1. Osserva la ricorrente che, come affermato dalla sentenza del TAR Lazio n. 12623 del 2007, l’annullamento della delibera comporta l’obbligo della Regione di rideterminare i limiti di budget attribuiti alle strutture accreditate, essendo di esclusiva competenza della pubblica amministrazione, quale potestà di diritto pubblico, la fissazione dei tetti di spesa, senza che possa sostituirvisi il giudice ordinario, con corrispondente emersione della posizione di interesse legittimo del soggetto convenzionato. Aggiunge che con la disapplicazione in via incidentale della Delib. regionale n. 175 del 2008 il giudice ordinario ha esteso il suo sindacato sull’atto amministrativo, costituente l’oggetto principale del giudizio in quanto causa petendi della lesione lamentata.

1.1. Il motivo è parzialmente fondato. Il motivo è costituito da due sub-motivi, il primo con cui si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per l’esistenza di una posizione soggettiva di interesse legittimo, il secondo con cui si censura la disposta disapplicazione del provvedimento amministrativo.

Il primo sub-motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo fra le tante Cass. 22 maggio 2019, n. 13750 e 27 aprile 2018, n. 10265), il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicchè non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perchè tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal “petitum” sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 la ricorrente non ha specificatamente indicato se con l’atto di appello sia stata posta una questione di giurisdizione, sia pure mediante impugnazione incidentale.

E’ invece fondato il secondo sub-motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicchè la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. Sez. U. 2 novembre 2018, n. 28053; 6 febbraio 2015, n. 2244); 13 settembre 2006, n. 19659). In realtà, come non ha mancato di sottolineare la dottrina, il vero ostacolo all’esercizio del potere di disapplicazione dell’atto amministrativo risiede non nella circostanza che un’amministrazione sia o meno parte in causa, ma nella rilevanza del provvedimento al livello degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio. Come chiaramente affermato da Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588, il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l’atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicchè la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale.

Alla base del potere di disapplicazione c’è la distinzione fra questione pregiudiziale in senso tecnico e questione pregiudiziale in senso logico. La prima rappresenta l’effetto di un distinto rapporto giuridico, esterno rispetto a quello dedotto in giudizio, che tuttavia condiziona quest’ultimo in virtù del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra situazioni giuridiche. Trattandosi di rapporto esterno a quello dedotto in giudizio è oggetto di cognizione solo incidentale. La pregiudiziale in senso logico attiene invece al rapporto dedotto in giudizio (quale suo fatto costitutivo, impeditivo o estintivo) ed è oggetto di accertamento con efficacia di giudicato. Il potere di disapplicazione viene in rilievo solo quando la legittimità dell’atto amministrativo rivesta il ruolo di questione pregiudiziale in senso tecnico. Se infatti l’atto amministrativo rappresentasse una questione pregiudiziale in senso logico la controversia non sarebbe più su diritti soggettivi ed il giudice ordinario sindacherebbe il potere amministrativo in via principale.

Nel caso di specie la delibera regionale non costituisce un mero elemento esterno alla fattispecie dedotta in giudizio, ma integra il fatto impeditivo della pretesa di chi agisce per il pagamento del corrispettivo della prestazione e dunque attiene in modo diretto al rapporto dedotto in giudizio. Rispetto alla delibera, ove assunta quale fatto impeditivo della pretesa del privato, la posizione è di interesse legittimo e dunque l’atto amministrativo andava impugnato e non disapplicato.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e art. 8 quinquies, comma 5, D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la qualità di ente finanziatore della Regione Lazio non appare sufficiente a renderlo soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio, spettando tale qualità alla ASL quale soggetto obbligato che assicura l’assistenza sanitaria.

2. 1. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, con riferimento in particolare alla Regione Lazio. Nel motivo di censura, per giungere ad una conclusione diversa da quella della sentenza impugnata, si fa leva su Cass. 12 maggio 2017, n. 11925. Sul punto è sufficiente riportare la motivazione di Cass. 5 luglio 2018, n. 17587, avente ad oggetto una fattispecie relativa alla Regione Lazio:

“oltre ai precedenti sopra richiamati (il primo, Cass. 18448/2007, riferito alla Regione Campania ed il secondo, Cass. 13333/2015, alla Regione Lazio), altri arresti successivi, sempre ad essa relativi (Cass. sez. 3 n. 24639/2016; Cass. sez. la n. 26959/2016), hanno espresso il medesimo orientamento; mentre si registra la difformità di Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass. 11925/2017, tutte riferite alla legislazione della Regione Calabria con le quali è stata affermata la legittimazione passiva delle Asl. (OMISSIS). Gli indirizzi richiamati presentano un contrasto solo apparente, ragione per cui il Collegio ha disatteso la richiesta di remissione alla Sezioni Unite di questa Corte. Si osserva, infatti, quanto segue. Nella materia in esame, sussistendo la potestà legislativa concorrente (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. n. 833 del 1978, è stato attuato attraverso il D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha “regionalizzato” la sanità: pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all’interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l’esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento. Proprio le differenti soluzioni esaminate nei pregressi orientamenti di questa Corte (Cass. 23067/2016, Cass. 11922/2017, Cass. 11925/2017) ai quali la società ricorrente si riferisce non risultano idonee a supportare le censure proposte: il sistema descritto mette in luce, infatti che la Regione Calabria (con la L.R. n. 24 del 2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell’accreditamento confermando il conferimento alle ASL della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della Regione. Nella prima sentenza richiamata (Cass. 23067/2016, pag. 15 della motivazione) si afferma espressamente, infatti, che “la Regione rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenza che, in mancanza di una espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell’esercizio delle rispettive funzioni”. Si aggiunge, come chiosa, che nelle leggi regionali della Calabria non è rintracciabile alcuna disposizione in tal senso. Per quanto riguarda la Regione Lazio, invece, non esistono motivi per discostarsi dai precedenti arresti (Cass. sez. 3 n. 13333/2015; Cass. sez. 3 n. 24639/2016; Cass. sez. la n. 26959/2016) ad essa specificamente riferiti, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame: essi sono preceduti dall’orientamento richiamato dalla Corte d’Appello di Roma (Cass. 18448/2007) e riferito alla Regione Campania che presenta caratteristiche organizzative di accentramento analoghe. Al riguardo, si osserva che la L.R. Lazio n. 18 del 1994, istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della Regione) sia le A.S.L. che le Aziende Ospedaliere (fra cui, per ciò che qui interessa, il Complesso Ospedaliero (OMISSIS)) con compiti sostanzialmente sovrapponibili (v. L. n. 18 del 1994, artt. 5 e 6). L’art. 2, lett. c, della medesima legge rappresenta l’anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale “la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie”. In tale contesto, la D.G.R. n. 1761 del 2002, che ha individuato nell’Azienda Ospedaliera e non nella ASL il soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa) risulta adottata in osservanza delle disposizioni della legge regionale richiamata e, ponendosi in continuità con il D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, convertito nella L. n. 423 del 1993, consente di escludere, per le pretese vantate dalla società ricorrente la legittimazione passiva in capo alla ASL”.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater, comma 2, art. 8 quinquies, comma 1, lett. d), L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 32, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 8, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la remunerazione delle prestazioni assistenziali erogate dalle strutture sanitarie accreditate avviene solo mediante criteri predeterminati nell’ambito della preventiva pianificazione regionale prevista dalla normativa di settore, con obbligo del rispetto del tetto di spesa assegnato annualmente dalla Regione. Aggiunge che, benchè l’obbligo di erogare le prestazioni entro un determinato budget sia stato esplicitamente previsto dal D.L. n. 112 del 2008 a partire dal 1 gennaio 2009, anche per gli ospedali classificati, come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 697 del 2013, per il periodo antecedente la remunerabilità delle prestazioni eccedenti il budget richiede pur sempre un atto della Regione, ovvero un accordo stipulato con la struttura convenzionata, e che l’annullamento della Delib. relativa al 2007 implicava quale unica conseguenza l’obbligo in capo alla Regione Lazio di riesercitare il suo potere amministrativo, con possibilità dell’Ospedale Cristo Re e, – per esso, della cessionaria, in mancanza di rideterminazione del budget, o di illegittimità della stessa, di attivare il giudizio di ottemperanza teso alla rideterminazione della remunerazione spettante, come del resto avvenuto: la Regione ha dato esecuzione al giudicato amministrativo rideterminando con la Delib. 10 marzo 2017, n. 86 il tetto di spesa ed il provvedimento è stato impugnato dalla proprietà dell’Ospedale.

3.1. Il motivo è fondato. Il D.L. n. 112 del 2008, art. 79 convertito con L. n. 113 del 2008, ha aggiunto al D.Lgs. n. 502 del 1999, art. 8-quinquies i commi 2-quater e 2-quinquies, che prevedono quanto segue:

“2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui al D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 10, comma 2. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41 e art. 43, comma 2, e successive modificazioni, che prevedano che l’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonchè sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis (8).

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.

La disposizione non contiene il rinvio al comma 2, lett. d) che contempla, fra le indicazioni che devono contenere i contratti stipulati dalle regioni e aziende sanitarie locali con le strutture pubbliche ed equiparate, quanto segue: “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lett. d”.

Sulla base di tale disciplina con riferimento agli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l’assistenza ospedaliera, di cui L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41 e art. 43, comma 2, si prevede pertanto che l’attività assistenziale sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, senza possibilità di verifica del corrispettivo a consuntivo delle attività effettivamente svolte.

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso anche dalla ricorrente, il regime cogente del tetto di spesa vige a decorrere dal 2009 (Cons. St. sez. III, 20 luglio 2013, n. 3978; sez. III 6 febbraio 2013, n. 697; sez. III, 8 febbraio 2013, n. 735; sez. III 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III, 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III 28 giugno 2019, n. 4460). La distinzione fra il regime che inizia nel 2009 e quello antecedente risiede nel fatto che mentre a partire dal 2009 la remunerazione della prestazione presuppone la determinazione autoritativa del tetto di spesa, nel regime precedente, e dunque per gli anni 2008 e 2007 per quanto riguarda il presente giudizio, la posizione soggettiva è di interesse oppositivo nel senso che la situazione di partenza corrisponde al diritto soggettivo alla remunerazione della prestazione sanitaria, diritto che si converte in interesse legittimo in presenza dell’adozione di un provvedimento di fissazione del tetto di spesa.

Nel caso di specie risultano adottate determinazioni autoritative per gli anni 2007 e 2008: mentre quella del 2007 è stata annullata con giudicato amministrativo, come accertato dal giudice di merito, il provvedimento del 2008 è in vigore e condiziona la remunerazione della prestazione sanitaria, come si è visto a proposito dell’esame del primo motivo. La conseguenza del giudicato amministrativo di annullamento non è tuttavia la riespansione del diritto soggettivo e l’assenza di limiti ai fini della remunerazione, come si afferma nel controricorso di UBI Factor, ma l’obbligo per l’Amministrazione di nuova determinazione autoritativa. Vige al riguardo, unitamente all’effetto demolitorio, l’effetto conformativo del giudicato amministrativo, espresso dal rilievo nella sentenza del giudice amministrativo, richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui deve “procedere la Regione alla rideterminazione dei relativi limiti di budget”, con possibilità per il privato di agire per l’ottemperanza nel caso di inerzia dell’Amministrazione. Una volta che il potere sia stato esercitato, resta la situazione di soggezione al potere nei termini conformati dal giudicato amministrativo. L’efficacia conformativa del giudicato è configurabile perchè il ricorso, come accertato dal giudice di appello, è stato proposto dall’Ospedale Cristo Re (diversamente il giudice di primo grado aveva escluso l’efficacia demolitoria del giudicato reputando che l’Ospedale Cristo Re fosse rimasto estraneo al processo amministrativo) e l’effetto conformativo del giudicato, secondo la giurisprudenza amministrativa, opera solo nei confronti delle parti del giudizio (da ultimo Cons. St. ad. plen. 27 febbraio 2109, n. 4).

Il rilievo concerne non il piano della giurisdizione, rispetto al quale come osservato a proposito dell’esame del primo motivo, vige il giudicato interno, ma quello di merito dell’esistenza del diritto. Ed invero quando vi è carenza della norma che tuteli la posizione soggettiva fatta valere nei confronti della pubblica amministrazione la questione attiene al fondamento nel merito e non alla giurisdizione, spettando al giudice adito stabilire se la pretesa azionata in giudizio trovi o meno fondamento in una norma giuridica e, in caso di esito negativo di tale indagine, respingere la pretesa come infondata (Cass. Sez. U. 6 maggio 2002, n. 6486; 6 aprile 2001, n. 141; 21 marzo 2001, n. 121). La conseguenza dell’effetto conformativo del giudicato amministrativo è la carenza nell’ordinamento giuridico di una norma che tuteli la pretesa azionata nel presente giudizio.

E’ appena il caso di aggiungere che, alla stregua di quanto sopra osservato, non ha rilievo la questione dell’eventuale formazione di un giudicato interno circa la validità del contratto sollevata da da U.B.I. Factor nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 att., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la ricorrente che per effetto dell’annullamento del provvedimento di fissazione del budget le prestazioni extra budget si collocano al di fuori dello schema contrattuale, non sorgendo alcun obbligo per l’Amministrazione in assenza di contratto, sicchè dalla motivazione della sentenza non si comprende quale sia il titolo giuridico del riconoscimento delle prestazioni rese in eccedenza, nè risulta proposta un’azione ai sensi dell’art. 2041 c.c.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2240 del 1923, artt. 16 e 17 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la forma scritta del contratto sussiste solo in relazione alle prestazioni ricomprese nel tetto di spesa assegnato all’Ospedale Cristo Re sulla base del rapporto convenzionale di accreditamento e che il giudice ha riconosciuto la remunerazione delle prestazioni extra budget in assenza di accordi stipulati in forma scritta.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello non ha tenuto conto del documento prodotto dalla ASL in sede di memoria di replica corrispondente alla Delib. 10 marzo 2017, n. 86 adottata nel corso della fase processuale ex art. 190 c.p.c., con cui è stato riesercitato il potere di determinazione del tetto di spesa e che trattasi di produzione documentale idonea ad incidere sulla statuizione adottata dal giudice di appello. Aggiunge che in ogni caso l’importo extra budget è stato riconosciuto sulla base delle sole fatture oggetto delle cessioni di credito, costituenti atti unilaterali del creditore, inidonei a comprovare l’effettività delle prestazioni rese.

6.1. L’accoglimento di primo e terzo motivo determina l’assorbimento dei motivi dal quarto al sesto.

7. Passando al ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 2248 del 1865, All. E, art. 9 e dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che vi è divieto di cessione in mancanza di adesione dell’Amministrazione e che le prestazioni sanitarie ineriscono a contratti di somministrazione per i quali vige il suddetto divieto.

8. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che ammissibile era la produzione della Delib. n. 86 del 2017 trattandosi di atto sopravvenuto tempestivamente prodotto.

9. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 118 Cost., art. 37 c.p.c., art. 133 cod. proc. amm., D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater, comma 2, art. 8 quinquies, comma 1, lett. d), L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che a seguito della Delib. n. 436 del 2007 l’Ospedale aveva solo la possibilità di attivare dinanzi al giudice amministrativo il giudizio di ottemperanza per la rideterminazione del tetto di spesa e che la mancanza di contratto scritto rendeva inesistente qualsiasi credito della struttura classificata. Aggiunge che non era consentito al giudice di appello disapplicare l’atto amministrativo.

10. L’inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del suddetto motivo.

11. Passando al ricorso proposto da U.B.I. Factor s.p.a., con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012), artt. 115 e 110 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, avuto riguardo al criterio “tempus regit actum”, doveva farsi riferimento, per l’applicazione del nuovo disposto dell’art. 345, comma 3 alla nuova produzione documentale da parte della ASL, alla data di notifica dell’appello e non di deposito della sentenza e che la Regione e la ASL non hanno assolto l’onere della prova della produzione in appello per causa non imputabile.

11.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. La modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, operata dal D.L. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conv. del D.L. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. 14 marzo 2017, n. 6590; 9 novembre 2017, n. 26522). Ed invero nel motivo di censura si fa riferimento al criterio “tempus regit actum” cui si richiama proprio la giurisprudenza di questa Corte parametrandolo però sulla sentenza.

Nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. vengono introdotte tardivamente ulteriori ragioni di censura in ordine al requisito dell’indispensabilità.

12. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2909 c.c. e art. 1264 c.c., comma 2, art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Premette la ricorrente che, a fronte dell’affermazione del Tribunale secondo cui la conoscenza dell’avvenuta cessione in epoca antecedente alla notifica della stessa era comprovata dal raffronto fra la data delle fatture azionate e quella di notifica della cessione nonchè dalle note con cui la ASL aveva contestato l’opponibilità alla stessa della cessione, la Regione nell’appello incidentale si era limitata ad affermare che, benchè non vi fosse la prova dell’antecedenza del pagamento rispetto alla notifica, tale circostanza poteva desumersi in via logico-deduttiva considerando che gli acconti venivano dalla Regione erogati anticipatamente nello stesso mese di riferimento della produzione, mentre la fattura veniva emessa nel mese successivo. Osserva quindi che l’impugnazione resta estrinseca rispetto alla motivazione della sentenza in quanto non mira a contestare l’efficacia degli elementi di fatto considerati dal Tribunale, sicchè per un verso in ordine alla conoscenza della cessione prima della notificazione si è formato il giudicato per l’altro risulta violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

12.1. Il motivo è infondato. L’argomento dell’antecedenza del pagamento dell’acconto rispetto all’emissione della fattura (emessa il mese successivo) mira ad infirmare sul piano logico, come si afferma nell’appello incidentale, la rilevanza del dato del raffronto fra la data delle fatture e quella della notifica degli atti di cessione e dunque non può non concludersi che il motivo di impugnazione sia diretto alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.

13. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sull’eccezione sollevata da UBI Factor di diversa imputazione dei pagamenti di cui ai documenti prodotti in appello, da compiersi alla luce del sistema di centralizzazione istituito dalla Regione Lazio con la Delib. giunta n. 602 del 2004 e con le circolari attuative.

13.1. Il motivo è inammissibile. Va rammentato che il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112, c.p.c., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo”, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. 11 maggio 2012, n. 7268).

La ricorrente denuncia che il giudice avrebbe omesso di pronunciare sul fatto impeditivo che il creditore avrebbe opposto a quello estintivo dell’obbligazione allegato dal debitore in funzione di neutralizzazione dell’efficacia del fatto, ed in particolare l’imputazione del pagamento ad un diverso debito. Il fatto impeditivo opposto integra non autonoma eccezione, rispetto alla quale sarebbe configurabile il vizio di omessa pronuncia, ma una questione di fatto suscettibile di esame in sede di valutazione del motivo di appello con cui il debitore ha dedotto l’intervenuto adempimento dell’obbligazione. L’omesso esame del fatto impeditivo, all’interno del quadro così delineato, può configurare un vizio di motivazione e non un’omessa pronuncia.

14. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1193 e art. 1362 c.c. e ss., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Premette la ricorrente che con la Delib. giunta n. 602 del 2004 la Regione Lazio ha stabilito di attribuire alla competenza del dipartimento sociale la regolazione dei flussi finanziari mensili nei confronti degli IRCSS e degli ospedali classificati mediante trasferimento diretto delle risorse per conto delle ASL e che con nota del 4 ottobre 2004 il predetto dipartimento ha previsto che “a decorrere dal mese di agosto e con riferimento alle fatture relative alle prestazioni nel mese di aprile la Regione corrisponde direttamente – per conto delle ASL competenti – agli IRCSS e agli ospedali classificati una quota mensile in acconto rapportata al 90% del fatturato medio relativo a tutte le prestazioni dagli stessi erogate”. Osserva quindi che in base a tale sistema di centralizzazione i pagamenti compiuti con cadenza mensile sono da imputare non già alle prestazioni erogate nel mese in cui risulta eseguito il pagamento, bensì a quelle rese quattro mesi prima (ad esempio l’indicazione nel mandato di pagamento “erogazione rata ottobre 2004” è da riferire alle prestazioni erogate quattro mesi prima) e che, avvenendo la notifica delle cessioni di credito pochi giorni dopo l’emissione della fattura, il pagamento volto a remunerare la prestazione documentata nella fattura ceduta è da individuarsi in quello compiuto quattro mesi dopo l’emissione della fattura medesima. Conclude nel senso che i pagamenti regionali, in quanto successivi alla notificazione della cessione, non hanno carattere liberatorio.

14.1. Il motivo è inammissibile. La censura è formulata sub specie di violazione di norma di diritto, ma attiene in realtà all’omesso esame di un fatto da parte del giudice di merito. Al di là della formulazione della rubrica, e guardando alla concreta articolazione del motivo, può dunque accedersi ad una qualificazione della censura in termini di denuncia di vizio motivazionale.

Al riguardo va rammentato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel motivo si, afferma che la notifica delle cessioni di credito è sempre avvenuta pochi giorni dopo l’emissione della fattura, ma in relazione a tale dato non risulta indicata la sua localizzazione negli atti processuali. L’onere risulta invece assolto con riferimento alla Delib. giunta n. 602 del 2004 ed alla nota del 4 ottobre 2004. Risulta anche indicata la ragione di decisività del fatto, teso a dimostrare che i pagamenti sarebbero stati successivi alle notifiche della cessione di credito. Fermo il rilievo assorbente che non risulta indicato, con riferimento alla circostanza della notifica pochi giorni dopo l’emissione della fattura, il “dato” da cui la circostanza risulti esistente, il “come” e il “quando” essa sia stata oggetto di discussione processuale tra le parti, il che è sufficiente a far emergere l’inammissibilità del motivo, va anche osservato che non sussiste la dedotta decisività perchè le prestazioni attengono al periodo 2007 2008 mentre la circostanza, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito, è documentata con riferimento all’anno 2004 e non sono indicate ulteriori circostanze tali da far ritenere che per il periodo sopra indicato, o quanto meno per i pagamenti cui il giudice di merito ha attribuito rilevanza, l’indicato metodo di pagamenti fosse ancora all’opera.

15. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 132 del 1968, art. 1, D.P.R. n. 130 del 1969, art. 129,L. n. 833 del 1978, artt. 25, 41, 42 e 43, D.P.R. n. 761 del 1979, art. 25 D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, art. 4, art. 8 quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 229 del 1999, artt. 1 e 13 D.L. n. 112 del 2008, art. 79 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che non condivisibile è la tesi del giudice di merito che respinge l’equiparazione fra ospedali classificati e strutture pubbliche perchè l’effetto della classificazione è l’inserimento dell’ospedale nella programmazione sanitaria nazionale e che dall’equiparazione alle strutture pubbliche discende l’obbligo degli ospedali classificati come l’Ospedale Cristo Re di rendere la prestazione e dunque l’inapplicabilità dei tetti di spesa. Aggiunge che il menzionato obbligo è venuto meno solo a partire dal 2009, da quando cioè gli ospedali classificati sono stati sottoposti a tetti di spesa.

15. Il motivo è infondato. Il motivo di ricorso va apprezzato quale ricorso incidentale, rispetto al ricorso proposto dalla Regione Lazio, stante la conversione del ricorso in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. – per essere stato proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale (Cass. 7 novembre 2013, n. 25054). Trattasi di motivo infondato alla stregua di quanto osservato a proposito del primo e del terzo motivo del ricorso proposto dalla Regione Lazio.

16. Con il sesto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11 e art. 1321 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la corte territoriale ha escluso l’applicabilità degli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 sulla base del presupposto che in base all’art. 11 il decreto non si applica ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 e che la fonte del diritto dell’ente, rappresentata dall’accreditamento provvisorio, è antecedente la detta data, laddove invece in data 3 dicembre 2002 e 30 luglio 2004 l’Ospedale ha stipulato due accordi contrattuali con la Regione Lazio. Precisa che la decisione impugnata confonde il rapporto concessorio di accreditamento ed il rapporto contrattuale di esecuzione delle prestazioni mediche.

16.1. Il motivo è fondato. Ha affermato Cass. 2 luglio 2019, n. 17665 che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l’Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l’Ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. Nell’affermare il principio la Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l’accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all’8 agosto 2002, con l’accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale, senza verificare, in relazione alla data di stipula dell’accordo, la disciplina applicabile “ratione temporis” in tema di interessi dovuti per il servizio reso. Si tratta indirizzo conforme a quanto affermato da Cass. 11 ottobre 2016, n. 20391 e 7 aprile 2016, n. 14349 (diversamente, con riferimento ai crediti dei farmacisti, Cass. 10 aprile 2019, n. 9991 e 28 febbraio 2017, n. 5042, sia pure con diversa motivazione, escludono l’applicabilità del saggio di interessi previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2000, mentre lo ritiene applicabile Cass. 12 febbraio 2019, n. 3968).

Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo che nella Corte si è formato con riferimento alle prestazioni erogate da strutture sanitarie. Il giudice di merito dovrà pertanto accertare se i contratti indicati in ricorso (per i quali è stato assolto l’onere processuale di localizzazione negli atti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) costituiscano la fonte negoziale delle prestazioni sanitarie di cui alla domanda introduttiva del giudizio ai fini dell’applicazione del saggio di interessi previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2000.

17. Il ricorso incidentale è stato proposto sulla base degli stessi motivi per i quali è stato proposto l’altro ricorso incidentale, e va dichiarato assorbito per le medesime ragioni.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il primo motivo ed integralmente il terzo motivo del ricorso proposto dalla Regione Lazio, dichiarando inammissibile il secondo motivo ed assorbiti gli ulteriori motivi; accoglie il sesto motivo del ricorso proposto da U.B.I. Factor s.p.a., rigettando per il resto il ricorso; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA