Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32503 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4681-2018 proposto da:

C.V., V.M.R., domiciliate ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato NICOLA TRAISCI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) in persona dei procuratori speciali

Dott. P.M. e Dott. B.L., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

F.V., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

Nonchè da:

F.A.M., F.A., F.R. in proprio e quali

uniche eredi legittime della germana F.V., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO D’ISIDORO, rappresentate e difese

dall’avvocato ANTONIO FRANCESCO LECCISOTTI;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.V., V.M.R., I.I.,

M.A.M., CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1358/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del motivo del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI per delega;

udito l’Avvocato FRANCO TASSONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.V. e V.M.R. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1358/2017 della Corte d’Appello di Bari, notificata il 4 dicembre 2017.

Resistono e propongono ricorso incidentale A.M., R. e F.A..

Resiste con controricorso anche Generali Italia S.p.A.

Le odierne ricorrenti deducono in fatto di esser state citate in giudizio, dinanzi al Tribunale penale di Foggia, per rispondere, insieme con altre indagate, dei reati di cui agli artt. 40,51 e 589 c.p., essendo state ritenute responsabili della morte per suicidio di Fo.Am., mentre era ricoverata presso il reparto ortofrenico della (OMISSIS).

Il Tribunale adito le ritenne responsabili dei reati ascritti e le condannò al risarcimento del danno a favore delle parti civili da liquidarsi in altra sede.

La Corte d’Appello di Bari, in sede di impugnazione, con sentenza n. 398/2014, dichiarò di non dovere procedere per intervenuta prescrizione e confermò nel resto la sentenza gravata.

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 29120/2017, annullò la sentenza di seconde cure limitatamente alle statuizioni civili, ravvisando l’erronea applicazione, da parte della Corte d’Appello di Bari, dell’art. 578 c.p.p., avendo fatto derivare la conferma automatica della condanna risarcitoria dalla ritenuta mancanza di prova dell’innocenza delle imputate.

Nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., le ricorrenti invocarono ed ottennero, onde esserne garantite ex art. 1228 c.c., la chiamata in giudizio della Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza, la quale chiese, a sua volta, la chiamata in causa, a fini di garanzia, della compagnia assicurativa Ina ASSITALIA.

Fallito il tentativo di conciliazione sollecitato dalla Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione le ricorrenti venivano condannate a pagare in solido tra loro Euro 15.000,00, oltre agli interessi legali, a favore di ciascuna delle attrici in riassunzione, cioè A.M., R. e F.A., le chiamate in garanzia venivano dichiarate inammissibili e delle spese di lite tra la Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza e Ina Assitalia veniva disposta la compensazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale di C.V. e V.M.R..

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 622 c.p.p. e degli artt. 392 e 394 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’errore attribuito alla Corte territoriale è quello di avere proceduto alla quantificazione nummaria del risarcimento, anzichè limitarsi alla corretta applicazione dell’art. 578 c.p.p., mediante dettagliata disamina degli articolati motivi di impugnazione proposti dalle imputate, violando la prescrizione di cui all’art. 394 c.p.c., comma 3, che vieta alle parti di prendere conclusioni diverse da quelle formulate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità di nuove conclusioni emerga dalla sentenza di legittimità. Tale ultima evenienza non si sarebbe verificata, perchè le parti civili, nel corso dell’intero giudizio civile, chiesero unicamente la condanna generica al risarcimento del danno, senza offrire elementi di sorta atti a consentire al giudice la quantificazione del danno, e non formularono alcuna censura, mediante autonoma impugnazione, avverso la dichiarata condanna generica.

La Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione in punto di quantum debeatur sull’assunto, sorretto da alcune pronunce di questa Corte – ritenute inconferenti dalle ricorrenti – secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno, solo in presenza dell’accordo delle parti o della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio, di norma unitario, e limitare la decisione all’an debeatur: condizioni mancanti nel caso di specie.

Il giudice a quo, invece, avrebbe dovuto fare applicazione del principio, espresso da Cass. n. 7004/2015, secondo cui, qualora nel giudizio penale di merito, il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto d’impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento ai soli effetti civili da parte della Corte di Cassazione, ampliare i confini del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno, perchè ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell’appello. Il capo concernente gli interessi civili non avrebbe potuto essere modificato neanche nel giudizio penale di appello, conclusosi con l’applicazione della prescrizione.

Nella sostanza, il giudizio di rinvio, essendo un giudizio chiuso, non avrebbe potuto essere ampliato ed il giudice avrebbe dovuto disattendere la richiesta di liquidazione dei danni.

La premessa delle prospettazioni delle ricorrenti è sbagliata.

Esse muovono, infatti, dal convincimento che il giudizio di rinvio sia chiuso e che ad esso si attaglino la cristallizzazione del thema decidendum e le preclusioni istruttorie valevoli nella correlazione tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium.

Proprio di recente, i caratteri del giudizio di rinvio dinanzi al giudice civile a seguito di annullamento di una sentenza penale ai soli effetti civili, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., è stato sottoposto ad un’attività di approfondita analisi e rimeditazione da parte di questa Corte con la pronuncia n. 15859 del 12/06/2019, cui si rinvia.

Da essa, e dalle pronunce successive che vi si sono conformate, emerge il superamento della tesi secondo cui il giudizio civile di rinvio di cui all’art. 622 c.p.p. sia da equiparare a quello disciplinato dall’art. 394 c.p.c. e il convincimento che, invece, debba essergli riconosciuta piena autonomia dal punto di vista morfologico e funzionale, con le seguenti conseguenze di ordine generale che qui si richiamano al fine di ribadirle:

a) il diritto al risarcimento del danno è un diritto eterodeterminato, sicchè l’identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell’individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi, così come rappresentata dal danneggiato in sede di costituzione di parte civile;

b) i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall’identificazione del fatto come reato;

c) all’esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l’ambito entro il quale l’attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo (non del reato, ma) dell’illecito civile ex art. 2043 c.c.;

d) all’esito del rinvio al giudice civile, il fatto perde la sua originaria connessione con il reato per riacquistare i caratteri dell’illecito civile, seguendo i canoni probatori propri di quel processo;

e) il giudice civile in sede di rinvio dovrà applicare, in tema di nesso causale, il canone probatorio del “più probabile che non” e non quello dell’alto grado di probabilità logica e di credenza razionale;

f) rispetto alla fattispecie di reato a condotta vincolata, nel giudizio civile possono essere fatte valere modalità di condotta diverse da quelle tipizzate dalla norma penale, e diversi titoli di responsabilità, che viceversa rilevino ai sensi dell’art. 2043 c.c. e ss.

g) deve ritenersi legittima una diversa valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito ove nel processo penale si sia proceduto per un reato doloso per il quale la legge penale non preveda una speculare punibilità a titolo di colpa, e che la valutazione dell’elemento soggettivo colposo (ove, nel giudizio penale, si sia proceduto a tale titolo) è autonoma dalla nozione di colpa penale;

h) l’esistenza di una causa di non punibilità prevista dalla legge penale e riconosciuta in quel giudizio non ne preclude un’autonoma valutazione in sede civilistica;

i) nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., non è consentita l’utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui all’art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Passando alla vicenda oggetto della odierna controversia, risulta dirimente la circostanza che non vi sia mai stata da parte delle odierne ricorrenti la formulazione di una domanda di quantificazione del danno, essendo stata sempre manifestata da parte loro solo la richiesta di una condanna generica con rinvio ad altra sede per la quantificazione del danno subito. In pratica, hanno sempre chiesto che si svolgesse un autonomo giudizio sul quantum debeatur, formulando un’ammissibile domanda limitata fin dall’inizio all’accertamento dell’an, con conseguente pronuncia di condanna generica che definisse il giudizio: ipotesi che consentirebbe anche nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. la scissione del giudizio sull’an da quello sul quantum (Cass. 10/09/2019, n. 22516).

Anche questo particolare profilo è stato oggetto di attento esame da parte di questa Corte, la quale ha ritenuto superato l’orientamento, citato dalle ricorrenti, secondo cui il giudicato interno formatosi nei vari gradi del processo penale deve ritenersi operante nel giudizio civile di rinvio e così espresso “allorchè nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione, non sarebbe consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno”.

In conseguenza della piena translatio del giudizio sulla domanda risarcitoria al giudice civile competente per valore in grado di appello, questi può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale – la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 574 c.p.p., comma 4 – deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull’azione civile, sicchè questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull’an da quella sul quantum ((Cass. 12/06/2019, n. 15859).

1.1. Il motivo non merita dunque accoglimento, anche se la motivazione della Corte d’Appello deve essere corretta, giacchè la impossibilità per il giudice del rinvio di pronunciarsi sulla quantificazione del danno trova causa in ragioni diverse da quelle poste a fondamento della pronuncia impugnata.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 269 c.p.c.

La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la chiamata della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e di Generali Italia S.p.a., già Ina Assitalia S.p.A., sulla scorta del principio di cui alla pronuncia di legittimità n. 7175/2015, secondo cui chi non ha partecipato al processo penale non ha veste per alcun intervento, benchè soltanto adesivo, nel giudizio di rinvio per la decisione delle domande civili; al terzo è consentito l’intervento qualora risulti titolare, nei confronti delle parti, di un diritto autonomo tale da legittimarne la proposizione dell’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c., al fine di prevenire un pregiudizio attuale che, dalla esecuzione della sentenza, potrebbe a lui derivare sopravvenuto nel corso di causa, inapplicabile al caso di specie, e senza motivare il mutamento di opinione rispetto al proprio precedente convincimento.

2.1. Il motivo è fondato.

L’esclusione dell’intervento del terzo, il quale non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, al fine di prevenire un pregiudizio attuale che, dalla esecuzione della sentenza, potrebbe a lui derivare, tale da legittimare la proposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., deriva dalla natura chiusa del giudizio di rinvio di cui all’art. 622 c.p.p. che, sulla scorta di quanto addotto a confutazione del motivo precedente, è da ritenersi non conciliabile con i caratteri di autonomia sostanziale e processuale del giudizio di rinvio, messi in evidenza dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

Ricorso incidentale di A.M., R. e F.A..

3. Con il primo motivo A.M., R. e F.A. deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’errore della Corte d’Appello sarebbe quello di avere liquidato il danno morale con un ragionamento contraddittorio e fondato su valutazioni smentite dai fatti di causa quanto alla mancata convivenza con la vittima e alla ricorrenza di rapporti conflittuali di quest’ultima con le sorelle.

3.1. Il motivo merita accoglimento.

La motivazione della Corte risulta, come dedotto dalle ricorrenti, per più versi contraddittoria; infatti, è risultato provato che le ricorrenti si recavano a trovare la sorella, benchè ricoverata da quattro anni, due o tre volte alla settimana e che vi si trattenevano per pochi minuti, perchè su indicazione del personale paramedico, vista l’aggressività della vittima nei loro confronti, “si erano acquietate a vederla il meno possibile per non stimolare ulteriormente l’aggressività”: segno che l’aggressività che si manifestava anche dal punto di vista fisico era determinata dalla malattia e non da conflitti personali, la cui ricorrenza avrebbe dovuto logicamente escludersi, proprio perchè incompatibile con le visite così frequenti e con la dedotta accettazione/rassegnazione delle sorelle a diradare gli incontri con la giovane ricoverata. Il fatto della mancata convivenza e dell’inadeguatezza del ricovero non sono imputabili alle ricorrenti, essendo emerso che neppure le istituzioni erano state in grado di trovare una sistemazione migliore per la giovane vittima di quella rappresentata dal ricovero presso il reparto ove perdette la vita e che le sue condizioni di salute erano incompatibili con un suo ritorno a casa.

La Corte d’Appello non si è limitata a prendere in considerazione le circostanze emerse dai fatti di causa – frequenza delle visite, aggressività della vittima, ricovero prolungato presso una struttura inadeguata – facendole oggetto di una valutazione diversa rispetto a quelle auspicata dalle ricorrenti, ma ne ha stravolto il significato, addivenendo ad una decisione illogica. Non deve essere infatti considerato dirimente, al fine di escludere il danno invocato, il dato della mancata convivenza fra le ricorrenti e la vittima, avendo la giurisprudenza di questa Corte superato l’iniziale orientamento volto ad individuare nella ricorrenza della convivenza il “connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela”, a favore del fatto che il rapporto di convivenza costituisce un elemento probatorio da cui attingere per dimostrare l’ampiezza e la profondità della relazione parentale (Cass. 20/10/2016, n. 21230).

Ebbene, nella vicenda per cui è causa, il giudice a quo risulta non avere adeguatamente considerato le ragioni oggettive che impedivano la convivenza e la particolare intensità del legame tra la vittima e le sue sorelle provato dall’assiduità con cui queste ultime si recavano a trovarla durante la pur lunga degenza, anche se per pochi minuti e nonostante la malattia impedisse alla sorella ricoverata di apprezzarne il significato affettivo.

4. Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123,1226 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La loro tesi è che la Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscere sulla somma liquidata anche la rivalutazione e non solo gli interessi legali.

4.1. Il motivo è fondato.

Trattandosi nella specie di illecito extracontrattuale, la rivalutazione monetaria è automatica (Cass. 08/11/2016, n. 22607), dovendo essere semmai oggetto di prova gli interessi compensativi ulteriori; in ogni caso va ribadito che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello (Cass. 17/09/2015, n. 18243).

L’errore nel caso di specie, considerando che il danno da svalutazione è stato liquidato con la tecnica degli interessi, è consistito nell’avere calcolato questi ultimi sulla somma originaria, e non su detta somma via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (Cass.10/04/2018, n. 8766).

5. In conclusione, si accolgono il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale.

6. La sentenza viene cassata in relazione ai motivi accolti e della controversia si dispone il rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA