Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32502 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16691/2014 ptoposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2105/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2014 r.g.n. 10356/2010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 2105/2014, depositata il 14 marzo 2014, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sede, con la quale era stata respinta la domanda di P.G. volta a ottenere, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., l’accertamento del diritto alla superiore qualifica di Capo Impianto (livello B Quadri), in luogo della qualifica di Capo Tecnico (livello D1), a far data dal novembre 2004, e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

– che la Corte ha rilevato: – che nell’atto introduttivo il ricorrente non aveva indicato quali fossero le mansioni espletate nel periodo dedotto (novembre 2004/aprile 2005), essendosi limitato ad affermare di avere sostituito a tutti gli effetti il Capo Impianto e a richiamare le funzioni descritte in una comunicazione (n. 90/DPO del 27/9/2004), allegata al ricorso, che aveva definito i compiti e le attribuzioni di diverse figure operative; – che tale difetto di allegazione non poteva essere sanato mediante il richiamo alle produzioni documentali, avendo queste il fine di provare la veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda e di conseguenza richiedendo, per assolvere la loro funzione, che i fatti venissero specificati nell’atto introduttivo; – che la sola circostanza chiaramente allegata, l’esercizio del potere di coordinamento del personale assegnato all’impianto, non costituiva elemento decisivo ai fini dell’attribuzione del livello superiore, atteso che l’esercizio di tale potere era un tratto presente anche nella declaratoria dei tecnici specializzati, inquadrati, come il ricorrente, nel livello D; – che era infine da condividersi la valutazione di genericità della prova testimoniale già compiuta dal primo giudice;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con unico motivo, cui ha resistito la società con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Rilevato:

che con il motivo proposto viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., artt. 1362 e segg., artt. 2733 c.c. e segg., nonchè vizio di motivazione, per avere la sentenza di appello erroneamente affermato che le uniche circostanze indicate a sostegno della domanda fossero costituite dall’esercizio del potere di coordinamento del personale assegnato all’impianto (elemento peraltro ritenuto privo di efficacia decisiva ai fini dell’attribuzione del livello superiore), senza considerare che nell’atto introduttivo il ricorrente – oltre ad avere precisato il complesso delle mansioni svolte, anche mediante richiamo alla comunicazione interna del 27/9/2004, che aveva definito i compiti e le attribuzioni di diverse figure operative (fra cui quella di Capo Impianto) – aveva prodotto la documentazione comprovante lo svolgimento effettivo delle stesse ed anzi escludendo espressamente, la sentenza impugnata, che tale documentazione fosse idonea a sanare il ritenuto difetto di allegazione;

osservato:

che il motivo è fondato;

– che, infatti, la Corte di appello di Roma non si è uniformata al consolidato principio di diritto, per il quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione formale dei detti elementi, ma è invece necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. già Cass. n. 2328/1989 e successive numerose conformi; per l’applicazione del principio, di portata generale, all’atto di citazione, cfr. ancora recentemente Cass. n. 1681/2015);

ritenuto:

conclusivamente che, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 2105/2014 della Corte di appello di Roma deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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