Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32502 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 4982-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

243, presso lo studio dell’avvocato MARINA ARMELISASSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA UNITA’ LOCALE DI LATINA, CASCINA GLOBAL SERVICE

SRL;

– intimati –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA UNITA’ LOCALE DI LATINA, in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio

dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

B.M., CASCINA GLOBAL SERVICE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4444/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e incidentale;

udito l’Avvocato ARMELISASSO MARINA;

udito l’Avvocato COLETTI PIERFILIPPO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 4444/2017 decidendo nella causa pendente tra B.M., la società Cascina Global Service s.r.l. e l’ASL Latina – ha dichiarato tardivo l’appello proposto dalla B. nei confronti della società convenuta;

– mentre ha rigettato l’appello proposto dalla stessa nei confronti dell’Azienda, così confermando nei confronti di quest’ultima la sentenza n. 11691/2016 del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalla B..

2. Era accaduto che la B. aveva convenuto in giudizio la società e l’azienda chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta in terra, a cagione del pavimento bagnato, fatto occorsole il (OMISSIS), all’interno dell’ospedale (OMISSIS).

Tale pretesa era stata azionata: nei confronti dell’Azienda, ai sensi, alternativamente, o dell’art. 2043 o dell’art. 2051 c.c., mentre era stata azionata ai sensi dell’art. 2049 c.c. nei confronti della società che, essendo appaltatrice del servizio di pulizie, era conseguentemente datrice di lavoro di coloro, che avevano provveduto alle stesse la mattina del (OMISSIS).

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalla B., condannando quest’ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti.

Avverso detta sentenza aveva proposto appello la B..

Si erano costituiti nel giudizio di merito sia la società che l’azienda. La società aveva eccepito la tardività dell’impugnazione, sul presupposto che aveva notificato la sentenza di primo grado in data 22 giugno 2016 al legale, che era stato procuratore domiciliatario della B. in primo grado, con la conseguenza che, al momento della notificazione dell’atto di citazione in appello, era già spirato il termine previsto dall’art. 325 c.p.c.. L’azienda, da parte sua, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.

La Corte territoriale, come sopra rilevato, ha dichiarato l’appello inammissibile nei confronti della società; mentre lo ha rigettato nei confronti dell’azienda, argomentando che: a) tale responsabilità avrebbe potuto essere affermata soltanto nel caso in cui fosse stato dimostrato che la caduta era stata conseguenza del pavimento bagnato; b) erano rimaste insuperate le argomentazioni sulla base delle quali il giudice di primo grado aveva ritenuto non attendibile la dichiarazione resa dalla teste S.C. (che, all’udienza del 3/3/2014, aveva affermato che tutto il pavimento era bagnato); e cioè il fatto che il precedente lavaggio era avvenuto tra le ore 6 e le ore 7, mentre il fatto era accaduto alle ore 12 del (OMISSIS), e, in detto lasso di tempo, nessuno (compreso la stessa teste escussa ed il marito della B., pure presente) era scivolato per effetto del pavimento asseritamente bagnato; c) la censura di inattendibilità dei testi, dedotti dalla controparte (che avevano dichiarato quale fosse l’orario in cui venivano eseguite le pulizie), era apodittica, perchè basata sul solo rilievo che si trattava di dipendenti della società incaricata dell’appalto; d) non era stato dimostrato nel giudizio di primo grado che il teste F.D. fosse stato ritualmente intimato; la documentazione attestante detta circostanza era stata prodotta soltanto nel giudizio di appello, nel quale tuttavia non era stata prodotta documentazione attestante la data in cui il duplicato dell’avviso di ricevimento era stato rilasciato al difensore della B., per cui non era dato apprezzare la producibilità in quella sede di detto duplicato ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la B., articolando sette motivi di ricorso.

Ha resistito resistito l’azienda con controricorso nel quale ha spiegato ricorso incidentale.

In vista dell’odierna udienza pubblica, l’azienda ha depositato memoria a sostegno del controricorso.

All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; mentre i difensori presenti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. B.M. censura la sentenza impugnata per otto motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, denuncia: nullità della sentenza ed omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte ha violato la intangibilità del giudicato, il disposto degli artt. 112,324 e 392 c.p.c. ed il disposto di cui all’art. 2909 c.c..

Precisamente, rileva che il giudice di primo grado aveva ritenuto provato che la sua caduta era avvenuta a causa del pavimento bagnato, ma aveva ritenuto non provato che il pavimento fosse bagnato a causa delle pulizie, con conseguente rigetto della domanda; e che nessuna delle controparti aveva proposto appello avverso la prima statuizione, con la conseguenza che la stessa era ormai coperta dal giudicato.

Sostiene che la corte territoriale – nel rigettare la domanda sul presupposto che la sua caduta non era stata determinata dal pavimento bagnato – è andata ultra petita ed ha violato l’intangibilità del giudicato.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, denuncia: nullità della sentenza ed omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte ha violato e falsamente applicato l’art. 2051 c.c. e art. 40 c.p., l’art. 2697 c.c., comma 2, l’art. 115 c.p.c. e l’art. 2729 c.c.

Sostiene che la Corte territoriale, partendo dal dato che la sua caduta era avvenuta a causa del pavimento bagnato, avrebbe dovuto esaminare: se il giudice di primo grado aveva correttamente escluso la responsabilità del custode; se fosse suo onere provare le cause che avevano determinato il pavimento bagnato; se un qualche accadimento avesse interrotto il nesso di causalità. Al contrario, la Corte territoriale, senza procedere al suddetto esame, ha rigettato il suo appello argomentando che la teste S. non era attendibile e che nessun altro era scivolato oltre a lei.

Così argomentando, la Corte avrebbe violato: l’art. 2051 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2 in quanto è onere del danneggiato provare le modalità dell’evento dannoso e la situazione che ha determinato detto evento, mentre è onere del custode provare la sussistenza dell’esimente; l’art. 115 c.p.c., in quanto ha escluso la responsabilità del custode sulla base di quanto deposto dai testi dedotti dall’azienda, senza considerare che questi si erano limitati ad indicare come orario delle pulizie del pavimento quello contrattuale o di prassi, ma nulla avevano riferito sull’orario delle pulizie effettuate nel giorno della caduta (che, si ribadisce, era la vigilia del Natale); l’art. 2729 c.c. in quanto ha ritenuto inattendibile la teste S., senza indicarne le ragioni. La Corte inoltre avrebbe violato la normativa indicata nella parte in cui: ha indicato come orario della caduta le ore 12, mentre lo stesso era avvenuto alle ore 10.30; ha escluso la responsabilità del custode in quanto nessun’altra persona oltre lei era caduta; ha immotivatamente respinto l’eccezione di inattendibilità dei testi di parte convenuta.

In definitiva, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe “affetta da vizio di motivazione, sia in punto di riparto dell’onere probatorio, sia in punto di valutazione delle testimonianze”: la corte territoriale, con motivazione apparente, costituita esclusivamente dalla parziale ed affrettata riproduzione della sentenza del giudice di primo grado, avrebbe omesso di esaminare o comunque avrebbe esaminato in maniera erronea fatti decisivi, quali: “1. La dichiarazione resa dal medico del Pronto Soccorso intervenuto, 2. L’assenza di alcun evento interruttivo, 3. L’asserita inattendibilità della teste presente ai fatti per non conoscere i motivi per cui il pavimento fosse bagnato, 4. L’attribuzione di valore alla mancata risposta all’interrogatorio formale, se pur giustificato, 5. L’aver attribuito rilevanza probatoria alla circostanza che altri non fossero caduti, 6. L’aver ritenuto attendibili i testi, sebbene gli stessi avessero dichiarato di essere sottoposti a sanzioni disciplinari in caso di non corretta esecuzione delle pulizie o segnalazione di pericolo e non svolgessero attività lavorativa il giorno dell’incidente”. Fatti questi che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto far ritenere provata, quanto meno per presunzione, la responsabilità del custode.

1.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, denuncia: nullità della sentenza ed omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte ha violato e falsamente applicato l’art. 2051 c.c. e art. 40 c.p., l’art. 2697 c.c., comma 2, l’art. 115 c.p.c.

Si duole che la corte territoriale non soltanto ha escluso, nonostante le doglianze contenute nell’atto di appello (pp. 3, 4 e 10), la responsabilità del custode pur non essendo stato provato il caso fortuito, ma ha anche escluso detta responsabilità, affermando che la sua caduta non era stata conseguenza del pavimento bagnato, come invece aveva ritenuto il giudice di primo grado, e prendendo in esame soltanto la sua condotta.

Sostiene che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., occorre prendere in esame non soltanto la condotta dell’infortunato, ma anche quella del custode, in quanto “se ritenessimo che ogni caduta è conseguenza di un comportamento) incauto questo escluderebbe di per sè la responsabilità del custode.

Per questa via, si perverrebbe ad eliminare del tutto, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c.”

1.4. Con il quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte ha omesso di pronunciarsi sulle specifiche eccezioni formulate nell’atto di citazione in appello (in particolare alle pagine 11 e 12) in merito al valore dato dal giudice di primo grado alla sua mancata risposta all’interrogatorio formale, senza considerare che lei, all’udienza fissata per detto incombente, era in stato di dimissioni protette per parto cesareo e si era presentata alla successiva udienza per rendere interrogatorio formale.

1.5. Con il quinto motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 246 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte, a fronte della doglianza contenuta nell’atto di appello (p. 6 e 7), ha rigettato l’eccezione di inattendibilità dei testi dedotti dall’azienda convenuta, senza indicare le ragioni per le quali detti testi, pur interessati all’esito della causa, sarebbero stati attendibili.

Sottolinea che gli stessi testi avevano riferito che, essendo dipendenti della ditta delle pulizie, potevano essere sanzionati disciplinarmente e giudizialmente nel caso in cui fosse stata accertata la responsabilità della società.

1.6. Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte della specifica doglianza contenuta nell’atto di appello (in particolare, alle pagine 6 e 7), ha ritenuto inattendibile la teste, da essa indicata, pur essendo stata la stessa presente ai fatti sulla base del rilievo, già contenuto nella sentenza di primo grado, che nè lei e neppure l’altro testimone erano caduti.

1.7. Con il settimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, denuncia: violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la Corte ha omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto che il pavimento fosse bagnato a causa di evento imprevedibile e che lei era caduta perchè stava procedendo in maniera incauta.

1.8. Con l’ottavo ed ultimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia: violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nonchè falsa applicazione dell’art. 104 disp. att. c.p.c. nella parte in cui (pp. 5 e 6) la Corte territoriale ha dichiarato la decadenza del teste, da essa citato, pur essendo stato lo stesso correttamente citato.

Sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dalla corte di merito, la documentazione afferente la prova della tempestività della citazione del teste era stata depositata già nel giudizio di primo grado (e precisamente all’udienza del 8/4/2014), come risultava dal relativo verbale di udienza e dal contenuto dell’atto di citazione in appello (p. 12).

Rileva che dal verbale della successiva udienza del 8/3/2016 si evinceva che lei già nel giudizio di primo grado aveva dato prova dell’impossibilità di depositare la documentazione attestante l’avvenuta intimazione del teste F.D. per l’udienza del 14/11/2013; e che il ritardo nel deposito dell’avviso di ricevimento della citazione del testimone era imputabile a Poste Italiane, alle quali erano stati indirizzati i diversi reclami, depositati in corso di causa.

2. L’ASL Latina con ricorso incidentale censura a sua volta la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326, nonchè degli artt. 331 e 332 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale, pur avendo accertato la tardività dell’appello proposto dalla B. – in quanto: la società aveva proceduto alla notificazione della sentenza di primo grado in data 22/6/2016; da tale data era decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c.; detto termine era scaduto il 22/7/2016, e quindi prima della notifica dell’atto di appello (avvenuta il 17/11/2016) – ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello esclusivamente nei confronti della società.

Premette che, in conseguenza della mancata impugnazione dei relativi capi da parte della B., sono per la stessa passati in giudicato: il capo relativo alla tardività dell’appello.

Sostiene che, in conformità ai principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. nn. 986/2016 e 19869/2011), l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo anche nei confronti di essa azienda, in quanto convenuta in giudizio con l’originario atto di citazione, in relazione allo stesso asserito fatto illecito, in situazione processuale di “litisconsorzio unitario o quasi necessario” (proprio perchè entrambe le parti erano state convenute sulla base di un unico fatto generatore dell’illecito), con la conseguenza che la notifica della sentenza, eseguita da una delle parti, aveva segnato l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti.

Sostiene altresì che la corte territoriale erroneamente aveva motivato la propria decisione sul punto richiamando il principio affermato nella sentenza n. 1825/2007 di questa Corte, in quanto, nel caso di specie, sulla base di un unico fatto generatore dell’illecito, la domanda era stata originariamente proposta dalla B. nei confronti di due distinti convenuti (la società e l’azienda, per l’appunto).

3. Il ricorso incidentale – che, per ragioni di ordine logico, deve essere trattato per primo – è fondato.

3.1. La Corte territoriale ha accertato che la sentenza di primo grado era stata notificata dalla s.r.l. Cascina Global Service al difensore costituito di parte attrice in data 22/6/2016 con la conseguenza che il termine breve di giorni 30 per impugnare, previsto dall’art. 325 c.p.c. e decorrente da tale data, era scaduto il 22/7/2016 (e, dunque, in epoca precedente alla notifica 17/11/2016 dell’atto di appello nei confronti della s.r.l. Cascina Global Service).

La Corte ha quindi ritenuto tardivo l’appello proposto da parte attrice nei confronti della società ma – dopo aver richiamato il principio affermato dalla Sezione Lavoro di questa Corte con sentenza n. 1825/2007 e dopo aver rilevato che, in base al nuovo art. 327 c.p.c. per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, come per l’appunto il presente, il termine di impugnazione è semestrale – ha ritenuto che la domanda, proposta da B.M. in primo grado nei confronti dell’Azienda U.S.L. di Latina e della S.r.l. Cascina Global Service, non aveva determinato un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in quando la pretesa azionata confronti dell’Azienda aveva ad oggetto una ipotesi di responsabilità (ex art. 2043 o ex art. 2051 c.c.) diversa da quella (ex art. 2049 c.c.) che formava oggetto della pretesa azionata nei confronti della S.r.l. Cascina Global Service. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la decadenza in cui parte attrice era incorsa nei confronti della società, non si estendeva anche nei confronti dell’azienda.

3.2. Tanto affermando, la corte territoriale non ha tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di c.d. litisconsorzio processuale (si cfr., tra le più recenti, l’ord. n. 14722 del 7/6/2018 di questa Sezione, rv. 649046-02).

Occorre qui ribadire che, nel caso di proposizione, sulla base di un unico fatto generatore dell’illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, caso che per l’appunto ricorre anche nella specie, sorge una ipotesi di litisconsorzio “unitario o quasi necessario” a cui è applicabile la regola propria delle cause “inscindibili” sull’unitarietà del termine di proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti, segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti.

3.3. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, dovendosi dichiarare la tardività dell’appello proposto dalla B. anche nei confronti dell’Azienda, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

All’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata consegue la condanna dell’odierna ricorrente alla rifusione in favore dell’Azienda delle spese processuali relative al giudizio di appello, spese che si liquidano nella misura già indicata dalla corte di merito.

Avuto riguardo al fatto che l’accoglimento del ricorso incidentale è avvenuto sulla base di un orientamento formatosi soltanto di recente nella giurisprudenza di legittimità, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio, ma ricorrono i presupposti per il pagamento dell’importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo, essendo stata dichiarata inammissibile l’istanza della B. di ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie senza rinvio il ricorso incidentale e, assorbito il ricorso principale, dichiara inammissibile nei confronti dell’Azienda USL di Latina l’appello proposto da B.M. avverso la sentenza n. 11691/2016 del Tribunale di Roma;

– condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’azienda delle spese processuali relative al giudizio di appello, spese che liquida in complessivi Euro 2000, a titolo di compenso omnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, computato secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2 ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;

-dichiara compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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