Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32501 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16570/2014 proposto da:

FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 81, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MALENA e

ASSOCIATI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA FACENNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO MAMMARELLA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1378/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/12/2013 r.g.n. 1615/2012.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 1378/2013, depositata il 13 dicembre 2013, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lanciano aveva accertato e dichiarato il diritto di B.R., dipendente della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., ad essere inquadrata, a decorrere dal 29/5/2007, nel superiore parametro 250 dell’Area professionale la (“Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa”) del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, in luogo del par. 175 (profilo di “Collaboratore di Ufficio”) che le era stato assegnato, con la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

– che la Corte ha osservato, a sostegno della propria decisione, come nella specie fossero presenti i tre presupposti delineati nell’art. 18 del Regolamento All. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, per il riconoscimento del diritto e cioè: (a) il conferimento delle mansioni superiori attraverso un incarico formale assegnato dal direttore dell’azienda, atteso che la designazione della B. alle attività di “Progettista” e “Direttore dell’esecuzione” della materia assicurativa aziendale, comportanti la responsabilità di una unità amm./tecnica complessa (parametro 250), era avvenuta con Delib. a voto unanime del Consiglio di amministrazione 29 maggio 2007, cui aveva partecipato anche il Direttore Generale; (b) l’effettivo esercizio per un periodo di sei mesi in un anno delle mansioni della qualifica superiore, risultando che l’assegnazione alle stesse si era protratta, dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, quanto meno fino al maggio 2008; (c) la vacanza del posto in organico, alla stregua dell’orientamento di legittimità, secondo il quale essa può essere presuntivamente desunta dalla prolungata copertura di fatto del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. con tre motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;

– che ha depositato memoria la S.p.A. Società Unica Abruzzese di Trasporto – TUA;

rilevato:

che con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A, con riferimento alla ritenuta sussistenza del presupposto dell’ordine scritto di assegnazione alle mansioni superiori del direttore dell’azienda e alla ritenuta ricorrenza dell’ulteriore presupposto della vacanza di posto, non risultando dagli atti che le mansioni di “progettista” e “direttore dell’esecuzione” (della materia assicurativa aziendale), cui la lavoratrice era stata adibita, inerissero ad un posto determinato ed effettivamente sussistente nell’organigramma aziendale, nè avendo il giudice di appello neppure affermato che tale posto vi fosse specificamente previsto;

– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 270 del 1988, art. 1, comma 1, R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A, art. 2071 c.c., comma 2 e art. 1363 c.c., nonchè delle norme collettive sulla classificazione del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto e della mobilità (CCNL Autoferrotranvieri del 27/11/2000), in relazione alla ritenuta sussistenza del presupposto dello svolgimento di mansioni superiori per oltre sei mesi continuativi, per avere il giudice di appello trascurato di compiere un effettivo confronto critico tra le mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice e le declaratorie dei profili professionali coinvolti (quello di appartenenza e quello rivendicato in giudizio) nonchè tra questi ultimi;

– che con il terzo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare circostanze decisive e cioè il fatto che nel periodo considerato rilevante per l’attribuzione delle mansioni superiori (periodo dal 29/5/2007 all’1/5/2008) l’Ufficio Sinistri, al quale la B. rimaneva formalmente assegnata, era retto ad interim da altro dipendente della società: ciò che escludeva che la reggenza dell’ufficio le fosse stata affidata e nel contempo determinava l’impossibilità di addurre la reggenza stessa a motivo della domanda di riconoscimento della qualifica superiore; ed inoltre per avere omesso di esaminare: 1. il fatto che la lavoratrice, nel periodo dal 29/5/2007 all’1/5/2008, aveva continuato a svolgere le mansioni conferitele all’atto dell’assegnazione all’Ufficio Sinistri, fra cui la gestione della materia assicurativa; 2. il fatto che il broker aziendale forniva per contratto il supporto tecnico per ogni questione relativa a tale materia; 3. il fatto che l’Ufficio Sinistri non era una unità organizzativa complessa nell’organigramma aziendale;

osservato:

che il primo motivo non può essere accolto, posto che esso, mentre denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non indica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si reputino in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (cfr., fra le molte, Cass. n. 16038/2013; conforme n. 287/2016);

– che, in realtà, il motivo ora in esame si volge, dietro lo schermo della violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A, a critiche di merito – inammissibili nella presente sede – nei confronti di quel capo e di quella parte (pag. 8) della sentenza impugnata, in cui la Corte, presa in esame la Delib. Consiglio Amministrazione 7 maggio 2008, n. 10, ha ritenuto dimostrata la vacanza del posto in organico;

– che, per quanto possa occorrere, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve comunque rilevarsi che la Corte si è attenuta a principi di diritto espressi ripetutamente nella giurisprudenza di legittimità, sia con riguardo ai requisiti del provvedimento scritto di assegnazione delle mansioni superiori da parte del direttore dell’azienda (cfr. Cass. n. 2621/1999, già citata in sentenza; conforme n. 4521/2000); sia con riguardo al valore indiziario che assume, ai fini dell’accertamento della vacanza, la prolungata copertura di fatto del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore (Cass. n. 9344/2012, già citata in sentenza; conforme n. 12601/2016);

– che anche il terzo motivo non può trovare accoglimento, non conformandosi al modello legale del vizio di cui all’art. 360, n. 5, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a fronte di sentenza di secondo grado depositata il 13 dicembre 2013 e, pertanto, in data successiva all’entrata in vigore della riforma;

– che, in particolare, deve ribadirsi quanto già più volte, e ancora di recente, precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9253/2017, nel solco di Sez. U n. 8053/2014), con riferimento agli oneri di deduzione del motivo secondo il modello del “nuovo” art. 360, n. 5 e cioè che il ricorrente è tenuto a indicare non soltanto il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”: oneri, questi ultimi, da ritenersi non assolti dalla società ricorrente, non essendo sufficiente, nè idonea, ai fini in esame – in difetto di trascrizione o riproduzione delle parti rilevanti dell’atto – la mera asserzione (cfr. ricorso, pp. 67 e 77) di avere indicato le circostanze omesse nel ricorso in appello e, d’altra parte, difettando la dimostrazione del carattere decisivo delle medesime circostanze, carattere che non si esaurisce nella dimensione della semplice “rilevanza” probatoria ma deve attingere alla capacità di determinare un esito difforme del giudizio;

– che è invece fondato il secondo motivo di ricorso;

– che al riguardo deve ritenersi del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio, secondo il quale, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi dall’osservanza di tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 26234/2008; conformi, fra le molte: n. 28284/2009; n. 20272/2010; n. 8589/2015);

– che tale procedimento non risulta osservato compiutamente nella sentenza impugnata, la quale, fatto un richiamo alle risultanze istruttorie sulle mansioni svolte, ha trascurato di individuare nella loro complessità i tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro 250, rispetto al parametro di assegnazione (175), limitandosi a sottolineare l’espletamento, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, dell’attività di “progettista” e di “direttore dell’esecuzione” con autonomia e assunzione di responsabilità e cioè elementi solo parzialmente integranti la descrizione della figura professionale del “Responsabile di unità amm./tecnica complessa”;

ritenuto:

conclusivamente che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza n. 1378/2013 della Corte di appello di L’Aquila deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato, individuando i tratti che distinguono – secondo le rispettive declaratorie, ricostruite e valutate nell’insieme degli elementi che concorrono a definirne la specificità – la figura del “Responsabile unità amm./tecnica complessa” (parametro 250) da quella del “Collaboratore di Ufficio” (par. 175) e con esse ponendo a confronto l’attività concretamente svolta dalla B., quale risultante dal materiale istruttorio acquisito al giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati il primo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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