Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3250 del 12/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente —
contro
G.N.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 95/31/07, depositata il 14 dicembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 95/31/07, depositata il 14 dicembre 2007 e notificata l’11 febbraio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato riconosciuto a G.N., avvocato, il diritto al rimborso parziale dell’IRAP versata per gli anni 2003 e 2004.
La contribuente non si e’ costituita.
2. Il ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione sul fatto decisivo della sussistenza di autonoma organizzazione, appare manifestamente fondato, in quanto, a fronte delle specifiche deduzioni contenute nell’appello dell’Ufficio, e riportate nel ricorso, relative alla sussistenza per il periodo in contestazione di disponibilita’ di immobili e di compensi corrisposti ad una segretaria e ad altri collaboratori, la motivazione della sentenza, che ha invece escluso la presenza di struttura organizzativa, si rivela inadeguata.
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010