Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3250 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 11/02/2020), n.3250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3676/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato,

presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, controricorrente in via incidentale –

contro

Schenker Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Canepa Enrico Edoardo, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aureli Beatrice, sito in

Roma, via G. Paisiello, 26a/7;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 4878/2016, depositata il 23 settembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2019

dal Consigliere Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata del 23 settembre 2016, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla Schenker Italiana s.p.a., ha annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento dei diritti doganali e dell’1.v.a. emesso in relazione ad operazioni di importazione poste in essere dalla Star Com s.r.l., per il tramite della predetta Schenker Italiana s.p.a., sua rappresentante indiretto, e dell’atto di contestazione delle relative sanzioni;

– la Commissione regionale ha dato atto che una prima sentenza di appello, confermativa del rigetto del ricorso originario disposto in primo grado, era stata cassata da questa Corte con ordinanza che aveva accolto i motivi inerenti la violazione e falsa applicazione della disciplina della prescrizione, l’omessa motivazione in ordine alla buona fede, al legittimo affidamento e all’esclusione della responsabilità dello spedizioniere, e l’omessa motivazione sull’illegittimità dell’accertamento integrativo;

– ha, quindi, ritenuto che fosse decorso il termine di prescrizione triennale per l’esercizio dell’azione di recupero dei tributi non versati in quanto le dichiarazioni doganali risalivano agli anni 2001 e 2002, mentre il primo atto interruttivo posto in essere nei confronti della contribuente era stato notificato solo il 15 gennaio 2008;

– pur riconoscendo il carattere assorbente della fondatezza dell’eccezione di prescrizione, ha, inoltre, evidenziato l’assenza di responsabilità dello spedizioniere in ordine alla infedeltà della dichiarazione doganale presentata, avuto riguardo al ruolo dallo stesso rivestito nell’operazione e dall’assenza di elementi da cui desumere che questi era o, comunque, avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza dell’erroneità dei dati contenuti nella dichiarazione;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso la Schenker Italiana s.p.a., la quale propone ricorso incidentale;

– avverso tale ricorso resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso riassunto in ragione della mancata allegazione allo stesso o del successivo deposito presso la Commissione tributaria regionale della copia conforme dell’ordinanza di rinvio resa da questa Corte;

– il motivo è fondato;

– il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, nella formulazione pro tempore vigente, nel disciplinare il giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza, stabilisce, al secondo periodo del comma 3, che “In ogni caso, a pena d’inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione”;

– tale requisito di ammissibilità della riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio deve ritenersi operante con riferimento a tutti i provvedimenti, qualunque sia la loro forma – sentenza o ordinanza -, con i quali la Suprema Corte di cassazione dispone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al giudice di merito per l’ulteriore accertamento dei fatti;

– siffatta interpretazione estensiva si impone in ragione del fatto che, all’epoca dell’entrata in vigore del decreto n. 546 del 1992, l’ordinamento processuale civile prevedeva che il rinvio della sentenza da parte della Corte di cassazione potesse avvenire unicamente con provvedimento avente forma di sentenza, in quanto la forma dell’ordinanza era riconosciuta solo per le decisioni in tema di regolamento di competenza o con cui veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il rigetto per mancanza dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., l’ordine di integrazione del contraddittorio ovvero l’estinzione del processo per rinuncia;

– l’adesione ad un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 63, nel senso di circoscrivere l’onere del deposito della copia autentica della decisione della Corte di cassazione solamente a quelle aventi forma di sentenza, sarebbe priva di una ragionevole giustificazione e condurrebbe ad una disciplina diversa per una fattispecie sostanzialmente identica, esponendo, in tali casi, il soggetto tenuto alla riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio ad un onere più gravoso di quello gravante sul soggetto che riassume una causa a seguito di cassazione disposta con la forma dell’ordinanza;

– la tesi ermeneutica seguita da questo collegio appare maggiormente coerente con l’attuale disciplina del giudizio di cassazione, così come risultante dagli interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi anni, che, tra le altre innovazioni, hanno elevato la forma dell’ordinanza a modello decisionale ordinario dei giudizi, riservando la forma della sentenza – una volta forma generale delle decisioni giudiziarie (di cassazione e di merito) – ad ipotesi residuali qualora la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare;

– all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento dei motivi residui con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c., 1, comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, art. 84, T.U. 23 gennaio 1973, n. 43, e art. 221, Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (secondo motivo), 384 c.p.c., 1, comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, art. 201, Reg. (CEE) n. 2913/1992 (terzo motivo) e 384 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 63, (quarto motivo);

– la declaratoria di inammissibilità dell’appello determina, inoltre, l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla contribuente per carenza di interesse;

– la sentenza va, dunque, cassata senza rinvio, avuto riguardo all’inammissibilità dell’appello proposto;

– le spese processuali del presente giudizio di legittimità, nonchè del giudizio di appello, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna parte intimata alla rifusione delle spese processuali che si liquidano, quanto al giudizio di appello, in Euro 5.000,00, e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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