Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3250 del 10/02/2011
Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 10/02/2011), n.3250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9612-2009 proposto da:
COGELI SRL in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE SANTISSIMI PIETRO E PAOLO 50, presso lo
studio dell’avvocato TOMASSINI C, rappresentata e difesa dagli
avvocati FRANCIOSI GIOVANNI, BRUNO FRANCESCO, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANASTASIO II n. 442, presso lo studio dell’avvocato MAROTTA
ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE SANCTIS RAFFAELE,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA LE PALME A R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 334/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
4.7.07, depositata il 15/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO
LECCISI.
Fatto
PREMESSO
che nella relazione; ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Il sig. L.L., socio della cooperativa edilizia Le Palme a r.l., convenne in giudizio quest’ultima e la s.r.l. CO.GE.LI. per sentir trasferita in suo favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la proprietà di un alloggio in forza di promessa di vendita stipulata tra le due società.
Il Tribunale di Savona respinse la domanda escludendo la legittimazione dell’attore.
Sul gravame del soccombente la Corte di Genova, con sentenza non definitiva 15 giugno 2005, n. 610, qualificata la promessa di vendita stipulata dalle società come contratto a favore di terzi (i soci della cooperativa promissaria acquirente), ha risolto in senso favorevole al L. la questione di legittimazione; quindi, con sentenza definitiva 15 marzo 2008, n. 334, accertato sulla scorta di consulenza tecnica di ufficio l’adempimento da parte del L. dell’obbligazione del prezzo, ha trasferito in suo favore l’alloggio.
La s.r.l. CO.GE.LI. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza definitiva.
Il L. ha resistito con controricorso.
I tre motivi di ricorso, con cui si denunciano errori di diritto, contengono la formulazione di quesiti, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, del tutto inidonei perchè consistenti in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata (cfr. Cass. 19892/2007). Per di più, le questioni affrontate nel primo e nel terzo e, almeno in parte, nel secondo motivo sono le stesse su cui si è pronunciata la Corte genovese con la sentenza non definitiva, sicchè la loro trattazione è preclusa dal giudicato formatosi su tale sentenza, non fatta oggetto di impugnazione.
Il ricorso è pertanto inammissibile…”.
Diritto
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.700,00, di cui 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011