Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 325 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.M.C., B.D. e B.G.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Roberto Lodi, con domicilio eletto presso lo

studio dell’Avv. Claudio Principe in Roma, via Properzio, n. 27;

– ricorrenti –

contro

CONSIT SERENA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv. Mario Spinetti e Paolo Panariti,

con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via

Celimontana, n. 38;

– controricorrente –

e contro

BE.Eu.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 216/11 in

data 7 marzo 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Claudio Principe, per delega dell’Avv. Roberto Lodi, e

Alessandro Ardizzi, per delega dell’Avv. Paolo Panariti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.G. convenne innanzi al Tribunale di Brescia Be.Eu. e Serena Centro Servizi s.n.c. (ora Consit Serena s.r.l.) chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un’errata visura catastale che le convenute avevano effettuato presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Brescia su un immobile di proprietà di Ambiez s.r.l..

Espose, in particolare, di aver ricevuto dall’amministratore di quest’ultima una proposta di acquisto di macchinari da lui commercializzati per complessive Lire 154.000.000, da pagare ratealmente previa costituzione di garanzia ipotecaria su un immobile, e di aver dunque incaricato il proprio legale di effettuare le necessarie visure catastali.

Il legale si era rivolto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Brescia che lo aveva immediatamente messo in contatto con la Be., già dipendente dell’ufficio; e quest’ultima, ricevuto l’incarico di effettuare le visure, lo aveva espletato telefonicamente l’indomani, confermando l’esistenza di tre iscrizioni ipotecarie già note al richiedente.

Contestualmente, lo stesso legale aveva chiesto di effettuare una ricerca presso la cancelleria del Tribunale di Brescia in ordine all’assetto societario della Ambiez s.r.l.; e su indicazione della stessa Be. la richiesta veniva inoltrata a tale signora C. che, con successiva missiva intestata “Serena Centro Servizi”, trasmetteva il certificato di cancelleria e richiedeva il pagamento di Lire 80.000 anche per l’ispezione ipotecaria.

All’esito di tali accertamenti il B. aveva concluso la vendita, iscrivendo ipoteca sull’immobile della Ambiez s.r.l.; in seguito, verificatosi l’inadempimento di quest’ultima, egli aveva appreso che sull’immobile esisteva una quarta ipoteca con grado antecedente alla propria, e tale circostanza gli aveva impedito di soddisfare il credito.

Si costituì Be.Eu. rilevando di essersi limitata, per mera cortesia e senza percepire alcun compenso, a svolgere un accertamento richiestole informalmente e per telefono dal legale del B.. Si costituì inoltre Serena Centro Servizi deducendo la propria estraneità ai fatti. Entrambe le convenute chiesero il rigetto della domanda.

2. – Con sentenza depositata in data 11 febbraio 2006 il Tribunale di Bergamo respinse la domanda.

3. – Avverso tale sentenza proposero appello B.D., B.G. e R.M.C., eredi di B.G., nel frattempo deceduto; si costituirono Be.Eu. e Consit Serena s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame.

4. – La Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 7 marzo 2011, ha respinto l’impugnazione.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato – confermando quanto già statuito dal Tribunale – che in base ai fatti narrati il B. risultava aver conferito un incarico al proprio legale, nei cui confronti soltanto era perciò legittimato a dolersi di un’eventuale gestione negligente; mancava invece un rapporto contrattuale diretto con le convenute, cui il legale del B. si era poi rivolto in piena autonomia.

5. – Avverso tale decisione R.M.C. e gli altri eredi di B.G. indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 17 aprile 2012, sulla base di un unico motivo.

Ha resistito Consit Serena s.r.l. con controricorso, mentre Be.Eu. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso è denunziata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. I ricorrenti, in particolare, assumono che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale delle convenute, pur in presenza di dati probatori idonei ad affermarla. Sostengono infatti che il comportamento della Be. e di Consit Serena s.r.l., per il tramite della propria addetta C., caratterizzato da negligenza inescusabile, avrebbe cagionato un danno ingiusto al loro dante causa.

2. – Il motivo è inammissibile.

Anzitutto, dal testo della sentenza della Corte d’appello risulta che gli odierni ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale solo in relazione all’esclusione di un’azione contrattuale diretta, e ciò quantunque in motivazione fosse stata esclusa, dal primo giudice, anche la configurabilità di una responsabilità aquiliana delle intimate.

Pertanto, il tema della responsabilità extracontrattuale non ha costituito oggetto di motivo di appello. Nè i ricorrenti, che ne erano onerati proponendo la questione in questa sede, hanno allegato di averlo dedotto con uno specifico motivo innanzi al giudice d’appello. La relativa questione – essendosi formata un giudicato interno sul punto della esclusione della responsabilità extracontrattuale – non può essere riproposta in cassazione.

D’altra parte, ulteriore ragione di inammissibilità risiede nel fatto che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello in ordine ad un motivo di gravame, seppure non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., è tuttavia necessario che la censura rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931), dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il motivo allorchè, come nella specie, esso sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o contraddittoria.

Là dove, poi, si sostiene, con il motivo, che le “carte processuali” avrebbero fornito “la dimostrazione di una serie di circostanze specificamente idonee ad acclarare un fatto costitutivo del diritto oggetto del giudizio”, ossia l’avvenuta conclusione di un contratto tra le parti in causa, di cui unico ed esclusivo beneficiario risulterebbe B.G., i ricorrenti, pur lamentando formalmente un decisivo difetto di motivazione, tendono, in realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati, e congruamente motivati, in sede di merito.

3. – Il ricorso è respinto.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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