Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 325 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 325 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9654-2011 proposto da:
EQUITALIA

POLIS

S.P.A.

(c.f.

07843060638),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

Data pubblicazione: 09/01/2014

39, presso l’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013
1840

FRANCESCA GIUFFRE’, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

FALLIMENTO EL-BA S.A.S. DI LECCA ERALDO E LECCA
ERALDO;
– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositata il 10/03/2011;

udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. GIUFFRE’,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- La s.p.a. Equitalia Polis ha proposto ricorso per
cassazione – affidato a due motivi -contro il decreto del
Tribunale di Bologna del 10.3.2001 con il quale è stata
rigettata la sua opposizione allo stato passivo del

fallimento della s.a.s. EL-BA di Lecca Eraldo e Lecca
Eraldo con la quale lamentava l’esclusione del privilegio
ipotecario del proprio credito di Euro 13.573,57 ammesso al
passivo. Esclusione motivata dalla revoca “in via breve”
disposta in sede di ammissione al passivo perché l’ipoteca
iscritta il 22.12.2009 ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 77 non si era consolidata alla data del fallimento
(21.1.2010).
La curatela intimata non ha svolto difese.
2.- Il ricorso – con il quale parte ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione 1) del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 77, L. Fall., art. 67, comma 1. n. 4, e 2) della
L. Fall., art. 67, sostanzialmente sostenendo che il
tribunale avrebbe errato nell’assimilare la natura
giuridica dell’ipoteca oggetto di controversia (iscritta ai
sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) all’ipoteca
giudiziale e, conseguentemente, a disporne la revoca – è
fondato.

3

Invero, la S.C. ha già avuto modo di affermare in più
,

occasioni che “l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, art. 77 sugli immobili del
debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è
riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817

cod. civ., né è ad essa assimilabile, mancando un
preesistente atto negoziale, il cui adempimento il
legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure
può accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art.
2818 cod. civ. con lo scopo di rafforzare l’adempimento di
una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un
provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si
fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che,
,. non rientrando nel disposto dell’art. 67, comma l, n. 4, l.
fall., l’ipoteca in questione non è suscettibile di
revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e
giudiziali (Sez. l, Sentenza n. 3232 del 01/03/2012; Sez.
l, Sentenza n. 3397 del 05/03/2012).
Il ricorso, quindi, deve essere accolto.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato
con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese
al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
P.Q.M.
..,

4
e

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al
Tribunale di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28

novembre 2013

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