Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32498 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6555/2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

195, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MASSIMO CANDREVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO ABONANTE;

– ricorrente –

contro

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, E DISTRIBUZIONE SPA;

– intimati –

nonchè da:

E DISTRIBUZIONE SPA, in persona del proprio procuratore Avv.

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO N. 14, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO PIO PARAVATI;

– ricorrente incidentale –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 706/2017 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il

27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.F. conveniva in giudizio Enel Servizio Elettrico s.p.a., oggi Servizio Elettrico Nazionale s.p.a., esponendo di aver subito danni ad apparecchiature domestiche a seguito di uno sbalzo di tensione verificatosi sulla rete Enel e chiedendone la rifusione;

rimaneva contumace la convenuta mentre interveniva volontariamente, chiedendo la reiezione della domanda, Enel Distribuzione s.p.a., quale soggetto proprietario e gestore della rete elettrica;

il Giudice di Pace rigettava la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui la domanda andava qualificata ai sensi dell’art. 2050 c.c. e, quanto al merito, se da una parte era stato provato il nesso causale con i danni lamentati, per converso era emerso il fortuito interruttivo dello stesso, concretizzato dal distacco di un cavo della linea elettrica avvenuto in occasione di condizioni meteo avverse;

avverso questa decisione ricorre per cassazione M.F. articolando quattro motivi e depositando memoria;

resiste con controricorso E-distribuzione s.p.a., già Enel Distribuzione s.p.a., cha ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato contenente due motivi;

Rilevato che:

con i primi due motivi si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c., e del D.Lgs. n. 81 del 2008, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che non era stata provata l’adozione di tutte le misure di cautela idonee, imposte dall’esercizio dell’attività pericolosa, come mostrato proprio dai danni cagionati da un semplice sbalzo di tensione, laddove l’evidenziato distacco del cavo indicato nella sentenza gravata come concomitante a un forte vento, di certo non si poteva considerare un fatto eccezionale, ovvero imprevisto e imprevedibile, essendo per contro indice della cattiva manutenzione confermata dall’incendio della cabina elettrica di erogazione occorso dopo il primo intervento dei tecnici della società, tenuto altresì conto del fatto che una deposizione testimoniale ignorata dal giudicante aveva riferito che il cavo in questione era in condizioni di distacco da plurimi mesi;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che la controparte processuale non aveva specificatamente contestato le allegazioni del deducente in ordine alla rilevanza eziologica della mancata manutenzione, così come non erano state specificatamente contestate le circostanze riferite da alcuni testimoni di parte attrice;

con il quarto motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, in uno all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di motivare sulla sussistenza del caso fortuito eccezionalmente interruttivo del nesso causale, e mancando di esaminare le circostanze decisive riferite da alcuni testimoni quali quelle per cui il cavo era distaccato da mesi, e la cabina si era incendiata poche ore dopo il primo intervento dei tecnici dell’Enel;

con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183,320,345,99,112 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato pronunciando su domanda qualificata come di responsabilità per attività pericolosa, mentre in primo grado si era cristallizzata una pretesa di responsabilità aquiliana generale;

con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 c.c., perchè il Tribunale avrebbe errato ritenendo configurabile una tale responsabilità per i rischi non connessi ai contatti accidentali con l’energia elettrica ma a vicende intrinseche alla stessa attività di trasporto e quindi, quali disservizi, potenzialmente concernenti solo gli utenti;

Rilevato che:

i primi due motivi di ricorso principale, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento dei restanti del medesimo gravame;

come complessivamente evidenziato nel ricorso in scrutinio, il Tribunale ha ritenuto sussistente il caso fortuito interruttivo del nesso causale poichè “lo sbalzo di corrente verificatosi…è stato dovuto al distacco di un cavo della linea elettrica del palo e ha causato un corto circuito…infatti il tempo era molto brutto e c’era molto vento, che probabilmente ha causato il guasto” (pag. 3 della sentenza);

in tal modo, il giudice di merito è incorso in falsa applicazione dell’art. 2050 c.c., per erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, posto che dal fatto quale accertato nulla emerge dei motivi del distacco del cavo, genericamente riferito alla presenza di condizioni meteo affatto buone e con significativo vento, senza che niente si sappia della portata di queste ultime e quindi della possibilità delle stesse di essere apprezzate come effettivamente straordinarie e tali da superare le necessarie misure di prevenzione e manutentive idonee a evitare le conseguenze di situazioni naturalmente prevedibili, cautele di cui parimenti nulla risulta verificato;

il fatto come accertato dal giudice di merito non permette, cioè, di essere sussunto ovvero legalmente ricondotto nella fattispecie di fortuito rilevante ai fini dell’interruzione del nesso causale escludente la responsabilità da attività pericolosa (cfr., di recente, in fattispecie opposta, i principi ribaditi da Cass., 13/03/2018, n. 6035; cfr. in seguito, fra le altre, Cass., 28/05/2019, n. 14505);

il primo motivo ricorso incidentale è in parte inammissibile, in parte infondato;

va premesso che il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite per tempo nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta: il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass., 21/05/2019, n. 13602);

ciò posto, il ricorrente:

a) non riporta compiutamente il tenore della domanda introduttiva;

b) non riporta il tenore della decisione del giudice di prime cure in modo tale da permettere di verificare se effettivamente in prime cure fu esclusa la responsabilità da attività pericolosa;

c) non permette cioè di escludere che verificare l’eventuale giudicato interno ostativo alla qualificazione della domanda effettuata in seconde cure, ovvero che questa non sia stata idoneamente e motivatamente effettuata rispetto alle complessive allegazioni attoree, nell’ambito del potere proprio del giudice di merito;

il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato è infondato;

la produzione e distribuzione dell’energia elettrica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata (Cass., 04/04/1995, n. 3935), e ciò, pertanto, prescinde dalla circostanza che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati, come nel caso, da guasti alla distribuzione;

nè, rispetto a ciò, sposta logicamente alcunchè il fatto che possano essere interessati, a dire della deducente, solo alcune categorie di persone e quindi un numero determinabile;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi di ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Paola, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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