Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32497 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13434/2016 proposto da:

A.A., quale titolare della Ditta AUTOMARKET, domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GUGLIELMO ABBATE, FRANCESCO

MANZON;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA, (OMISSIS), MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) in

persona dei rispettivi Ministri, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

PREFETTURA NAPOLI, P.V., AUTOSOCCORSO P. DI

P.V. SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2282/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

A.A., quale titolare della ditta di rivendita di automobili Automarket, conveniva in giudizio nel 1996 la Prefettura di Napoli, la ditta P.V. e la s.n.c. Autosoccorso P.V., esponendo di aver subito il sequestro di due autovetture indicate come esposte per la vendita su suolo pubblico e prive di copertura assicurativa, con provvedimenti confermati in sede gerarchica dal Prefetto con ordinanza ingiunzione poi annullata in sede giurisdizionale, non riuscendo più a rientrare in possesso dei mezzi; chiedeva pertanto all’amministrazione i danni per il mancato utile ricavabile dalla vendita così impedita, e ai custodi giudiziari i danni corrispondenti al controvalore delle stesse automobili, a titolo risarcitorio o in subordine di ingiustificato arricchimento, in ogni caso a titolo solidale, e tenendo indenne il dèducente da quanto eventualmente dovuto a titolo di spese di custodia, onerandone la Prefettura ovvero dichiarando il diritto dello stesso di rivalersi sull’amministrazione medesima;

il Tribunale, davanti al quale si costituivano anche il Ministero dell’Interno e, a seguito di chiamata in causa, il Ministero della Difesa, accoglieva le domande risarcitorie parametrate al valore dei beni e al mancato utile sulla vendita, nei confronti del dicastero degli Interni, e la domanda di rimborso forfettario delle spese correlate alla mancata esecuzione ovvero al rifiuto di consegna delle auto, nei confronti della ditta e società convenute;

la corte di appello, revocata la contumacia del Ministero della difesa erroneamente dichiarata in prime cure, riformava la decisione gravata:

– escludendo la condanna dell’amministrazione al controvalore dei mezzi, ritenuta richiesta nei soli confronti del solo depositario;

– negando fondatezza alla pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministrazione per aver rigettato il ricorso gerarchico, posto che era avvenuto senza colpa in base agli elementi istruttori disponibili al dato momento, ed essendo risultata solo successivamente la proprietà privata dell’area di esposizione delle auto;

– dichiarando tardivi gli appelli incidentali della ditta P.V. e della s.n.c. Autosoccorso P.V., in specie quali rivolti a ottenere rifuse spese di custodia e trasporto;

– compensando le spese processuali del doppio grado sussistendo giusti motivi;

avverso questa decisione ricorreva per cassazione A.A. formulando quattro motivi corredati da memoria;

a seguito di rinnovazione della notifica alla difesa erariale, disposta con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 20333 del 2018, si difendeva l’amministrazione con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta l’erronea pronuncia del giudice di seconde cure in ordine al vizio di ultrapetizione e l’omesso o errato esame della domanda su circostanza decisiva per il giudizio, poichè la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che, sebbene il risarcimento da mancato utile per la rivendita fosse stato chiesto all’amministrazione e quello da controvalore dei mezzi al custode, successivamente nella citazione i responsabili erano accomunati dall’istanza alla condanna in solidarietà, sicchè era implicata la corresponsabilità ovvero l’estensione della seconda domanda nei confronti della pubblica amministrazione quale terzo indicato responsabile dall’altro convenuto, anche tenuto conto dell’immedesimazione organica tra custode e soggetto pubblico che quella custodia aveva affidato;

con il secondo motivo si prospetta l’erronea pronuncia della Corte territoriale in ordine all’assorbimento del terzo motivo di appello concernente la responsabilità dell’amministrazione per mancata consegna dei mezzi, poichè il giudice del gravame di merito aveva così statuito sull’erroneo presupposto di cui al primo motivo dell’odierno ricorso, fermo restando che l’amministrazione sequestrante avrebbe dovuto ritenersi responsabile dell’omessa riconsegna, peraltro finendo per assolvere anche il custode e senza neppure tener conto del fatto che le ordinanze di dissequestro non erano state notificate al ricorrente;

con il terzo motivo si prospetta il travisamento dei fatti in ordine alla valutazione del rigetto in sede amministrativa del ricorso per dissequestro, che invece era stato pretestuoso, fermo restando che il deducente aveva intrapreso ogni iniziativa a sua tutela e i mezzi non erano stati restituiti, lasciandosi così un illegittimo vuoto di tutela attesa l’assoluzione da responsabilità anche del custode;

con il quarto motivo si prospetta l’erronea compensazione delle spese processuali del doppio grado di merito, essendo immotivata e non tenendosi conto del fatto che per il custode era rimasta viva la condanna di prime cure, sicchè la soccombenza avrebbe dovuto imporre almeno in questa parte il carico delle costi processuali;

Rilevato che:

il primo motivo è infondato;

come osservato anche dalla difesa erariale, la stessa ricorrente ammette che le domande di risarcimento da mancato utile per la rivendita e da controvalore dei mezzi erano distintamente rivolte all’amministrazione e al custode;

la richiesta di solidarietà della condanna non implica logicamente l’estensione della pretesa, fondata sì su fatti complessivamente unitari ma specificata come detto in modo diverso quanto ai due convenuti;

la pretesa estensione della domanda nei confronti del terzo indicato come responsabile dal convenuto non ha quindi alcun fondamento, posto che nel caso erano convenuti entrambi i soggetti e secondo pretese distinte dall’attore;

trattandosi poi di soggetti diversi e convenuti specificando pretese diverse per ciascuno, non ha alcun rilievo ai fini in parola la pretesa immedesimazione organica tra custode giudiziario e amministrazione sequestrante;

non sussiste quindi alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che il giudice di merito ha ricostruito la domanda motivando idoneamente e non omettendo l’esame di alcun fatto decisivo in senso opposto;

il secondo motivo è in parte assorbito, in parte infondato;

lo stesso ricorrente indica che l’accoglimento di tale censura presupponeva quello della prima;

il ricorrente aggiunge che avrebbe dovuto restare in capo all’amministrazione la responsabilità da mancata riconsegna, ma quest’affermazione non sposta la declinazione delle domande come sopra vista;

quanto alla responsabilità del custode, in specie rispetto alla pretesa al controvalore dei beni, avrebbe in tesi dovuto proporsi tempestivo appello incidentale (condizionato) da parte dell’attore, allegandolo e documentandolo in questa sede ex artt. 366 c.p.c., nn. 3 e 6;

il terzo motivo è inammissibile;

fermo quanto sopra detto in ordine allo svolgimento delle pretese, la Corte territoriale ha affermato che il rigetto del ricorso del deducente in sede amministrativa era stato ragionevolmente fondato sugli elementi istruttori disponibili, essendo emersa solo successivamente la natura privata dell’area, con le conseguenze del caso in ordine alla ritenuta esclusione della necessità di copertura assicurativa;

la censura non si misura specificatamente con tale articolata “ratio decidendi”;

è opportuno ribadire che il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione costituisce diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, quando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo: tali principi, applicati a un atto di esercizio dell’impugnazione a critica vincolata come il ricorso per cassazione, comportano che il motivo di gravame, sebbene la legge non esiga espressamente la conformazione in parola (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, articolandosi nell’enunciazione di tutti i fatti e le circostanziate ragioni idonee a renderlo conducente rispetto alla “ratio” decisoria aggredita (Cass., 04/03/2005, n. 4741; Cass., 13/03/2009, n. 6184; conf., in motivazione, Cass., Sez. U., 20/03/2017, n. 7074, pag. 17 e ss.);

va inoltre rimarcato che la circostanza dell’omessa notifica dei dissequestri risulta in base al ricorso nuova in questa sede (non essendo dettagliato dove come e quando sia stata allegata per tempo) e come tale inammissibile;

il quarto motivo è infondato;

sebbene la sentenza gravata faccia riferimento solo alla sussistenza dei “giusti motivi” di compensazione ex art. 92 c.p.c. – tenuto. conto del regime normativo “ratione temporis” applicabile anteriormente alle modifiche di cui alla L. n. 263 del 2005, essendo iniziato il processo nel 1996 – risulta evincibile dal contesto della motivazione, che tali non potevano che essere i profili di reciproca soccombenza emersi a seguito dei due gradi, avuto riguardo alle distinte posizioni dell’amministrazione e del custode, rispetto alla descritta vicenda complessivamente unitaria;

per le medesime ragioni sussistono giusti motivi per compensare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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