Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32496 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17852/2018 proposto da:

G.I., S.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PANAMA 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA;

– intimati –

nonchè da:

REV GESTIONE CREDITI SPA in persona del procuratore speciale

S.S., lettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO COACCIOLI;

– ricorrente incidentale –

contro

S.L., G.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 896/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

in parziale accoglimento delle domande proposte dai coniugi S.L. e G.I. nei confronti della Nuova Banca delle Marche s.p.a., il Tribunale di Terni dichiarò l’inefficacia di due iscrizioni ipotecarie giudiziali effettuate dalla Banca su beni costituiti in fondo patrimoniale dagli attori;

la Corte di Appello di Perugia ha riformato la sentenza e ha dichiarato efficaci le iscrizioni ipotecarie, affermando che “l’eccezione di inespropriabilità dei beni formulata dai coniugi che richiedono l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale (…) dev’essere accompagnata, oltre alla prova della regolarità della costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità nei confronti del creditore (…), dalla dimostrazione da eseguirsi anche in via presuntiva, che il creditore conoscesse l’estraneità ai bisogni familiari del negozio col quale è stato assunto il debito”, rilevando altresì che “l’assenza di allegazioni in tal senso può essere rilevata anche d’ufficio” e che gli appellati non avevano adempiuto a siffatto onere probatorio;

il S. e la G. hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, la REV Gestione Crediti s.p.a., quale mandataria della PURPLE SPV s.r.l., cessionaria “in blocco” della posizione creditoria nei confronti dei ricorrenti;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, nn. 3) e 4): rilevato che la Nuova Banca delle Marche aveva impugnato la sentenza di primo grado assumendo, come unico motivo, che l’art. 170 c.c., fa espresso riferimento all’esecuzione e non all’iscrizione ipotecaria, la quale può pertanto essere iscritta anche su beni conferiti in un fondo patrimoniale, i ricorrenti evidenziano che la Corte di Appello, pur respingendo tale motivo, aveva superato il perimetro delineato dall’impugnazione e aveva rilevato che l’opponibilità al creditore del vincolo derivante dal fondo patrimoniale presuppone la prova della conoscenza, da parte del creditore medesimo, della estraneità del debito ai bisogni della famiglia, in tal modo statuendo “su domande non poste dall’appellante”;

il secondo motivo denuncia nuovamente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ma “sotto un ulteriore profilo”: i ricorrenti contestano che la Corte di merito potesse valutare d’ufficio la questione della conoscenza dell’estraneità del debito a bisogni familiari e assumono che era pacifico (e mai contestato dalla Banca) che i debiti erano stati contratti dai coniugi per garantire posizioni debitorie di società terze; concludono che “assumere, come ha fatto la Corte territoriale, la rilevabilità d’ufficio in ordine a circostanze: non contestate dalle parti; già oggetto di valutazione da parte di altro giudice di merito; dimostrate documentalmente; al di fuori dei motivi in fatto e diritto posti a base dell’atto di appello; risulta (…) in difformità a quanto disposto dall’art. 112 c.p.c.”;

i motivi – da esaminare congiuntamente – sono infondati:

per quanto emerge dal ricorso -e per quanto verificato ex actis, stante il potere di controllo diretto di essi consentito dalla natura del vizio denunciato (cfr. Cass. n. 21421/2014), le conclusioni rassegnate dalla Nuova Banca delle Marche con l’atto di appello contenevano la richiesta di “dichiarare la piena efficacia delle iscrizioni ipotecarie” e, “in ogni caso”, di “rigettare l’ordine di cancellazione delle suddette iscrizioni”;

la circostanza che tali richieste fossero motivate dalla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza fra il presente giudizio e quello pendente fra le stesse parti per la revoca del fondo (ex art. 2901 c.c.) e dall’avvenuta declaratoria di inefficacia del fondo effettuata dalla Corte di Appello nel giudizio pregiudiziale non vale ad elidere il dato che la Banca avesse comunque richiesto la dichiarazione di efficacia delle iscrizioni ipotecarie e il rigetto della richiesta della loro cancellazione;

provvedendo su tali richieste, la Corte ben poteva prescindere dalle ragioni sostenute dall’appellante e, in applicazione del principio iura novi curia sancito dall’art. 113 c.p.c., comma 1, ricercare “le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame” e “porre a fondamento della decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (Cass. n. 8645/2018; cfr. anche Cass. n. 30607/2018), con “il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato” (Cass. n. 11629/2017);

più specificamente, deve ribadirsi (con richiamo a Cass. n. 12943/2012) che il coordinamento fra il principio iura novit curia e il divieto di ultra o extra petizione di cui all’art. 112 c.p.c., comporta che il giudice non possa pronunciarsi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato, mentre deve ritenersi senz’altro consentita una decisione basata su una diversa qualificazione giuridica del rapporto e, a maggior ragione, una decisione basata su ragioni giuridiche diverse da quelle individuate dalle parti (fermo restando il divieto di immutazione del fatto);

con riferimento al caso in esame, deve pertanto ritenersi che, a fronte dell’espressa richiesta di affermare la legittimità delle iscrizioni ipotecarie e di non ordinarne la cancellazione, la Corte di Appello potesse senz’altro seguire un “percorso giuridico” diverso da quello proposto dall’appellante e rilevare la carenza dell’allegazione e della prova della conoscenza – da parte del creditore – della estraneità del debito ai bisogni della famiglia dei coniugi S. – G., trattandosi di elemento che, in quanto costitutivo della opponibilità al creditore del vincolo derivante dal fondo patrimoniale, poteva essere rilevato d’ufficio;

il ricorso va pertanto rigettato;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale condizionato, e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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