Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32495 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10665-2017 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI NICOLA D’AMATI, CLAUDIA

COSTANTINI;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/04/2016, R.G.N. 7657/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato CLAUDIA COSTANTINI;

udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 232/2016, la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di O.G. volta ad ottenere la declaratoria della natura giornalistica delle mansioni svolte dal 23/11/2003 al 14/4/2007 presso la redazione del (OMISSIS) (OMISSIS) e quindi dal 14/4/2007 presso la redazione del canale (OMISSIS) e il conseguente riconoscimento del diritto all’inquadramento quale redattore ordinario, con condanna di RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. al pagamento delle relative differenze retributive.

1.2. La Corte di merito escludeva la natura giornalistica dell’attività svolta dall’appellante richiamando i principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità nella sentenza n. 23625 del 22 novembre 2010, resa in fattispecie analoga e relativa ad attività svolta con il medesimo inquadramento e le stesse mansioni, e valutando che, nell’organizzazione delineata dalla convenzione Ministero- RAI, fosse prevalente l’attività di diffusione di comunicati di servizio e che in particolare (OMISSIS) si limitasse a veicolare le informazioni fornite dal (OMISSIS), intervallate da musica ed altre rubriche, senza approfondimenti ovvero notizie di cronaca o di attualità.

Osservava, inoltre, che il contratto nazionale di lavoro giornalistico non potesse essere applicato allorchè l’attività del dipendente RAI, sebbene iscritto all’albo dei giornalisti, fosse stata svolta al di fuori dell’organizzazione dei servizi giornalistici dell’ente e il prodotto dell’attività stessa non fosse stato posto in essere con il suo inserimento nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi (assunto non smentito dalla L. n. 69 del 1963, art. 54).

2. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre O.G., affidandosi a tre motivi.

3. Resiste RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112,115 e 132 c.p.c., nullità della sentenza per carenza di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) per avere la Corte di merito fatto esclusivo riferimento all’attività svolta presso il canale (OMISSIS), omettendo ogni valutazione con riguardo all’attività svolta presso la redazione del (OMISSIS).

1.2. Il motivo presenta innanzitutto profili di inammissibilità perchè introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (violazioni di norme di diritto, vizi motivazionali, errores in iudicando e in procedendo), senza far comprendere con chiarezza le doglianze prospettate, con l’effetto di devolvere impropriamente al giudice di legittimità il compito di isolare discrezionalmente le singole censure (Cass., Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100; Cass. 23 aprile 2013, n. 7931; Cass. 17 marzo 2017, n. 7009).

Pur con uno sforzo ricostruttivo ed estrapolativo (cui questa Corte non è invero tenuta) il motivo è comunque infondato.

La Corte di merito ha richiamato la pronuncia di questa Corte n. 23625 del 22 novembre 2010 relativa proprio a prestazioni lavorative svolte presso la redazione del (OMISSIS) così mostrando di aver avuto ben presente l’articolazione della domanda relativa al primo periodo lavorativo.

Al riguardo ha descritto un quadro di organizzazione delineato dalla convenzione Ministero-RAI osservando che tale convenzione, “in coerenza con le disposizioni normative, prevede che le comunicazioni all’utenza devono avvenire secondo gli indirizzi del (OMISSIS) e previamente validate dai soggetti pubblici competenti e, di conseguenza, esclude la responsabilità della RAI, tenuta solo a fornire attrezzature tecniche, personale e spazi di trasmissione”.

E’ di tutta evidenza che la Corte territoriale abbia inteso porre in rilievo che le attività svolte dal personale addetto alla redazione (OMISSIS) fossero significativamente influenzate dai contenuti della indicata convenzione che forniva indirizzi puntuali sugli adempimenti da svolgere, senza che residuasse alcuna possibilità di un’attività di ricerca, cernita, interpretazione o commento della notizia da diffondere.

Ed allora non sussiste una carenza motivazionale così evidente da integrare la violazione dell’art. 132 c.p.c..

Va ricordato, infatti, che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, solo quando risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero quando la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee, anche per intima contraddittorietà, a rivelarne la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 18 settembre 2009, n. 2009).

Nel caso di specie, per contro, parte ricorrente pretende di censurare la sentenza impugnata non già per un’intima contraddittorietà della motivazione che dovrebbe rivelarne la sostanziale apparenza, quanto piuttosto per la (non condivisa) sostanziale assimilazione dell’attività svolta presso la redazione del (OMISSIS) rispetto a quella svolta presso la redazione di (OMISSIS) e per la rilevanza attribuita ai contenuti della convenzione Ministero-RAI ai fini della valutazione di tale attività.

Nè il giudizio di fatto così espresso evidenzia una qualche implausibilità del percorso che ha legato la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze non risultando lo stesso ab estrinseco inficiato dalla diversa ricostruzione delle risultanze di causa offerta dal ricorrente.

Si aggiunga, del resto, che lo stesso ricorrente ha rimarcato di aver dedotto (v. pag. 39 del ricorso per cassazione ultimo capoverso, n. 23) che la redazione di (OMISSIS) ha le stesse caratteristiche di quella del (OMISSIS) con le modalità descritte sub par. 5)…., il che consente di ritenere che la Corte territoriale abbia svolto le proprie complessive valutazioni proprio sul presupposto dell’esistenza di una stretta relazione, quanto alle concrete modalità operative, tra la redazione del (OMISSIS) (che, come assume lo stesso ricorrente, è unica per le varie testate e diffonde le notizie su traffico e viabilità e le segnalazioni ricevute, nell’ambito di appuntamenti fissi all’interno di telegiornali o radiogiornali nonchè per (OMISSIS), per (OMISSIS), per (OMISSIS) ed attraverso il sito internet del (OMISSIS)) e quella di (OMISSIS) (che offre una programmazione destinata agli ascoltatori in viaggio con costanti aggiornamenti sul traffico e la viabilità con una base di intrattenimento musicale su cui si innestano a orari fissi normali edizioni del (OMISSIS) o i soli titoli dei (OMISSIS) nazionali, aggiornamenti (OMISSIS) e (OMISSIS), previsioni meteo, collegamenti con la Società Autostrade, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato ecc.).

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112,115 e 132 c.p.c., nullità della sentenza per carenza di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5) per avere la Corte di merito trascurato di valutare la totalità dei prodotti informativi realizzati da (OMISSIS), le modalità di realizzazione e l’attività svolta in detta redazione dal ricorrente.

2.2. Il motivo, oltre a presentare gli stessi profili di inammissibilità di cui al primo motivo, è infondato.

La Corte territoriale, dopo aver dato atto che, nel quadro di organizzazione delineato dalla convenzione Ministero-RAI, (OMISSIS) (inserita nell’ambito della Direzione Canali di Pubblica Utilità) si limitava a veicolare le informazioni fornite dal (OMISSIS), intervallate da musica e altre rubriche, ha evidenziato che i notiziari di (OMISSIS) preparati dai programmisti-registi (qualifica dell’ O.) consistevano in una serie di comunicazioni di servizio, corrispondenti a quelle diffuse per radio e senza approfondimento dagli operatori ACI, non contenevano notizie di cronaca o di attualità ma solo tematiche ricorrenti in tema di sicurezza della circolazione stradale, anche mediante il ricorso ad interviste ad esperti.

Sempre ad avviso dei giudici capitolini, la redazione presso la quale O.G. era addetto operava in modo assolutamente prevalente nella sua attività di predisposizione e lettura dei bollettini radio, cioè dei notiziari informativi sul traffico e sulla viabilità, ciò anche considerando gli spazi dedicati a diversi argomenti che rimanevano marginali.

Trattasi di motivazione che, pur sintetica, supera certamente la soglia del minimo costituzionale di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come risultante a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012, in base al quale, nella rigorosa interpretazione offerta da Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053, il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, configurabile nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Peraltro, a seguito della riforma, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), mentre non integra tale vizio l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., n. 8053/2014 cit.; id. Cass. 22 settembre 2014, n. 19881).

Nella specie non si denuncia l’omesso esame di fatti storici specifici, ma semmai l’erronea o mancata valutazione di elementi istruttori, in funzione peraltro non già della dimostrazione di un “fatto storico” oggettivamente definito e circoscritto, quanto piuttosto di un giudizio, quello della prevalenza, rispetto alla mera diffusione di comunicati, dell’informazione su temi di attualità diversi dal traffico e dalla infomobilità.

3.1. Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 69 del 1963, art. 34 art. 1 c.n.l.g. 1997, verbali di accordo 27 luglio 1998 e 15 febbraio 1996 nonchè art. 1362 c.c. nell’interpretazione di detti accordi, della L. n. 223 del 1990, art. 42, comma 3 e regolamento di cui al D.P.R. n. 115 del 1965) ed ancora nullità della sentenza per carenza di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5) per non avere la Corte di merito considerato che il rapporto di lavoro dei giornalisti RAI è disciplinato dalle fonti citate, per aver ritenuto inapplicabile il contratto nazionale di lavoro giornalistico allorchè l’attività del dipendente della RAI, sebbene iscritto all’Albo dei giornalisti, venga svolta al di fuori dell’organizzazione dei servizi giornalistici ed il prodotto dell’attività stessa non sia stato posto in essere con il suo inserimento nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi e per non aver tenuto conto del fatto che la L. n. 69 del 1963, art. 34 (norma che, secondo la Corte territoriale, non avrebbe smentito il suddetto assunto) fosse entrata in vigore in un momento in cui non esistevano ancora testate giornalistiche. Richiama il precedente di questa Corte del 19 gennaio 2016, n. 830 secondo cui non può iscriversi, in maniera riduttiva, l’attività giornalistica radiotelevisiva soltanto nell’ambito dei (OMISSIS) o (OMISSIS) o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purchè con contenuto propriamente informativo.

3.2. Anche questo motivo, oltre a presentare gli stessi profili di inammissibilità di cui al primo motivo, è infondato.

Come già chiarito da questa Corte nella sentenza 16 dicembre 2013, n. 28035, costituisce attività giornalistica – presupposta, ma non definita dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69 sull’ordinamento della professione di giornalista – la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (cfr. Cass. 29 agosto 2011, n. 17723). E’ stato chiarito, poi, che assume rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro utilizzato, nonchè l’inserimento continuativo del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa (cfr. Cass. 17723/2011 cit.).

Quello che rileva, dunque, è il peculiare carattere informativo (nel senso sopra precisato) delle mansioni svolte (Cass. 27 giugno 2013, n. 16229), principio non smentito ma anzi confermato nella decisione n. 830/2016 invocata dal ricorrente.

Nella specie la Corte di merito, lungi dal negare rilievo alle mansioni svolte in fatto dal ricorrente, ha viceversa affermato che esse si inquadrassero in un contesto di attività che, come sopra già evidenziato, si connotava in modo assolutamente prevalente per la “predisposizione e lettura dei bollettini radio, cioè dei notiziari informativi sul traffico” ciò anche considerando gli spazi dedicati a diversi argomenti che rimangono marginali. Ed è evidente che quest’ultima affermazione, per quanto rilevato al punto sub 2.2. che precede, non utilmente censurata dal ricorrente, è idonea a sorreggere la statuizione di rigetto in modo assolutamente indipendente dalle conseguenze che la Corte territoriale ha preteso dì derivarne circa la carenza dei presupposti per l’applicabilità della L. n. 69 del 1963 e della normativa concernente il lavoro giornalistico.

Vale la pena di aggiungere che la sopra ricordata diversità della disciplina impugnatoria dettata dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rende vieppiù inconferente il richiamo di parte ricorrente alla pronuncia n. 830/2016 di questa Corte, trattandosi in quel caso di una cassazione motivata in relazione alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo previgente alle modifiche sopra citate (v., nei medesimi termini, Cass. 24 aprile 2016, n. 8381).

4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

6. Va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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