Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32493 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 14/12/2018), n.32493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22317-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., C.I., GE.RO., D.C.V.,

P.V., M.B., V.A., DA.GI.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESSIO ARIOTTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, SENZA NUMERO DI R.G. PROPOSTO DA:

S.M., C.I., GE.RO., D.C.V.,

P.V., M.B., V.A., DA.GI.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’ avvocato

ALESSIO ARIOTTO, giusta delega in atti;

– ricorso successivo –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 257/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/04/2014 R.G.N. 57/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Ariotto Alessio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea, ha accolto il ricorso di S.M. e altri, tutti docenti assunti a tempo determinato, rivolto a ottenere il riconoscimento della progressione economica e/o degli scatti di anzianità del 2,50 per cento corrispondenti a quelli degli insegnanti a tempo indeterminato.

Il giudizio originava da singoli ricorsi introduttivi in primo grado, progressivamente riuniti, i quali non condividevano inizialmente il medesimo oggetto, se non per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno per discriminazione economica in forza della Direttiva 1999/70/CE (Clausola 4, punto 1, Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato).

La Corte territoriale, concordando col primo Giudice, ha rigettato la domanda di aumento stipendiale del 2,5 % a titolo di scatti biennali, mentre diversamente da questi ha riconosciuto la progressione retributiva maturata in funzione dell’anzianità di servizio, ritenendo insussistenti le “ragioni oggettive” che avrebbero giustificato, così come sancito dalla Direttiva, un diverso trattamento, atteso che le medesime non derivavano nè dalla temporaneità del rapporto, nè dalla natura pubblica del datore, nè, infine, dalla circostanza che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine fosse previsto da una norma interna generale e astratta, legislativa o contrattuale.

In estrema sintesi, la Corte d’Appello ha affermato che le ragioni del Miur, basate sulla specialità del sistema normativo di reclutamento del personale docente e di assegnazione delle supplenze, non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata.

Ha pertanto condannato l’Amministrazione a riconoscere agli appellanti, titolari di supplenze annuali o a queste equiparate le differenze retributive a titolo di progressione di anzianità, limitatamente ai conteggi prodotti dagli appellanti nel giudizio di merito.

La cassazione della sentenza è domandata dal Miur con un unico motivo di ricorso. S.M. e i suoi litisconsorti resistono con tempestivo controricorso.

Avverso la stessa sentenza interpone successivo ricorso S.M. con gli altri litisconsorti, affidato a un’unica censura e illustrata da memoria. Il Miur rimane intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Riguardo al ricorso del Miur, con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lo stesso contesta “Violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni con L. 12 luglio 2011, n. 106, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526, della L. n. 312 del 1980, art. 53 delle clausole 4 e 5 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP stipulato il 18 marzo 1999 e recepito con Direttiva 1999/70/CE”. Svolgendo una sommaria ricostruzione della disciplina speciale del settore scolastico in materia di reclutamento, finalizzata a garantire la continuità del servizio, e ponendo la stessa a confronto con le disposizioni comunitarie citate in rubrica, il ricorrente prospetta che l’intento della Direttiva di evitare abusi nell’utilizzo di personale precario non si adatterebbe al settore, in cui le “esigenze oggettive” del servizio giustificherebbero un ricorso generalizzato alle assunzioni a termine mediante reiterazione delle supplenze.

Pertanto, non essendo configurabile, in capo agli insegnanti assunti a termine, uno sviluppo di carriera, stante l’autonomia dei singoli rapporti di lavoro e la strutturale precarietà e discontinuità degli stessi, il trattamento economico degli appellanti andrebbe riferito allo stipendio iniziale per ciascun periodo di supplenza.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dell’applicabilità al settore scolastico della clausola 4, dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, sostenendo che la stessa “…impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata in capo al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. (Cass. 22558 del 2016).

A tale principio di diritto, cui occorre in questa sede dare continuità, si è conformata la pronuncia d’Appello, la quale, nel rigettare le ragioni addotte dal Miur, ha motivato che seppure le esigenze specifiche del settore scolastico possono essere invocate a sostegno della legittimità in astratto del ricorso alle assunzioni a tempo determinato dei docenti, esse non hanno tuttavia alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, finalizzata a esigenze di risparmio della spesa pubblica, estranee alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla Clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva, la quale va fatta prevalere per il principio di gerarchia delle fonti.

Con successivo ricorso avverso la medesima sentenza d’Appello, affidato a un unico motivo di gravame, S.M. e i suoi litisconsorti denunciano “Erronea quantificazione delle somme dovute – erronea valutazione dei conteggi prodotti dalle parti e dei verbali di causa – non corrispondenza (parziale) fra chiesto e pronunciato conseguente erroneità della liquidazione del rimborso dei compensi dovuti al difensore”. Sostengono che la Corte d’Appello avrebbe errato nella liquidazione delle somme riconosciute a titolo di disparità retributiva, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo Quadro, così come recepito dalla Direttiva Europea 1999/70, nel senso che avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie i conteggi derivanti dal riconoscimento degli scatti biennali di anzianità, anzichè quelli derivanti dal danno da discriminazione economica.

I ricorrenti chiedono, pertanto, che, in base al titolo per il quale sono risultati vittoriosi in giudizio, venga loro riconosciuta la maggior somma di complessivi Euro 26.538, costituente, altresì, parametro per il rimborso delle spese per compensi professionali.

La censura è inammissibile, atteso che i ricorrenti non trascrivono, nè allegano, i conteggi relativi alle due diverse domande: la prima per le differenze retributive per progressione di anzianità (riconosciute) e la seconda per il calcolo degli scatti di anzianità (non riconosciuti), in modo da supportate la tesi della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte della Corte territoriale.

Il motivo si limita a trascrivere un elenco nel quale, accanto al nome del singolo docente compare una cifra asseritamente “concordata” tra gli insegnanti e “non contestata” dall’Amministrazione scolastica, senza che ne sia dimostrata la congruità rispetto alle posizioni di carriera di ciascun ricorrente, e la corrispondenza ai parametri fissati dai contratti collettivi per i docenti assunti a tempo indeterminato.

La censura, in conclusione, manca di autosufficienza, atteso che la stessa non presenta gli elementi necessari alla completa cognizione della controversia e del suo oggetto, e non consente di cogliere il significato e la portata della censura sì come rivolta alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e ad altri atti processuali (Cass. n. 18960 del 2017).

In definitiva, il ricorso del Miur va rigettato. Il ricorso di S.M. e altri va, invece, dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate tra le parti in ragione del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei soli ricorrenti privati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Dichiara inammissibile il ricorso di S.M. e altri. Compensa tra le sudette parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di S.M. e dei suoi litisconsorti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Udienza Pubblica, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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