Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32492 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18573/2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del procuratore

speciale Dott. D.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE AFRICA, 40, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SORDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 461/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO

che:

G.R. si opponeva a un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Sud s.p.a., deducendo, per quanto qui ancora rileva, la mancata notifica delle prodromiche cartelle esattoriali e l’intervenuta prescrizione;

si costituiva il concessionario per la riscossione, eccependo: il difetto di giurisdizione, trattandosi di crediti in larga parte tributari; il difetto di competenza, sussistendo quella funzionale del giudice del lavoro su altre ragioni creditorie a matrice previdenziale; e l’inammissibilità per tardività dell’opposizione; deduceva inoltre l’intervenuta notifica delle cartelle;

il tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione, qualificandola come agli atti esecutivi, sull’assunto della carenza d’idonea prova dei titoli esecutivi e delle relative notifiche;

avverso tale decisione ricorre per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., incorporante Equitalia Sud s.p.a., affidando le sue ragioni a nove motivi;

non ha svolto difese la parte originariamente opponente.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, esponendo che la natura tributaria dei crediti, quale idoneamente documentata dagli estratti di ruolo, avrebbe dovuto imporre la pronuncia, omessa, di declinatoria parziale di giurisdizione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 1, art. 442 c.p.c., comma 1, art. 444, commi 1 e 3, art. 618 bis c.p.c., D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, poichè sarebbe stata violata la competenza funzionale del tribunale del lavoro quanto agli addebiti previdenziali, quale giudice laburista nella cui circoscrizione aveva sede l’ufficio dell’ente preposto a esaminare la posizione assicurativa e di previdenza dei lavoratori coinvolti;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, impositivo del divieto di opposizioni ex art. 615 c.p.c., eccetto che sulla pignorabilità dei beni, e di quelle ex art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo. Ciò (sul presupposto delle e) relativamente alle pretese tributarie;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21,D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, perchè l’opposizione sarebbe stata tardiva, essendo stati superati sia il termine per quella agli atti esecutivi, che quelli per l’impugnazione davanti al giudice tributario o del lavoro;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 24 Cost., poichè il tribunale avrebbe errato pronunciando senza domanda l’annullamento degli atti sottesi al preavviso, unico atto di cui sarebbe stata invece chiesta la dichiarazione d’invalidità derivata;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., commi 1 e 2, art. 618 c.p.c., commi 1 e 2, artt. 163,163-bis c.p.c., art. 24 Cost., poichè il tribunale avrebbe errato non limitandosi a provvedere sulla fase sommaria inerente alla sospensione dell’esecuzione, rimettendo il pieno merito al giudice competente, ma statuendo in via definitiva, così precludendo alle parti il compiuto svolgimento delle difese e, dunque, il rispetto del giusto processo;

con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2718 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24, 25, art. 26, comma 5, art. 49, art. 57, comma 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6 e degli artt. 115,116 c.p.c., poichè il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta, e in particolare gli estratti di ruolo e gli avvisi di addebito dell’INPS, fosse inidonea alla prova della natura dei crediti. Tanto più in presenza della prova delle regolari notifiche relative che, non seguite da impugnazione, avrebbero reso definitive le pretese sottese;

con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88,214,215 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che la contestazione di conformità all’originale della documentazione prodotta, era stata effettuata dall’opponente in modo generico e dunque privo di effetti;

con il nono motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, poichè sarebbe stata erroneamente esclusa la validità della notifica effettuata direttamente a mezzo del servizio postale all’indirizzo del destinatario;

il ricorso è improcedibile;

infatti, la sentenza impugnata risulta prodotta con asseverazione sottoscritta solo in forma digitale e non autografa, con conseguente violazione dell’art. 369 c.p.c. (Cass., 25/03/2019, n. 8312);

non deve disporsi sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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