Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32490 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 14/12/2018), n.32490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17695-2013 proposto da:

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE – ENAC, (OMISSIS), in persona

del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 701/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/04/2013 R.G.N. 1005/2007.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il diritto di B.G. a percepire il trattamento economico dei dirigenti dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) per i periodi 30 giugno 1998 – 27 gennaio 2002 e 1 maggio 2003 – 28 febbraio 2005, condannando l’Ente corrispondere allo stesso Euro 226.887 a titolo di differenze retributive;

il B., funzionario del Ministero dei Trasporti, veniva incaricato (D.M. 30 marzo 1998, n. 37/T) di svolgere le funzioni di direttore della circoscrizione aereoportuale di Reggio Calabria, a seguito del collocamento a riposo del titolare;

transitato all’ENAC nel 1999 (D.Lgs. n. 250 del 1997, art. 10), nei cui ruoli era immesso all’atto del perfezionamento della procedura avvenuta per effetto del D.M. 3 giugno 1999 con la qualifica C3, aveva contestato davanti ai Giudici del merito che durante tutto il periodo della reggenza (1998-2002 e 2003-2005) l’Ente non gli aveva corrisposto il trattamento proprio della superiore qualifica, nonostante egli avesse svolto mansioni superiori in via esclusiva e continuativa;

il Tribunale di Reggio Calabria, adito in prime cure, aveva considerato tardivamente prodotta dal ricorrente alla prima udienza di comparizione del 13 giugno 2006 la lettera raccomandata – ricevuta dall’ENAC il 13 dicembre 2002 – quale prova dell’avvenuta interruzione della prescrizione, e pertanto aveva limitato l’accertamento della domanda al periodo 2000-2005;

la Corte territoriale, ha, di contro, rigettato l’eccezione di prescrizione proposta dall’ENAC, valutando l’intero periodo dedotto dall’appellante;

procedendo all’esame del merito, il Giudice dell’Appello ha suddiviso in due periodi la pretesa rappresentata dal B.:

a) il periodo 1 luglio 1998 – 15 novembre 1998, in cui lo stesso si trovava ancora alle dipendenze del Ministero dei Trasporti;

b) il restante periodo in cui era transitato alle dipendenze dell’ENAC;

con riferimento al periodo sub a), la Corte territoriale ha applicato il CCNL per il personale del comparto Ministeri, biennio economico 1998-1999 e quadriennio giuridico 1998-2001, accertando che lo stesso prevedeva la possibilità per il funzionario C3 di sostituire il dirigente, senza che venisse a determinarsi l’effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, in caso di assenza di questi;

ha ritenuto altresì, diversamente dal Giudice di prime cure, che la fattispecie in esame era riconosciuta pacificamente come reggenza e non come mera sostituzione di dipendente assente, di tal che doveva ritenersi maturato, in capo all’appellante, il diritto alla maggiore retribuzione per svolgimento continuativo di mansioni superiori;

in merito al periodo sub b), la Corte territoriale ha stabilito, riformando anche su questo capo la decisione di prime cure, che il mero riconoscimento delle retribuzioni di risultato e di posizione da parte dell’ENAC non poteva dirsi esaustivo delle pretese dell’appellante, in quanto a norma del CCNL per il personale non dirigente dell’Ente (art. 59, comma 5) in caso di svolgimento di mansioni superiori, il trattamento base va integrato con la differenza retributiva “…tra il trattamento tabellare iniziale della categoria corrispondente alle mansioni esercitate e il trattamento tabellare iniziale della categoria di appartenenza, fermo restando quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità”; in quanto di qualifica non dirigenziale a detta integrazione vanno ad aggiungersi gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato, calcolate con i criteri e le modalità fissati dal contratto collettivo integrativo per la categoria dirigenziale;

la Corte territoriale, rigettando ogni ulteriore domanda, ha quindi quantificato le spettanze retributive facendo ricorso ad una CTU;

per la cassazione di tale pronuncia ricorre I’ENAC sulla base di due motivi, mentre B.G. rimane intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4”; sostiene che la produzione di documenti interruttivi della prescrizione alla prima udienza di discussione può essere ritenuta tempestiva solo ove il ritardo sia giustificato da circostanze che attengono alla formazione del documento o a fatti sopravvenuti all’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); ritiene che erroneamente il giudice dell’Appello abbia preso in considerazione l’eccezione di interruzione della prescrizione ancorchè l’appellante ne abbia prodotto tardivamente la prova documentale;

col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20”; la norma esclude il diritto alla retribuzione per mansioni superiori quando l’incarico di reggenza è affidato in costanza del procedimento per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura; nel caso in esame, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’incarico di reggenza era stato conferito al B. nella fase del trasferimento di competenze dal Ministero dei Trasporti al neo istituito ENAC, e che pertanto, proprio durante tale periodo transitorio tale procedura dovesse ritenersi aperta; che, considerando inoltre che non era ancora stata compiuta l’equiparazione dei profili professionali prevista dal D.Lgs. n. 250 del 1997, art. 10 nè approvato il previsto regolamento, sussistevano tutte le condizioni per escludere il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento, in sostituzione, delle superiori mansioni da parte del funzionario C3, che il contratto collettivo contempla tra quelle dello specifico profilo professionale;

il primo motivo di ricorso è infondato;

a fronte dell’eccezione di prescrizione da parte dell’ENAC, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’odierno ricorrente avesse assolto l’onere di allegare e provare la sussistenza dell’atto interruttivo; ha accertato che all’udienza di comparizione del 13 giugno 2006 il B. aveva effettivamente prodotto “…istanza di tentativo di conciliazione del 13.12.2002, istanza del 7.11.02 e comunicazione della Direzione provinciale del lavoro data 29.11.2002 ai fini interruttivi” (p. 3 sent.);

avendo giudicato che la prima occasione utile successiva alla formulazione dell’eccezione coincideva con la prima udienza di comparizione del 13 giugno 2006, ha dunque ritenuto che la lettera del 13 dicembre 2002 con cui il B. aveva fatto presente all’Enac di avere proposto tentativo obbligatorio di conciliazione al fine di ottenere la retribuzione per mansioni superiori conteneva la volontà di far valere il diritto e, quindi, valeva come messa in mora idonea ad interrompere la prescrizione;

ha, infine, statuito nel merito che la prescrizione copriva soltanto gli emolumenti maturati fino al 13 dicembre 1977, e che, in riferimento al periodo posteriore al 30 giugno 1998, oggetto della domanda, l’eccezione dell’Ente era infondata e andava rigettata;

la decisione della Corte territoriale sul punto si muove in coerenza con il consolidato orientamento di legittimità con cui viene affermato che nel rito del lavoro l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, non determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, quando la loro produzione sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (Sez. Un. n.8202 del 2005; Cass. n. 18250 del 2009; Cass. n. 9226 del 2018);

la regola, costituisce un contemperamento del rigido sistema di preclusioni sancito dal combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 437 c.p.c., comma 2, (sia pure a sua volta mitigato dal riconoscimento, nella seconda norma, di poteri d’ufficio in capo al Giudice), traendo ispirazione dall’esigenza di ricerca della verità materiale cui è funzionalizzato il rito del lavoro, in quanto rivolto a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che devono trovare riconoscimento nel giudizio;

anche il secondo motivo è infondato;

la censura, formulata quale violazione di legge, in realtà deduce un vizio di motivazione, consistente nell’avere, il Giudice dell’Appello, omesso di valutare la circostanza di fatto in cui sarebbe avvenuto l’affidamento dell’incarico di reggenza, coincidente con il passaggio delle competenze dal Ministero dei Trasporti al neo istituito Ente Nazionale Aviazione Civile (p. 4 ricorso); l’errata valutazione da parte di tale fatto storico prospettato con la doglianza, avrebbe fatto erroneamente ritenere alla Corte territoriale inapplicabile la disciplina dell’istituto della reggenza, contenuta nel D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20;

pur volendo considerare la critica riferita al vizio di motivazione, essa si rivela infondata, atteso che, in base alla disciplina contenuta nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 ratione temporis applicabile alla fattispecie (la sentenza impugnata è del 23 aprile 2013), il ricorrente avrebbe dovuto, in tal caso, oltre che denunciare tout court l’omesso esame del fatto storico, altresì indicare il dato testuale o extratestuale da cui potere evincere lo stesso, il “come” e il “quando” tale fatto sìa stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la “decisività” di esso;

in definitiva, essendo i motivi infondati, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;

si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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