Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32490 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 01/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9719/2016 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,

19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE BIANCA;

– ricorrente –

contro

COMIFAR DISTRIBUZIONI SPA, FV DISTRIBUZIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1575/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.C., all’esito di una controversia di lavoro, ottenne un titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società Grossfarma S.p.a..

Quel titolo esecutivo ed il relativo precetto vennero tuttavia notificati alla società Grossfarma Distribuzione s.p.a. (che nella sentenza impugnata è indicata sia con tale ragione sociale, sia come “Grossafarma Distribuzione s.p.a.”; d’ora innanzi, sempre e comunque, “Grossfarma Distribuzione”).

2. La Grossfarma Distribuzione s.p.a. propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Siracusa, sostenendo di essere soggetto diverso dal debitore indicato nel titolo esecutivo.

A questo punto il creditore precettante, convenuto nel giudizio di opposizione, chiese ed ottenne dal giudice dell’esecuzione l’autorizzazione a chiamare in causa la società FV Distribuzione s.p.a., società sorta – secondo la prospettazione del chiamante – dalla fusione per incorporazione della Grossfarma s.p.a. nella FV Distribuzione s.r.l..

Secondo quanto riferito nella sentenza impugnata, e non smentito nel ricorso, nell’atto di chiamata in causa non venne rassegnata alcuna conclusione nei confronti del soggetto terzo chiamato in causa.

3. Con sentenza 31 maggio 2012 il Tribunale di Siracusa accolse l’opposizione e dichiarò la nullità del precetto.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

4. Con sentenza 16 ottobre 2015 n. 1575 la Corte d’appello di Catania rigettò l’appello.

La Corte d’appello ritenne che:

a) nei confronti della società terza chiamata in causa, FV Distribuzione s.p.a., l’appellante non avesse formulato domande di sorta, e comunque a quella società l’atto di precetto non era stato mai notificato;

b) nei confronti della Grossfarma Distribuzione s.p.a. l’appello era infondato, in quanto soggetto debitore risultante dal titolo era la Grossfarma s.p.a.; quanto poi alla circostanza, dedotta dall’appellante, secondo cui quest’ultima società aveva conferito alla opponente Grossfarma Distribuzione s.p.a. il ramo d’azienda comprensivo dell’obbligazione oggetto del titolo esecutivo, la Corte d’appello rilevò che tale conferimento era avvenuto prima dell’inizio del giudizio concluso dal titolo esecutivo.

5. Ricorre per cassazione avverso tale sentenza G.P., con ricorso fondato su due motivi; le società intimate non si sono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 106 c.p.c..

Sostiene che ha errato la Corte d’appello nel non ritenere formulata, da parte sua, alcuna domanda nei confronti della FV Distribuzione s.p.a.. Precisa di avere formulato tale domande tanto nella comparsa conclusionale di primo grado, quanto nell’atto di appello.

Sostiene che in ogni caso la sua “domanda” originaria doveva intendersi automaticamente estesa al terzo chiamato in causa, in virtù del noto principio secondo cui, quando il convenuto chiami in causa un terzo indicato come l’effettivo debitore rispetto alla pretesa attorea, quest’ultima si estende automaticamente al terzo chiamato.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo lo è perchè qualsiasi domanda nei confronti d’un terzo chiamato in causa, ovviamente, non può che essere contenuta nell’atto di chiamata in causa. Domande contenute nella comparsa conclusionale, ed a fortiori nell’atto d’appello, saranno tardive e per questa ragione inammissibili.

In secondo luogo, invano l’odierno ricorrente invoca il principio di automatica estensione degli effetti della domanda nei confronti del terzo chiamato in causa.

Quel principio, infatti, può trovare applicazione solo nel caso in cui il convenuto sollevi la cosiddetta eccezione di absolutio ab observantia iudicii, ovvero deduca che il terzo, e non lui, è il reale debitore della parte attrice. Ipotesi, tuttavia, totalmente diversa da quella oggi all’esame della Corte.

Nel presente giudizio infatti l’opposto, nel timore di vedere dichiarata fondata l’opposizione proposta dal debitore precettato, pensò di cautelarsi cumulando nel giudizio di accertamento negativo dell’esistenza del titolo, introdotto con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., dal soggetto precettato, un giudizio di accertamento positivo dell’opponibilità del titolo esecutivo al terzo chiamato in causa. Una fattispecie processuale, dunque, ben diversa da quella in cui il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come effettivo debitore, ed alla quale non può applicarsi il principio di automatica estensione al terzo degli effetti della domanda attorea: per l’ovvia ragione che l’attore (la società opponente) poteva rivolgere la propria pretesa oppositiva nei soli confronti del creditore precettante, e tale veste non aveva il terzo chiamato in causa.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato di considerare che il debitore indicato nel titolo esecutivo, Grossfarma s.p.a., si era fuso per incorporazione con la FV Distribuzione s.r.l., dando vita alla FV Distribuzione s.p.a..

Il ricorrente sostiene che pertanto il suo titolo esecutivo, come detto formato nei confronti della Grossfarma s.p.a., ben poteva essere messo in esecuzione nei confronti della FV Distribuzione s.p.a..

2.2. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi sottesa dal provvedimento impugnato.

L’esecuzione cui si è opposta la Grossfarma Distribuzione s.p.a., infatti, è stata iniziata sulla base di un titolo pronunciato nei confronti della Grossfarma, e notificato alla diversa società Grossfarma Distribuzione s.p.a.. Pertanto, in base alla stessa prospettazione attorea, l’opposizione non poteva che dirsi fondata, essendo stata l’esecuzione minacciata nei confronti di un soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo, e diverso sinanche da quello, secondo lo stesso creditore, che ne era il successore per fusione (e cioè la FV Distribuzione s.p.a.).

3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della società intimata.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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