Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3249 del 12/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3249
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE TURMA s.a.s., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 58, presso
l’avv. Medugno Luigi, che la rappresenta e difende unitamente
all’avv. Giovanni Bonomo, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 23/22/04, depositata il 30 giugno 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;
udito l’avv. Annalisa Lauteri (per delega) per la controricorrente;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo, il quale ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ di cinque avvisi di mora emessi nei confronti della Immobiliare Turma s.a.s. per IVA relativa agli anni 1990, 1991, 1993, 1994 e 1995;
che, a seguito di ordinanza di questa Corte resa all’esito dell’adunanza in Camera di consiglio del 6 aprile 2009, la ricorrente ha provveduto, nel termine assegnato, alla rinnovazione della notificazione del ricorso alla societa’ contribuente;
che quest’ultima resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’, sollevata dalla controricorrente, va disattesa, poiche’, come gia’ detto sopra, la ricorrente ha provveduto al rinnovo della notificazione (originariamente affetta da nullita’) nel termine assegnato;
che il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato sotto l’assorbente profilo dell’assoluta insufficienza della motivazione, in quanto quest’ultima si riduce ad una affermazione – “esaminati gli atti, la Commissione ritiene corretta l’interpretazione data dai primi giudici, in base al D.P.R. n. 633, art. 58 e alla circolare 256/E/3^/6/1163 del Ministero delle finanze, Dipartimento Entrate la’ dove e’ stata sancita la decadenza quinquennale per l’applicazione di soprattasse” – che si rivela evidentemente inidonea, anche per la sostanziale mancanza della esposizione dei fatti di causa, ad esprimere l’iter logico della decisione;
che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010