Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3249 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO – BACINO SALINE – PESCARA – ALENTO FORO,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

R.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ripetta n.

22, presso lo studio dell’Avv. Zazzera Filippo (Studio Legale Vesci

&

Partners), rappresentato e difeso dall’Avv. Amicarelli Giuseppe del

foro di Pescara per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nazionale

n. 243, presso lo studio dell’Avv. Montanari Barbara, rappresentato e

difeso dall’Avv. Costanzo Dal Pozzo del foro di Chieti come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello degli Abruzzi

L’Aquila n. 456/2006 del 4.05.2006/18.05.2006 nella causa iscritta al

n. 715 R.G. dell’anno 2004.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis

nella pubblica udienza del 21.01.2011;

udito l’Avv. Giuseppe Amicarelli per il ricorrente e l’Avv. Costanzo

Dal Pozzo per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Matera

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 15.07.2004, il Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline – Pescara – Alento Foro – proponeva appello contro la sentenza n. 636/2003 del Tribunale di Chieti, che aveva riconosciuto a G.D. il diritto all’inquadramento dal 1.01.1987 nella 7A fascia funzionale – 3 livello – del CCNL di riferimento, oltre alle differenze retributive.

Il Consorzio riproponeva la questione dell’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito della riassunzione del giudizio e deduceva che il G., al momento dell’assunzione, era stato inquadrato in 5A fascia e non in 6A fascia, inquadramento che poi si era stato attuato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (1.10.1985) Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 456 del 2006. La Corte territoriale ha rilevato quanto all’improcedibilità anzidetta – che il tentativo di conciliazione non andava ripetuto nell’ipotesi di riassunzione del giudizio, come nel caso di specie.

La Corte ha osservato – quanto all’inquadramento – che sulla base delle deposizioni testimoniali era risultato che il G. si era occupato del settore “catasto” con assunzione di responsabilità nella conduzione dello stesso, sicchè a lui spettava l’inquadramento nella 7A fascia funzionale, propria del “capo ufficio”.

La stessa Corte non ha ritenuto sussistente il vizio di extrapetizione, per avere il primo giudice condannato il Consorzio al pagamento delle differenze retributive fino al 31.01.2002 – data dei conteggi del CTU – e non fino alla data del deposito del ricorso introduttivo, giacchè il ricorrente aveva chiesto il pagamento anche della diversa somma di giustizia, da determinarsi anche a mezzo di consulenza.

La domanda giudiziale – continua la Corte -, avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori, contiene implicitamente anche la richiesta di differenze retributive, La Corte infine ha osservato che la domanda per il conseguimento di una qualifica superiore non implica volontà di rinuncia alle differenze maturate successivamente alla data del deposito del ricorso, dal che la carenza dell’appellante a proporre relativo motivo di censura.

Il Consorzio ricorre per cassazione con due motivi.

Il G. resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2103 c.c.. Sostiene al riguardo che l’impugnata sentenza, con l’affermare che il G. aveva subito una modificazione qualitativa delle sue mansioni, ha violato il giudicato interno formatosi sul fatto che il lavoratore ha svolto sin dall’inizio e nel corso del rapporto le medesime mansioni.

Il motivo è infondato, avendo il giudice di merito risposto affermando che il ricorrente aveva dedotto nel ricorso introduttivo che nel periodo in questione, in conseguenza della riorganizzazione interna dell’Ente, si era avuta anche una modificazione qualitativa delle sue mansioni.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e conseguente vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c..

Il Consorzio ribadisce i rilievi già svolti in precedenza circa il vizio di extrapetizione, contestando la sentenza impugnata per avere riconosciuto differenze retributive anche per il periodo successivo al deposito del ricorso, in mancanza di espressa domanda sul punto.

La doglianza non coglie nel segno e va disattesa, avendo il giudice di appello puntualizzato – nel condividere il ragionamento seguito dal primo giudice – che il dedotto vizio non sussiste, in quanto il G. nel ricorso introduttivo aveva chiesto il pagamento anche “della diversa somma di giustizia”, da determinarsi anche a seguito di CTU. Trattasi di valutazione e di interpretazione del ricorso sorretta da adeguata e coerente motivazione, sicchè immune da censura è la statuizione del giudice di appello, che dal riconoscimento del diritto alle mansioni superiori ha fatto discendere anche il diritto alla corresponsione delle differenze retributive anche per il periodo successivo a tale riconoscimento.

Il ricorrente ha anche censurato l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c., nel punto in cui afferma che l’appellante era carente di interesse ad impugnare la decisione di primo grado per essere comunque dovute dal datore di lavoro, in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento di superiore inquadramento, le differenze retributive maturate successivamente al deposito dell’originario ricorso.

Anche questa censura è priva di pregio e va disattesa, essendo stato sviluppato tale ultimo profilo ad abundantiam dal giudice di appello, ed in ogni caso la censura può ritenersi assorbita per effetto ed in conseguenza del rigetto dei rilievi, in precedenza richiamati, contro l’altra autonoma ratio decidendi.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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