Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3249 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3249 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 20739/2013 proposto da:
Comune di Corte Palasio, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n.5, presso lo
studio dell’avvocato Vaccari Elena, rappresentato e difeso dagli
avvocati Casulini Roberta, Ubertini Gabriella, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
Lux Votiva S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n.29, presso lo
studio dell’avvocato Bettoni Manfredi, rappresentata e difesa

a

7(A9-

Data pubblicazione: 09/02/2018

dall’avvocato Giovanelli Tiziano, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 606/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 07/02/2013;

13/09/2017 dal cons. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA
1. E’ impugnata per cassazione dal Comune di Corte Palasio la
sentenza in atti con la quale la Corte d’Appello di Milano ha
confermato la decisione che in prima istanza aveva accolto la
domanda della Lux Votiva s.r.l. intesa a conseguire l’aggiornamento
delle tariffe dovute dal Comune per la gestione in regime di
concessione del servizio di’illuminazione votiva presso il locale
cimitero.
Avverso la decisione richiamata – che aveva respinto il gravame
proposto dall’ente locale sulla base della considerazione che la
convenzione stipulata tra le parti in data 15.7.1988 non poteva non
riflettere l’adeguamento tariffario deliberato dal Comune in data
7.7.1988, atteso il dettato in parola dell’art. 25 di detta convenzione
(«l’amministrazione comunale accertata la fondatezza della richiesta
di aggiornamento delle tariffe … si impegna ad adottare
tempestivamente il relativo provvedimento, costituendo ciò suo
preciso diritto-dovere») – il Comune si grava con ricorso affidato ad
un unico motivo.
Ad esso resiste la Lux Votiva con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bisl cod.
proc. civ.
Est. Cbns.
, , Marulli

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1 Con l’unico motivo di impugnazione il Comune ricorrente lamenta
la violazione degli art. 1321, 1326 e 1372 cod. civ., vero che il
giudicante d’appello, pronunciandosi nei riferiti termini e ribadendo

7.7.1988, ha inteso riconoscere efficacia vincolante all’art. 25
anzicitato prima che fosse sottoscritta la relativa convenzione il
15.7.1988, sicché solo a partire da quella data il meccanismo di
adeguamento tariffario avrebbe potuto ritenersi operativo,
diversamente risultando il servizio regolato sulla base delle tariffe
stabilite dall’art. 23 della convenzione.
2.2. Il motivo è affetto da una duplice ragioni di inammissibilità.
2.3. Esso, ponendo a confronto dati documentali di varia estrazione,
in parte di fonte contrattuale ed in parte di fonte amministrativa e
rappresentandone la successione in rapporto ad altri dati, desunti
dalla prolungata prosecuzione del rapporto, di dubbia conferenza
rispetto alla

quaestio facti

in discussione, viene, in primo luogo,

meno al prescritto onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n.
6, cod. proc. civ. del ricorso per cassazione, poiché nel richiamare gli
elementi fattuali rilevanti (artt. 23 e 25 della convenzione
15.7.1988; deliberazioni consiliari 63/87, 62/88 e 13/00) si limita ad
un’indicazione puramente nominativa di essi e si astiene dal
riprodurne o dal riportarne il contenuto in modo tale da consentire
alla Corte di prendere cognizione ex actis della pertinenza e della
decisività della doglianza rassegnata, e ciò tanto più considerando
l’oggetto della contesa che, giocandosi segnatamente sul fatto che
l’art. 23 della convenzione stipulata dopo la delibera consiliare di
aumento del 7.7.1988 sembrerebbe riprodurre le tariffe in essere
Est.

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arulli

perciò che le tariffe di servizio erano quelle previste dalla delibera

precedentemente, avrebbe dovuto imporre al deducente di illustrare
in modo più compiuto il contenuto dei documenti da esso ritenuti
rilevanti ai fini del decidere.
2.4. Peraltro il motivo non si sottrae neanche al rilievo di un evidente
difetto di conferenza con il decisum oggetto di impugnazione per gli

cod. proc. civ.
Posto, infatti, che come più volte affermato da questa Corte «la
proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di
specifiche attinenze al

“decisum”

della sentenza impugnata è

assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art.
366 numero 4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del
ricorso, rilevabile anche d’ufficio» (Cass., Sez. III, 7/11/2005, n.
21490), nella specie va infatti osservato che il ragionamento
sviluppato dal decidente a conforto della propria decisione solo
latamente sfiora il profilo problematico denunciato dal ricorrente, in
quanto, pur non trascurando il dato della successione temporale
degli eventi, muove su un terreno che non è quella dell’efficacia della
legge contrattuale, ma semmai quello della sua interpretazione,
giacché è per effetto di un’ordinaria operazione di ermeneutica
contrattuale condotta sui dati salienti della fattispecie, che il giudice
d’appello ha potuto legittimamente affermare con riguardo al
contratto in data 15.7.1988, che «il richiamo contenuto nel detto
contratto alla convenzione e, in particolare, all’art. 25 … implica
necessariamente che nel contratto 15.7.1988 dovessero essere
inserite le tariffe di cui alla delibera n. 62/88 adottata prima della
stipula». E dunque, per essere riconosciuta la conferenza del motivo,
la censura avrebbe dovuto cadere sull’interpretazione del contratto

Est. Cons Marulli

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effetti parimenti preclusivi dettagliati dall’art. 366, comma 1, n. 4,

avallata dalla Corte e non sulla efficacia di esso, che non ne
identifica propriamente l’humus decisionale.
3. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Respinge il ricorso e condanna il Comune di Corte Palasio al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro
3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese
generali ed accessori di legge e compensa le spese relative ai giudizi
di merito.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.

115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 13.9.2017.
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Il Presidente

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