Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32489 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 14/12/2018), n.32489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26030-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati GIORGIO

PIRANI e SILVIA PARASCANDOLO, che li rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (già SHARED SERVICE

CENTER);

– intimata –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (già SHARED SERVICE

CENTER), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

C.M., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio degli avvocati GIORGIO

PIRANI e SILVIA PARASCANDOLO, che li rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 3431/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2015 R.G.N. 3570/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI, l’Avvocato ROBERTO ROMEI compare per

TELECOM ITALIA S.P.A. anche nella qualità d’incorporante la Telecom

Information Technology Italia;

udito l’Avvocato SILVIA PARASCANDOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza nr. 3431 del 2015, in accoglimento dell’appello proposto dai lavoratori avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr. 1033 del 2013 (di rigetto della domanda in origine proposta nei confronti di Telecom Italia Spa e Telecom Italia Information Technology srl (già Shared Service Center – SSC srl) per l’accertamento di nullità della cessione del ramo di azienda “IT Operations” dall’una all’altra società) dichiarava la nullità della cessione dei contratti di lavoro e la prosecuzione dei rapporti alle dipendenze di Telecom Italia S.p.A.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito escludeva la sussistenza di una vicenda riconducibile all’art. 2112 c.c.per difettare la struttura oggetto di cessione della necessaria autonomia funzionale.

A giudizio della Corte di appello, l’articolazione oggetto di cessione (id est IT Operations) rappresentava il risultato di un accorpamento di tre sottostrutture delle dieci iniziali nelle quali era stata articolata la struttura – originariamente unitaria – di Information Techonology.

La Corte territoriale osservava come la struttura ceduta, pur preesistente, non avesse le caratteristiche di autonomia tale da poter essere identificata quale entità indipendente ai fini della cessione, mantenendo Telecom Italia spa, anche dopo il trasferimento, una macroscopica ed invasiva ingerenza nella gestione organizzativa della cessionaria SSC srl (id est: Shared Service Center srl e poi Telecom Italia Information Technology srl).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia S.p.A., affidato a due motivi, cui hanno resistito i lavoratori.

Telecom Italia Information Technology S.r.l. (già Shared Service Center S.r.l.) ha proposto ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza, con due motivi, ed i lavoratori hanno depositato controricorso.

Telecom Italia SpA ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., anche nella qualità di incorporante la società Telecom Italia Information Technology S.r.l. (TI.IT), con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

I lavoratori hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve darsi atto che, a far data dal 1 gennaio 2017, la società Ti.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da Telecom Italia SpA.

Osserva il Collegio che la richiesta di Telecom Italia SpA di cessazione della materia del contendere dà luogo all’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, posto che i lavoratori, per effetto della descritta vicenda societaria, sono, nelle more, nuovamente transitati in Telecom Italia SpA, incorporante; l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. nr. 10553 del 2017; Cass. nr. 21951 del 2013).

Si osserva, altresì, che la manifestata persistenza dell’interesse dei controricorrenti alla conferma della impugnata decisione e, in sostanza, alla conferma del loro diritto al ripristino del rapporto con Telecom Italia S.p.A. non viene scalfito dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, in quanto detta pronuncia lascia comunque ferma la statuizione della Corte di appello oggetto della presente impugnazione.

I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.

Quanto alle spese, le stesse, per il principio di causalità del processo, vanno poste a carico della parte che ha dato corso al giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento da parte di Telecom Italia SpA, anche nella qualità di incorporante la società Telecom Italia Information Technology S.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in quanto “in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”(Cass. nr. 19464 del 2014; Cass. nr. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna Telecom Italia SpA, anche quale incorporante di Telecom Italia Information Technology S.r.l., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 8.000,00 per compensi professionali, Euro 400,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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