Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32481 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10330-2018 proposto da:

C.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NICOLA SIRACUSANO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARCHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NATALE GALIPO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina con sentenza n. 275/2017, respingendo l’appello proposto da C.M., ha confermato la sentenza n. 53/2008 del Tribunale di Mistretta, che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla C., ma, contrariamente alle richieste di quest’ultima, aveva liquidato il quantum in Euro 48 mila, oltre iva ed interessi legali dalla data della sentenza fino al dì di effettivo soddisfo.

2.Era accaduto che nell’anno 2000 la C. aveva convenuto in giudizio davanti il Tribunale di Mistretta il Consorzio per l’Autostrada Messina/Palermo, e la società (OMISSIS) s.p.a., chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti (nonchè all’esecuzione delle opere atte a prevenirne di nuovi) da un fondo di sua proprietà sito in (OMISSIS) sul presupposto che detto immobile aveva subito inondazioni e smottamenti causati dall’esecuzione dei lavori di costruzione di un lotto autostradale, affidati dall’Ente alla Società (OMISSIS). Aveva dedotto la C. che il danno emergente era costituito da danneggiamento del proprio terreno e di colture esistenti, da riversamento detriti, nonchè da distruzione di conduttura d’acque, mentre il lucro cessante era derivante dalla mancata produzione agricola.

Si era costituito in giudizio il Consorzio il quale: in via preliminare, aveva eccepito la nullità della citazione, essendosi esso estinto per incorporazione nel nuovo “Consorzio per le Autostrade Siciliane”; nel merito, aveva contestato, al pari della (OMISSIS), pure costituitasi, la fondatezza della domanda attorea.

A seguito del rinnovo della citazione nei confronti del nuovo soggetto, era stata svolta attività istruttoria (consistita nell’esame di alcuni testimoni e in consulenza tecnica d’ufficio affidata congiuntamente al Dott. agr. C.F. e al Dott. geol. L.A.).

Nelle more la (OMISSIS) era stata dichiarata fallita, ragion per cui la causa era stata interrotta per poi essere successivamente riassunta nei confronti della curatela fallimentare. Era stato quindi disposto un supplemento di consulenza, nel quale i consulenti avevano reso chiarimenti in risposta a numerosi rilievi di parte.

Il giudice di primo grado: aveva dichiarato improcedibile la domanda nei confronti della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. sul presupposto che la pretesa creditoria avrebbe dovuto essere coltivata (non in sede ordinaria, ma) nei modi e con il rito di cui alla L. Fall., artt. 92 e segg.; aveva invece accolto la domanda nei confronti del Consorzio per le autostrade siciliane, condannando quest’ultimo al pagamento in favore della C. dell’importo di Euro 48.000 oltre Iva ed interessi legali dalla data della sentenza fino ai di del soddisfo.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado la C. aveva proposto appello, deducendo che il giudice di prime cure, in merito alla liquidazione del danno, aveva recepito acriticamente le risultanze della c.t.u. (senza tenere in considerazione i rilievi da essa sollevati e disponendo di conseguenza un risarcimento del tutto insufficiente) e chiedendo disporsi il rinnovo della c.t.u. per una ulteriore valutazione dello stato dei luoghi e dei danni subiti.

Si era costituito il Consorzio per le autostrade siciliane contestando l’appello del quale aveva chiesto il rigetto.

E la corte territoriale, respinta con ordinanza 6/5/2010 la richiesta di rinnovo della c.t.u., ha successivamente rigettato l’impugnazione, confermando, come sopra già rilevato, la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la C., articolando 3 motivi.

Ha resistito con controricorso il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

In vista dell’odierna adunanza la ricorrente ha presentato memoria a sostegno del ricorso, nella quale preliminarmente eccepisce il difetto di potere rappresentativo dell’attuale legale rappresentante del Consorzio resistente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione formulata da parte ricorrente in sede di memoria.

Invero, come risulta dall’intestazione della sentenza impugnata, il Consorzio per le autostrade siciliane si era costituito nel giudizio di merito nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di appello notificatogli dall’avv. Natale Galipò.

Orbene, parte ricorrente in ricorso non ha affatto contestato che detto legale rappresentante pro tempore fosse investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio; e, d’altronde, nella memoria (in cui per la prima volta solleva detta eccezione) non soltanto non deduce che l’attuale rappresentante legale del Consorzio (la Dott.ssa T.A.) sia persona diversa da quella che era legale rappresentante del consorzio al momento della presentazione del ricorso ma neppure deduce che nelle more sia intervenuto un qualche fatto per cui la stessa, essendo originariamente munita del suddetto potere, ne sia invece successivamente rimasta priva.

2. Passando al “merito cassatorio”, la C. censura la sentenza impugnata articolando tre motivi.

2.1.Con il primo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui la corte territoriale: a) ha ritenuto che:

a) ha provveduto tardivamente, e cioè dopo la chiusura delle operazioni di consulenza, alla produzione del chiesto elaborato progettuale, dal quale evincere il volume originario dell’invaso, b) ha ritenuto non provata la distruzione dell’agrumeto e del pescheto; c) ha ritenuto non potersi escludere che la mancata produzione sia dipesa (non dal dissesto causato dagli smottamenti, ma) dalla scarsa vocazione del terreno (poco adatto alla coltivazione di agrumeti e pescheti in considerazione delle sue caratteristiche).

Sotto il primo aspetto deduce che il suo consulente di parte aveva prodotto, dopo il deposito della relazione di c.t.u. ma prima del deposito della relazione integrativa (disposta dal Tribunale al fine di rispondere ai rilievi delle parti), le piante e le sezioni, che attestavano quale era il volume originario dell’invaso (pari a mc 20.845) e che allega ora al ricorso; e sostiene che da detto dato poichè il geologo nominato dal Tribunale aveva indicato in mc 5322 il volume all’epoca delle operazioni peritali – il giudice di prime cure avrebbe dovuto facilmente evincere, per differenza, che il materiale riversato era pari a mc. 15.513 (e, dunque, di gran lunga superiore a quello ipotizzato dal c.t.u. sulla base di congetture).

Quanto alla distruzione dell’agrumeto e del pescheto, rileva che: da un lato, il c.t.u. mai e poi mai avrebbe potuto constatare la presenza degli impianti arborei proprio perchè detti impianti erano rimasti sepolti sotto montagne di detriti a causa degli smottamenti ininterrotti che si erano protratti per otto anni; e, dall’altro, che detta distruzione risultava da due documenti prodotti dal proprio c.t.p. ed allegati alla relazione di c.t.u. (e precisamente: dal decreto n. 859 del 30/4/1987 dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e dal Certificato 22/12/1990 di accertamento definitivo), nonchè nel verbale di consistenza 25 gennaio 1990 (redatto dallo stesso consorzio all’epoca della occupazione delle aree ed allegato all’atto di citazione).

Infine, in relazione alla mancata produzione, lamenta che la corte di merito non ha tenuto conto che dal certificato di accertamento definitivo e dal verbale di consistenza risultava che l’agrumeto e il pescheto erano stati regolarmente messi a dimora nel terreno nel 1990 e che gli impianti arborei erano stati rinvenuti all’atto del verbale di consistenza, di 5 anni successivo.

2.2. Con il secondo motivo, rubricato in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, deduce violazione e/o falsa applicazione rispettivamente dell’art. 2058 c.c. e dell’art. 112c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, nella parte in cui la Corte territoriale, esaminando una sua doglianza contenuta in atto di appello, ha ritenuto legittima la conversione della reintegrazione in forma specifica nel risarcimento per equivalente, dimenticando che la facoltà attribuita al giudice dall’art. 2058 c.c., comma 2 non è esercitabile in tema di azioni poste a tutela di un diritto reale, come per l’appunto si verifica nella specie, e dimenticando che comunque la conversione si può realizzare soltanto nel caso in cui la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore (mentre nella specie non erano state indicate, sia pur succintamente, le difficoltà cui il consorzio sarebbe andato incontro nell’eseguire le opere volte al contenimento dei movimenti franosi).

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale, nonostante la soccombenza, non ha condannato il Consorzio al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Si premette che la Corte territoriale nella impugnata sentenza ha dato atto che la C. si era lamentata: sia dell’errata determinazione dei danni emergenti (con particolare riferimento: agli smottamenti con riversamento di enormi quantità di terra di riporto nel laghetto artificiale di sua proprietà e nel terreno circostante; alla distruzione di una stradella poderale asfaltata, dell’agrumeto e del pescheto; alla distruzione di una conduttura di convogliamento, nonchè di una vasca di decantazione; al mancato riconoscimento del miglioramento fondiario da essa realizzato in precedenza sul terreno e del lucro cessante derivante dalla mancata produzione dei pescheti ed agrumeti esistenti); sia del fatto che il giudice di prime cure non aveva condannato il convenuto all’esecuzione delle opere necessarie al fine di scongiurare il perpetuarsi del danno, nonchè di quelle indispensabili al ripristino dello status quo ante, preferendo invece inserire nella condanna gli importi necessari a dette opere.

Quindi la Corte di merito ha ritenuto corretta la complessiva decisione del giudice di primo grado alla luce della relazione peritale e della successiva relazione integrativa (ritenendo le stesse meritevoli della piena considerazione, avendo il c.t.u. relazionato in maniera ampia ed esaustiva, rispondendo puntualmente ad ogni domanda o rilievo) e del fatto che la C. non era stata in grado di fornire (nei modi e nei tempi adeguati) prova di alcuni danni lamentati.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il c.t.u.:

a) quanto all’aspetto dei danni: aveva reso una valutazione tecnica sulla base dello stato dei luoghi dallo stesso verificato, della documentazione prodotta in atti e degli elementi probatori offerti dalle parti; aveva evidenziato che, per alcune fattispecie di danno lamentate dall’appellante (come accaduto per i terreni che sarebbero stati coltivati a pescheti ed agrumeti o per la conduttura in cemento), non aveva riscontrato tracce concrete sui luoghi, mentre, per altre (come nel caso del chiesto miglioramento fondiario), non aveva ricevuto adeguata documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto lamentato;

b) quanto al lucro cessante, non aveva evidenziato alcun danno anche in considerazione del fatto che la possibile mancata produzione poteva essere addebitabile (non già a presunti danni per l’acqua proveniente dal tracciato autostradale, ma) alla scarsa vocazione del terreno poco adatto a tali colture in ragione delle sue caratteristiche;

c) aveva sottolineato la circostanza di non avere ricevuto dalla C. un elenco dettagliato dei danni e tanto meno una loro precisa quantificazione, con ciò risultando ancor più complicato il lavoro di accertamento anche in considerazione del consistente periodo di tempo nel frattempo trascorso.

La Corte territoriale – dopo aver osservato che la C., anche in ragione di un cambiamento di proprio consulente di parte, aveva provveduto soltanto dopo la chiusura delle operazioni di consulenza (e, quindi, tardivamente), alla produzione del chiesto elaborato progettuale da cui evincere il volume originario dell’invaso; e che il mancato utilizzo di detto documento aveva certamente condizionato, per mancanza della diretta interessata, le valutazioni peritali – ha rigettato le domande proposte dalla C. (con riferimento alla maggiore quantificazione dei danni ed al chiesto lucro cessante), concordando con quanto deciso dal giudice di primo grado, che, con riferimento all’ammontare dei danni, si era attenuto alla determinazione peritale (comprensiva del costo per le opere di ripristino dell’invaso artificiale, della risistemazione della condotta in cemento, del riempimento e livellamento dei solchi di erosione del terreno, di realizzazione di opportune gabbionate e di un fosso di guardia a protezione del rilevato, intervento quest’ultimo destinato a scongiurare nuovi danni). Ed ha ritenuto che il giudice di primo grado, disponendo in luogo della condanna all’esecuzione la condanna al pagamento del tantundem, aveva in effetti assorbito nella disposizione di condanna alle spese la domanda di adozione delle misure di prevenzione a carico del Consorzio.

3.2. Tanto premesso – anche a voler ritenere che parte ricorrente abbia rispettato la prescrizione imposta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 (come interpretata da consolidata giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le tante, le sentenze nn. 11653/2006 e 2602/2003 delle Sezioni Unite Civili) mediante la mera trascrizione dello “svolgimento del processo” riportato nella sentenza impugnata, nonostante che in detto svolgimento non risultano indicate ad es. le difese svolte dal Consorzio – il primo motivo è comunque inammissibile, in quanto:

a) benchè formalmente evoca il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 4, nella sostanza sollecita a questa Corte una rivisitazione del merito, preclusa come è noto in sede di legittimità;

b) la statuizione di tardività ed inammissibilità dei documenti in contestazione (e in particolare dell’elaborato progettuale relativo alle dimensioni dell’invaso presente sul suo fondo e dell’ulteriore documentazione prodotta dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali), contenuta nella sentenza di primo grado, non ha formato oggetto di un autonomo motivo di appello, per cui detta statuizione è da intendersi passata in giudicato; in ogni caso, i c.c. “Rilievi alla relazione di risposta alla consulenza tecnica d’ufficio”, ritenuti tardivi dal giudice di primo grado, avrebbero potuto essere acquisiti dal giudice di secondo grado, solo se successivi all’instaurazione del giudizio di primo grado e solo se indispensabili ai fini della decisione (circostanze queste che non risultano neppure essere state prospettate in appello dall’odierna ricorrente);

c) il decreto 30 aprile 1987 dell’ispettorato ripartimentale delle Foreste di Messina (prodotto, unitamente al certificato 22/9/1990 di accertamento definitivo dello stesso Ispettorato, dal consulente tecnico di parte ricorrente in sede di operazioni peritali) non ha formato oggetto di riferimento nell’atto di appello, per cui il richiamo effettuato in ricorso è da intendersi tardivo;

d) il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed il rigetto della relativa istanza, come è noto, non è censurabile in sede di legittimità.

3.3. Il secondo motivo è infondato.

Invero, in via di principio, nel vigente sistema civile, il risarcimento del danno per equivalente rappresenta la forma ordinaria di ristoro del pregiudizio subito da un soggetto per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione da parte di colui che gli è debitore; mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell’eadem res dovuta, rappresenta l’eccezione. Entrambe dette modalità di risarcimento del danno sono espressione dell’esigenza di eliminare il pregiudizio derivante dall’illecito subito; e, in quanto tali, sono tra loro fungibili. Ne consegue che la reintegrazione per equivalente rientra di per sè nella domanda di esecuzione in forma specifica; e che il giudice di merito ha facoltà di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, pur essendo stato richiesto soltanto del risarcimento in forma specifica, anche senza incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c., sempre che di ciò dia congrua motivazione.

Tanto si è verificato nel caso di specie, nel quale la corte di merito – a seguito di valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità – ha confermato la sentenza di primo grado, che, attenendosi alle indicazioni contenute nelle relazioni peritali, aveva ritenuto di disporre, in luogo della condanna all’esecuzione in forma specifica, la condanna al pagamento dell’equivalente per il ripristino dell’invaso artificiale, per la risistemazione della condotta in cemento, per il riempimento e livellamento dei solchi di erosione del terreno, per la realizzazione di opportune gabbionate e per la realizzazione di un fosso di guardia a protezione del rilevato (intervento quest’ultimo indicato come “destinato a scongiurare nuovi danni”).

3.4. In definitiva, ritenuto assorbito il terzo motivo per effetto del mancato accoglimento degli altri due motivi, il ricorso deve essere rigettato.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dalla controparte, nonchè la declaratoria di sussistenza di presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore del consorzio resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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