Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3248 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 68/38/08 del 30/7/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRPEF. L’intimata non si è costituita.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in quanto il giudice tributario – rigettando l’eccezione di tardività dell’istanza di rimborso – ha affermato che nella specie troverebbe applicazione la sola prescrizione ordinaria decennale.

Il mezzo è manifestamente fondato, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui, nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 6, e, ora, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g, e art. 21, comma 2), regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune. Ne discende che, da un lato, all’istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria – idonea, come tale, ad orientare anche l’interprete -, e, dall’altro, le norme che contemplano l’istituto del rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l’operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione (Cass. 15840/06)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo quanto alla domanda di rimborso dei pagamenti effettuati oltre quarantotto mesi prima dell’istanza;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito e condannare l’intimata al pagamento di quelle relative al giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo quanto alla domanda di rimborso dei pagamenti effettuati oltre quarantotto mesi prima dell’istanza; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento di quelle relative al giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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