Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3248 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 11/02/2020), n.3248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8530/2013 R.G. proposto da:

Schenker Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Bellante Pietro e

Bragaglia Roberto, con domicilio eletto presso lo studio del

secondo, sito in Roma, viale Tupini, 133;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 6/30/13, depositata il 16 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2019

dal Consigliere Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Schenker propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 16 gennaio 2013, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha dichiarato la legittimità dell’atto di contestazione delle sanzioni irrogate in relazione ad un’operazione di transito comunitario esterno per mancata corrispondenza della qualità e tipologia della merce spedita rispetto a quellet indicata nella relativa bolletta di cauzione;

– il giudice di appello ha respinto le eccezioni della contribuente relative alla violazione del contraddittorio, al difetto di motivazione e all’applicabilità della normativa in tema di diritti doganali ai sensi della L. 10 novembre 1954, n. 1226 (avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell’Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale) e, nel merito, ha ritenuto che ricorresse un caso di introduzione illegittima di materiale nel territorio doganale;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Diritto

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata posto a suo carico l’onere di dimostrare che la differenza di qualità della merce introdotta nello spazio comunitario in regime di transito fosse attribuibile ad un mero errore materiale nella compilazione dei documenti di trasporto e non già ad una irregolare modificazione del contenuto della spedizione tra il momento dell’introduzione nel territorio comunitarìo, in regime di transito, e il successivo momento di consegna della merce al destinatario;

– ii motivo è infondato;

– T.U. 23 gennaio 1973, n. 43l, art. 303, comma 1, espone il contribuente alla sanzione amministrativa ivi indicata nel caso in cui “le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento”;

– il fatto materiale costitutivo della responsabilità dell’importatore va individuato, dunque, nella infedeltà della dichiarazione relativamente alla qualità, quantità e valore della merce, rientrando, poi, nella facoltà del contribuente eccepire e dimostrare l’insussistenza di tale fatto, l’assenza dell’elemento psicologico o l’esistenza di esimenti che non consentono l’irrogazione della sanzione (cfr., in tema, Cass. 3 agosto 2012, n. 14030);

– pertanto, la Commissione regionale, nel porre a carico della contribuente l’onere di provare i fatti ostativi all’irrogazione delle sanzioni, una volta accertata la ricorrenza degli elementi della fattispecie tipica dell’illecito amministrativo, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della I.n. 1226 del 1954, per aver il giudice di appello irrogato la sanzione impugnata pur in presenza di un’operazione di importazione esente da dìritti doganali, in quanto diretta ad un organismo NATO;

– il motivo è inammissibile;

– la ricostruzione dei fatti operata dall’Ufficio e accertata dalla Commissione regionale consente di rilevare che solamente una parte del quantitativo indicato nella bolletta doganale è giunto a destinazione e, dunque, che la parte residua è stata irregolarmente immessa in libera pratica gtel territorio doganale;

– non pertinente, pertanto, si presenta la censura della ricorrente la quale si fonda sull’erroneo assunto che (tutta) la merce indicata nella bolletta doganale sia giunta alla destinazione ivi indicata, omettendo di considerare che la ratio della decisione risiede nella mancata regolare conclusione del regime doganale, strumentale al riconoscimento del regime di esenzione daziaria invocato dalla parte;

– con l’ultimo motivo di ricorso la società contribuente si duole della violazione degli artt. 96, Reg. (CEE) n. 2913/1992, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, per aver la sentenza impugnata escluso che ricorresse l’eccepita violazione del contraddittorio in ragione del fatto che l’accertamento della violazione tributaria era stato compiuto all’esito di attività ispettiva condotta presso il destinatario e alla presenza di questi;

– il motivo è infondato;

– in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile l’invocato L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operando in tale ambito il jus speciale di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 374 del 1990, nel testo utilizzabile ratione temporis, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del suddetto avviso (cfr. Cass. 2 luglio 2014, n. 15032; Cass. 5 aprile 2013, n. 8399);

– il rispetto del principio del contraddittorio nella fase amministrativa deriva, dunque, dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, e costituisce, in ogni caso, un principio fondamentale del diritto dell’Unione, per cui ogniqualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione medesima intende fondare la sua decisione, quand’anche la normativa nazionale applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (cfr. Corte Giust. 3 luglio 2014, Kamino; tra la giurisprudenza domestica, cfr. Cass., ord., 23 maggio 2018, n. 12832);

– tuttavia, tale principio generale può soggiacere a restrizioni, in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., altresì, Corte Giust., 9 novembre 2017, Ispas);

– è stato, in proposito, evidenziato, con riferimento alle decisioni delle autorità doganali, che l’interesse generale dell’Unione Europea, e, in particolare, l’interesse a recuperare tempestivamente le entrate proprie, impone che i controlli possano essere realizzati prontamente ed efficacemente (cfr. Corte Giust., 18 dicembre 2008, Sopropè);

– conseguentemente, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo prevede la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’art. 244 del cod. doganale, benchè la proposizione di un ricorso amministrativo non sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione di tale articolo non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato (così, Corte Giust., 20 dicembre 2017, Preqù);

– in ogni caso, in tema di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto solo nel caso in cui – non ricorrente nella specie – il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (cfr. Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823);

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo versamento unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA