Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3248 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CENTRO FISIOKINESITERAPICO S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Calabria n. 56, presso lo studio dell’Avv. D’Amato Antonio, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’Avv. D’Amato Giovanni come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo

Emilio n. 34, presso lo studio dell’Avv. Brienza Luigi, che la

rappresenta e difende come da procura speciale per atto notaio Cleto

Carbonara rep. n. 22520;

– costituito con procura –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

234/06 del 17.01.2006/28.07.2006 nella causa iscritta al n. 1430 R.G.

dell’anno 2003.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis

nella pubblica udienza del 21.01.2011;

udito l’Avv. Luigi Brienza per l’intimata;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Matera

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto

di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 26.07.1999, F.C. esponeva:

– di avere lavorato – dal 1995 e fino alla data del suo licenziamento – alle dipendenze del CENTRO FISIOKINESITERAPICO, prima presso la sede di Via (OMISSIS) e poi presso la sede di (OMISSIS);

– di avere svolto, fin dall’inizio del rapporto, mansioni di addetta alla ricezione clienti;

– di avere stipulato – in data 7.04.1997 – contratto a termine della durata di ventiquattro mesi, alla scadenza del quale veniva termalmente licenziata in data 9/04/1999;

– di avere impugnato il licenziamento, chiedendo la reintegra.

Ciò premesso, chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, a) declaratoria di nullità/annullabilità/inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro del 7.04.1997 e conversione del contratto a tempo indeterminato dal gennaio 1995; b) declaratoria di illegittimità del licenziamento per inesistenza di giusta causa o di giustificato motivo; c) condanna alla reintegrazione e al risarcimento di danno.

Il Convenuto resisteva deducendo intervenuta conciliazione tra le parti, validità del contratto di formazione e lavoro del 7.04.1997, avvenuta formazione professionale della ricorrente, nullità dell’impugnativa del licenziamento.

All’esito, interrogate liberamente le parti ed espletata prova per testi, il Tribunale di Napoli con sentenza del 7.01.2003 accoglieva le domande proposte dalla ricorrente.

Tale decisione, a seguito di appello del Centro Fisiokinesi-terapico, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 234 del 2006, la quale, ribadita la declaratoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo subordinato dal 7.04.1997, ha condannato l’appellante al pagamento, a favore dell’appellata, delle retribuzioni maturate in sui favore, con esclusione dell’ordine di reintegrazione.

La Corte territoriale in particolare ha ritenuto che non sussistessero i “Squisiti del contratto di formazione e lavoro, in mancanza di uno specifico addestramento tecnico-pratico; che il contratto fosse da ricondurre nell’ambito della subordinazione; che l’apposizione del termine non trovasse giustificazione, dal che la conversione dello stesso rapporto i quello a tempo indeterminato.

La stessa Corte ha ritenuto l’atto di disdetta 7.04.1997 non idoneo a produrre la risoluzione del vincolo, atto che non poteva considerarsi superato da quello successivo del 20.04.1997, meramente confermativo del precedente.

Ad avviso della Corte, poi, la nullità/inefficacia della clausola di apposizione del termine non comportava l’ordine di reintegrazione.

Il Centro ricorre per cassazione con due motivi. L’intimata non ha proposto controricorso, costituendosi con procura e partecipando, tramite il suo difensore, alla discussione orale in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente Centro Fisiokinesiterapico, nel lamentare violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ., sostiene che l’impugnata sentenza non ha fatto buongoverno delle richiamate disposizioni, in quanto – pur affermando che non vi era stata una formale offerta della prestazione lavorativa – ha ritenuto che tale offerta e la dichiarazione di disponiblità della F. fossero implicitamente contenute nella proposizione del ricorso.

Il motivo è infondato.

Il giudice di merito ha posto in evidenza che la dipendente aveva manifestato la sua disponibilità a rendere la propria prestazione lavorativa attraverso il ricorso giudiziale, con ciò mettendo in mora il datore di lavoro.

A tale valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erroneità dell’impugnata decisione in punto di aliunde perceptum, per non avere preso in considerazione la circostanza, tempestivamente dedotta nella prima difesa utile, del trasferimento della F. nel Comune di Reggio Emilia con assunzione di stabile impiego presso altra ditta e con percezione delle relative retribuzioni mensili.

La censura è priva di pregio e va disattesa.

Il ricorrente ha affermato di avere presentato istanza alla Corte di merito al fine di ottenere ordine di esibizione nei confronti della F. dei propri dati retributivi/previdenziali o, in alternativa, ordine di esibizione nei confronti dell’Ufficio della Previdenza di Modena degli stessi dati.

Il denunciato vizio di omessa pronuncia su tale istanza non comporta le conseguenze indicate dal ricorrente, che, come già detto, ha parlato genericamente di ordine di esibizione di dati retributivi/previdenziali, senza riprodurre la stessa istanza istruttoria, dal che la violazione di principio di autosufficienza caratterizzante il ricorso per cassazione, con impedimento a questo giudice di legittimità di verificare la decisività del richiesto mezzo istruttorio.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato, con la conseguente statuizione di condanna alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano a carico del ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 11,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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