Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32478 del 14/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 14/12/2018), n.32478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 2152/2018
R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 02/01/2018
nel procedimento vertente tra:
S.A., da una parte;
e
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, dall’altra ed iscritto al n.
37002/2017 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Don. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che chiede
raccoglimento del regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal
Tribunale di Roma;
vista la “comparsa di costituzione e risposta” dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Fatto
RITENUTO
che:
il Giudice di pace di Roma, investito dell’opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo, aveva declinato la proprie competenza in favore del Tribunale rimettente ai sensi dell’art. 45 c.p.c.;
la competenza deve essere regolata siccome proposto dal Giudice rimettente per le ragioni di cui appresso:
– costituisce approdo di legittimità consolidato la qualificazione del fermo amministrativo quale misura avente carattere puramente afflittivo e, pertanto, impugnabile nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e valore (cfr., S.U., n. 15354/2015);
– a mente dell’art. 205 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, la materia risulta attribuita per materia al giudice di pace;
– assai di recente le S.U. (sent. n. 10261, 2774/2018, Rv. 648267) hanno ulteriormente chiarito che “la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento del 2011 ex art. 7, n. 150, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al decreto cit., art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma; riassunzione nel
termine di legge.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018