Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32477 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 14/12/2018), n.32477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19082-2017 proposto da:

DITTA COMPONENTI EDILI DI C.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLA FALCONIERI 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 455/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari, rigettato l’appello di C.C., confermò la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del contratto di appalto riguardante opere edilizie abusive, per conseguire il corrispettivo del quale il C. aveva citato in giudizio il committente R.F.;

che avverso la statuizione d’appello C.F. avanza ricorso basato su triplice censura, ulteriormente illustrata da memoria;

che la controparte non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo, con il quale viene denunziata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,101,112,115,213 c.p.c., assumendosi che la Corte di merito aveva illegittimamente richiesto informativa ai sensi dell’art. 213 c.p.c., all’ente locale territoriale, sulla base della quale aveva poi concluso per l’abusività delle opere commesse al ricorrente, in violazione del principio di buona fede, avendo preso lo spunto da una tardiva produzione documentale del convenuto, che era stato chiamato in giudizio con una azione di adempimento, essendosi così travalicato il principio dispositivo, del contradditorio e della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, è destituito di giuridico fondamento per quanto appresso: a) la censura non si confronta con la motivazione della sentenza avversata (così impingendo in aspecificità), la quale ha nitidamente spiegato che la richiesta d’informazioni era diretta ad accertare l’abusività dell’opera, dalla quale derivava la nullità del contratto d’appalto, secondo il consolidato orientamento di legittimità, correttamente richiamato dalla statuizione (cfr., ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 7961, 20/4/2016, Rv. 639609);

b) non meno privi di pregio debbono reputarsi i richiami alle altre norme processuali: il rilievo d’ufficio (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 21632/2006, Sez. 1, n. 9395/2011, S.U. 14828/2012) deroga, appunto, ma non viola il principio della domanda, nè quello della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; non si registra alcuna violazione del principio del contraddittorio poichè non si è in presenza di una sentenza a sorpresa (la c.d. terza via), avendo il Tribunale ritualmente sottoposto alle parti la questione;

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 26, prospettando che si era trattato di opere interne, a riguardo delle quali non era richiesto alcun provvedimento permissivo, e di opere comunque non necessitanti atti autorizzativi, è inammissibile a cagione della sua irriducibile mancanza di specificità, tale da rendere l’asserto non autosufficiente, a fronte della sentenza impugnata, la quale ha accertato, anche attraverso le informazioni richieste alla p.a., l’abusività dell’intervento edilizio;

considerato che il terzo motivo, con il quale viene allegata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., è fondato, per le ragioni che seguono:

a) nonostante appaia non pertinente il richiamo dell’art. 2033 c.c., stante che il ricorrente non lamenta una erronea o mancata applicazione dell’istituto dell’indebito oggettivo, quanto quella del principio processuale del pieno espletamento del diritto difesa a seguito di mutamento del tema della decisione, cagionato dal rilievo officioso del giudice (nella specie della nullità del contratto d’appalto edile per la mancanza dei titoli amministrativi abilitativi), la doglianza può essere presa in esame, risultando agevolmente comprensibile dal tenore della stessa il parametro di riferimento;

b) la Corte d’appello scrive che “la domanda subordinata di ripetizione dell’indebito (…) avrebbe dovuto essere proposta in origine in quanto l’impresa non poteva non essere consapevole ab initio della abusività delle opere e, quindi, della inesistenza del vincolo contrattuale”;

c) La sentenza n. 14828 del 4/9/2012, con la quale le S.U. hanno interloquito a riguardo del rilievo d’ufficio della nullità, non ha mancato di chiarire che, a seguito d’un tal rilievo, “le parti hanno possibilità di formulare domanda che ne sia conseguenza (arg. ex art. 183, comma 4, ora comma 5)”; il consequenziale diritto a proporre le domande (prima non avanzate) dipendenti dalla nuova prospettiva di risoluzione del conflitto risulta essere stato successivamente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 11453, 23/5/2014, Rv. 630981), la quale ha spiegato che il giudice deve sottoporre alle parti la questione nuova, per non incorrere nella violazione del diritto di difesa e in quella dell’esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie (amplius, S.U. n. 26242/14);

d) la sentenza della Corte di Cagliari assume la inammissibilità della domanda nuova, conseguenza del mutamento del tema decisorio, senza contestarne la tempestività, in relazione al parametro di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, ma, in radice, erroneamente assegnando alla parte un dovere predittivo, prima che irragionevole, del tutto avulso dalle regole processuali, che impongono all’attore di svolgere con compiutezza e lealtà ogni difesa dipendente dalla posizione assunta dal convenuto, o, come nel caso di specie, consequenziali al rilievo officioso; questa Corte ha più volte, infatti, chiarito che non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice che accolga le richieste restitutorie in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell’indebito (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 715, 15/4/2018, Rv. 647258); considerato che, pertanto, accolto il terzo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio sul punto;

considerato che le spese del presente giudizio verranno regolate in sede di rinvio.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, altra sezione, in relazione all’accolto motivo; rigetta gli altri motivi.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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