Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32477 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4219-2018 proposto da:

FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA RAVENNA SOC COOP PA, in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

CORSINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RICCARDO SABADINI;

– ricorrente –

contro

NUOVA COOPERATIVA CALZATURIERI FUSIGNANO SCRL IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore ANTONINO

ARCERI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA

LEOPARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2793/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. DANILO BESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna soc. coop. p.a. (quale incorporante della Federfin – Ra soc. coop. a r.l.) agì in giudizio nei confronti della Nuova Coop. Calzaturieri Fusignano in liquidazione coatta amministrativa per sentir dichiarare la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto di cessione di un credito che la Nuova Coop. Calzaturieri vantava nei confronti della SACE, in relazione a contratti stipulati con Ente Pubblico Russo Razno Export; in subordine, chiese che venisse accertata la responsabilità precontrattuale in capo alla cedente per ingiustificata interruzione delle trattative;

il Tribunale di Ravenna rigettò entrambe le domande, con sentenza che venne impugnata dalla Federazione;

la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame, ritenendo quanto alla domanda di risoluzione – che il contratto di cessione non si fosse ancora perfezionato nel momento in cui il commissario liquidatore dell’appellata aveva comunicato di voler aderire alla proposta più vantaggiosa ricevuta da un terzo e – quanto alla prospettata responsabilità precontrattuale- che il danno (nei limiti dell'”interesse negativo”) non fosse stato nè dedotto nè dimostrato;

ha proposto ricorso per cassazione la Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, affidandosi a sei motivi; ha resistito l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. e la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.: la ricorrente assume che la volontà della Nuova Coop. Calzaturieri di accettare la proposta della controparte emergeva dalla istanza dell’8.8.2001, con cui il commissario liquidatore aveva chiesto il rilascio dell’autorizzazione ministeriale necessaria per la vendita del credito, alla quale aveva fatto seguito il rilascio dell’autorizzazione in data 12.10.2001, evidenziando che l’istanza e il provvedimento ministeriale erano stati trasmessi a mezzo fax alla proponente; aggiunge che la volontà negoziale avrebbe dovuto essere desunta anche dal comportamento successivo delle parti, segnatamente dalla missiva del 7.8.2002 con cui il commissario liquidatore aveva informato la Federazione dell’offerta del terzo ed aveva chiesto di determinare il danno patito in relazione all’eventuale scioglimento del contratto;

il motivo è inammissibile in quanto non prospetta specificamente alcun errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, ma contesta il risultato interpretativo che l’ha indotta ad escludere che il contratto di cessione si fosse perfezionato per effetto delle missive intercorse fra le parti ed in difetto di un’espressa accettazione, da parte del commissario liquidatore, della proposta di acquisto proveniente dalla Federazione; la ricorrente mira pertanto a sollecitare una diversa lettura di merito, funzionale all’affermazione della conclusione del contratto di cessione, che non è tuttavia consentita in questa sede di legittimità e che, peraltro, non attinge pienamente la ratio decidendi, che è basata anche sulla rilevanza attribuita dal giudice di appello alla missiva della Federazione in data 12.6.2003;

col secondo motivo, viene dedotta la violazione/falsa applicazione della L. Fall., art. 210 sul rilievo che erroneamente la Corte di Appello aveva richiamato il R.D. n. 267 del 1942, dato che la proposta della Federazione e l’accettazione del commissario liquidatore erano “relative ad un bene facente parte del compendio attivo (cessione di un singolo credito) che non rientra fra quelli per i quali sia necessaria la autorizzazione dell’ente tutorio ai sensi della L. Fall., art. 210”;

il motivo è inammissibile in quanto introduce una questione “nuova”, non trattata dalla sentenza impugnata (che si è limitata a fare generico riferimento al dovere del commissario liquidatore di tutelare l’interesse del ceto creditorio) e rispetto alla quale la ricorrente non deduce se e come sia stata dedotta nei gradi di merito;

il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nella circostanza che la stessa procedura ed il commissario liquidatore avessero considerato l’accordo pienamente concluso, tanto che il commissario aveva inviato la missiva del 7.8.2002 con cui, dato atto che era pervenuta una nuova proposta di acquisto, aveva chiesto alla controparte di indicare “a quanto ammonti il corrispettivo a titolo di danni nel caso di scioglimento dell’accordo a suo tempo raggiunto”;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, atteso che la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado, e – comunque – in quanto volto a insistere sulla valenza probatoria decisiva della missiva del 7.8.2002 (che la Corte ha mostrato – alla seconda pagina della sentenza – di avere considerato) e, quindi, a reiterare un’istanza di diverso apprezzamento di merito;

col quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2735 e 2733 c.c., sostenendo che la missiva del 7.8.2002 aveva una “vera e propria valenza confessoria”, integrando pertanto una prova legale contro colui che l’aveva fatta;

anche questo motivo è – come il secondo – inammissibile per novità della questione e, comunque, per il fatto che la violazione delle norme individuate in rubrica viene postulata sul mero rilievo della necessità di riconoscere alla missiva del 7.8.2002 una valenza diversa da quella (implicitamente) disattesa dalla Corte di merito;

il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 183 c.p.c., comma 7 e dell’art. 2697 c.c.: la ricorrente censura la Corte di Appello per non avere neppure precisato le ragioni per cui non aveva ammesso le prove per testi e l’istanza di esibizione, essendosi limitata ad un’affermazione apodittica;

premesso che – per quanto emerge dal ricorso (a pag. 36) – il primo giudice aveva ritenuto che le circostanze oggetto di prova avevano “natura documentale”, non risulta censurabile l’assunto della Corte di Appello che ha affermato che “rientra nel potere del giudice rigettare le istanze istruttorie, laddove ritenga la causa matura per la decisione”: va esclusa pertanto la ricorrenza della dedotta violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7;

per il resto, il motivo è inammissibile, in quanto:

la violazione dell’art. 2697 c.c., oltre ad essere denunciata in modo generico, non prospetta – come necessario – un erroneo riparto dell’onere probatorio;

la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass. n. 11892/2016, secondo cui la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 27000/2016);

col sesto motivo (che denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1337,1173 e 2697 c.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere accolto la domanda – proposta in via gradata – di affermazione della responsabilità precontrattuale; assume che la pronuncia non tiene conto degli orientamenti più recenti espressi dalla Corte di legittimità, nel senso della qualificazione della responsabilità come contrattuale, e, sotto il profilo della quantificazione del danno, sostiene che si sarebbe dovuto tener conto del c.d. interesse positivo differenziale, ossia del fatto che il “minor vantaggio subito da Federazione è pari alla differenza di quanto essa avrebbe incassato da SACE in ragione dei crediti ad essa ceduti meno il prezzo pagato per l’acquisto”;

il motivo è inammissibile e, comunque, infondato:

inammissibile, in quanto non attinge adeguatamente la ratio decidendi, basata sull’affermazione della mancata deduzione e dimostrazione di “alcun danno derivante dalla perdita di chance contrattuali alternative” o da “spese patite dalla parte per la mancata conclusione del contratto”; va da sè che è del tutto irrilevante, al riguardo, la deduzione sulla natura contrattuale della responsabilità in contrahendo, giacchè anche in ambito contrattuale l’onere dell’allegazione e della prova del danno compete al danneggiato;

infondato, nella parte in cui prospetta la risarcibilità, a titolo di responsabilità precontrattuale, di un “danno positivo differenziale” (corrispondente, a ben vedere, al vantaggio che la Federazione avrebbe ricavato dall’esecuzione del contratto) che contraddice la natura stessa della responsabilità precontrattuale, cui è coessenziale la risarcibilità del danno nei soli limiti dell'”interesse negativo”, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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