Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32475 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25322-2018 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO

BAGLIVI 8, presso lo studio dell’avvocato SILVIA PASTORELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERPAOLO RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1875/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.P. adì il Tribunale Roma in sede di ATP ex art. 445 bis c.p.c., ai fini dell’accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto all’indennità di accompagnamento;

il CTU, espletata l’indagine, accertò che la ricorrente non si trovava nelle condizioni di aver diritto alla prestazione;

A.P. propose rituale opposizione ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 4, chiedendo l’accoglimento dell’originaria istanza;

all’esito di espletamento di consulenza tecnica, il Tribunale ritenne sussistenti i presupposti per l’attribuzione della prestazione richiesta, liquidando le spese in complessivi Euro 2000,00, oltre accessori;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione A.P. con tre motivi;

controparte ha depositato procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito dalla L. n. 27 del 2012, alla L. n. 247 del 2012, art. 13, e al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la carenza della motivazione in punto di spese non consentiva di comprendere se il giudice avesse inteso liquidare in complessivi Euro 2.000,00 i compensi legali sia della fase di accertamento tecnico preventivo sia del giudizio di merito o se invece avesse del tutto omesso la liquidazione delle spese della prima fase, incorrendosi, nel primo caso, in violazione di legge per mancato rispetto dei valori minimi di cui ai parametri del D.M. n. 55 del 2014, nonchè vizio di motivazione per omessa indicazione del sistema di liquidazione adottato e delle ragioni determinanti la decisione di quantificare le spese in deroga agli enunciati minimi, e, nel secondo caso, in vizio in procedendo per omessa pronuncia su una parte della domanda;

il ricorso è fondato per omessa motivazione in ordine alla pronuncia sulle spese, in forza del principio costantemente enunciato da questa Corte di legittimità (Cass. n. 5888 del 16/05/1992, Cass. n. 22232 del 03/11/2016 e, da ultimo Cass. n. 13977 del 23/05/2019), secondo il quale la mancanza della motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè”;

non è dato comprendere, infatti, a quale fase processuale l’importo liquidato inerisca, così da non consentire di valutare l’eventuale intervenuta violazione dei minimi dei compensi professionali;

gli altri motivi, concernenti la violazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., restano assorbiti nella pronuncia di accoglimento del primo motivo;

s’impone, quindi, l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite, con rinvio al giudice del merito per le relative determinazioni.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, diverso giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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