Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32474 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 14/12/2018), n.32474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13469-2017 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO SECCHI

n.9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORI; che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE CROTONE C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA n.88, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ARILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA CONCETTA

MARIA RUSSO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 891/2017 della CORTE D’ APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da P.U. l’ordinanza n. 871/2017 della Corte di Appello di Catanzaro con ricorso fondato su un articolato motivo.

La parte intimata ha depositato -tardivamente, fuori termine- controricorso.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale, all’esito di una complessa controversia e dopo sentenza di rinvio di questa Corte (che cassava precedente pronuncia che aveva rilevato d’ufficio la nullità del mandato conferito al professionista oggi ricorrente per difetto di forma), ha provveduto a liquidare -su ricorso in riassunzione di procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28 – i compensi professionali spettanti al ricorrente legale per l’attività professionale prestata -prima della rinuncia al mandato- in favore del Comune di Crotone nei due gradi del giudizio intercorso, come da atti, fra tale stesso Comune e l’ENI S.p.a. e di poi oggetto di transazione. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5, la violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 6 e l’omesso esame di un fatto decisivo circa le ragioni della diversità del valore presunto della controversia.

1.1- Quanto alla parte di censura relativa alla prospettata omessa valutazione deve evidenziarsi che la stessa si incentra, nella sostanza, nella contestazione della decisione gravata per una asserita “valutazione totalmente e palesemente illogica e contraddittoria”.

Va evidenziato, in punto, che la Corte territoriale, pur riconoscendo esplicitamente che “il valore della domanda originaria” era di 64 miliardi di vecchie Lire, si è di poi limitata a parlare di sproporzionalità rispetto al valore effettivo della controversia “come desumibile dal contenuto della transazione intervenuta tra le parti prima della definizione della lite”.

Sotto il predetto profilo la censura coglie nel segno evidenziando una intrinseca illogicità della decisione gravata che emerge allorchè si ponga attenzione al fatto che la liquidazione è stata effettuata con riferimento al solo valore (cinque miliardi) della transazione favorevole alla P.A. pur considerando che la causa era stata introdotta dall’ENI nei confronti della medesima ma per un valore, in origine, di 64 miliardi.

Si è, pertanto, al cospetto di uno di quei casi di intrinseca illogicità della decisione che non può che essere, anche alla stregua della nota pronuncia di questa Corte data con sentenza delle S.U. 7 aprile 2014, n. 8053.

Quanto al profilo delle censure di cui al motivo del ricorso relativo alla violazione di legge le doglianze dei parte ricorrente sono ancor più fondate.

La Corte territoriale ha limitato nei termini anzidetti la disposta liquidazione ricorrendo al un parametro di valore del tutto inferiore rispetto a quello, ben maggiore, pur riconosciuto esplicitamente.

Senonchè, così operando, la Corte territoriale ha violato consolidato principio ermeneutico affermato e ribadito da questa stessa Corte, secondo cui “ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente ivi favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione” (da ultimo, ex plurimis: Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 23 gennaio 2017, n. 1666).

Il motivo, anche sotto il profilo per ultimo esposto, è quindi fondato.

2.- Il ricorso deve, conseguentemente, essere accolto.

3.- L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice in dispositivo indicato che provvederà a decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi riportato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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