Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32473 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 14/12/2018), n.32473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12345-2017 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FELICE GROSSI

CONDI n.62, presso lo studio dell’avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALTEC INGEGNERIA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PO n.12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARASCIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENNARO MARIA AMOROSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5411/20116 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da B.B. la sentenza n. 5411/2016 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso della parte intimata.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale accoglieva il gravame innanzi ad essa interposto dalla odierna società controcorrente, riformando la decisione del Tribunale di prima istanza e rigettando al domanda proposta dal predetto B. volta ad ottenere il pagamento della somma di Euro 3.005,60 quale corrispettivo per l’attività svolta ed avente asseritamente ad oggetto “contabilità generale e liquidazione iva”.

Il Giudice di prime cure aveva, viceversa, accolto la domanda dell’odierno contro ricorrente.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione del D.Lvo n. 139 del 2005, art. 58.

1.1- L’impugnata sentenza, individuato il punto decisivo della controversia nella interpretazione del termine “elaborazione dati”, riteneva che tale attività era riservata agli iscritti all’albo professionale.

In particolare la decisione oggi gravata innanzi a questa Corte affermava che le attività pretesamente svolte dall’odierno ricorrente, quali quelle di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, rientravano fra le prestazioni oggi riservate agli iscritti all’albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ai sensi del detto D.Lvo n. 139 del 2005.

Da tanto la Corte territoriale faceva, quindi, discendere la conseguente mancanza del diritto del B. del diritto al pagamento dei compensi richiesti.

Deve, al riguardo, osservarsi come la pretesa ricostruzione dell’efficacia della normativa di cui al cit. D.L.vo svolta dal ricorrente (che ne prospetta l’entrata in vigore successivamente alla costituzione degli ordini professionali) è del tutto ininfluente.

Non si può, infatti, condividere l’affermazione di parte ricorrente che l’attività svolta era legittima fino alla data del 1 gennaio 2008, prevista D.Lvo. n. 139 del 2005, ex art. 58. La soppressione e la costituzione di ordini professionali non comportava, invero, modifiche al tipo di attività consentita. Nella fattispecie, trattandosi di prestazioni riservate agli albi dei dottori commercialisti e non di altro tipo, la riserva per l’esercizio delle medesime prestazioni era prevista da normativa di immediata applicazione.

La decisione della Corte territoriale ha fatto, quindi, buon governo e corretta applicazione della normativa applicabile nella fattispecie.

Nulla, peraltro, viene decisivamente addotto dalla parte ricorrente al fine di confutare, in punto di diritto, esattezza della sentenza gravata.

Al riguardo va ribadito il principio per cui ” in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusto il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” (Cass. n. 1317/2004).

Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente l’onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere “specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

2.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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