Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32471 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 11/12/2019), n.32471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13925-2017 proposto da:

P.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA BELLEI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO PELUSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6920/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Napoli, a seguito di impugnazione proposta da P.M.R. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda da lei avanzata al fine di ottenere la pensione di inabilità, l’indennità di accompagnamento o l’assegno di invalidità, rigettava la domanda per mancata prova del requisito dell’incollocabilità, pur riconoscendo accertata, a seguito di nuova consulenza, una sua parziale invalidità, tale da integrare il requisito sanitario per il riconoscimento dell’assegno di invalidità;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione P.M.R. con unico motivo;

l’INPS ha prodotto procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione di norma di diritto, rilevando che oggetto del procedimento d’appello non era l’accertamento del requisito socio economico, già verificato nel giudizio di primo grado, ma solo dell’esistenza del requisito sanitario, ritenuto insussistente dal Tribunale, tanto che al riguardo era stata disposta in appello consulenza tecnica d’ufficio;

osserva, inoltre, che al momento del deposito del ricorso di primo grado ella era ultrassessantenne, talchè non esisteva obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento, mentre dai documenti prodotti in primo grado risultava nullatenente, da ciò dovendosi presumere il mancato svolgimento di attività lavorativa;

il primo profilo di doglianza è infondato, poichè la carenza del requisito economico è deducibile anche per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado ove quello di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, integrando il cosiddetto requisito economico (e dell’incollocazione) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, non ravvisandosi nel caso alcuna preclusione derivante da giudicato interno (in tal senso Cass. n. 11443 del 10/05/2017: “In materia di pensione d’inabilità o di assegno d’ invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio è, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo, del quale il Ministero dell’Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo”);

quanto al secondo profilo denunciato, parte ricorrente, svolgendo un ragionamento probatorio presuntivo, propone inammissibilmente, sub specie violazione di legge, una valutazione delle circostanze di fatto alternative rispetto a quella offerta dai giudici del merito (cfr. Cass. n. 8758 del 04/04/2017);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, in mancanza di attività difensiva ad opera della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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