Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32470 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FELIAN S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale notarile allegata al

ricorso, dall’Avv. Gianmarco Tardella, il quale ha indicato recapito

PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,

alla via Giacomo Puccini n. 9 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 173, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Roma il giorno 06.03.2012, e pubblicata in data

20.04.2012;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

letta la memoria depositata dalla resistente;

la Corte osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

la contribuente, FELIAN Spa, in data 15.06.2009 riceveva notifica dell’Avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 2 di Roma, relativamente all’anno d’imposta 2004, rettificava i redditi dichiarati dalla società ai fini IRPEG, IVA ed IRAP, e provvedeva al recupero a tassazione in ordine all’IVA relativa alle indennità una tantum erogate agli agenti di vendita, nonchè alle perdite per crediti inesigibili ed infine ai costi per servizi svolti in outsourcing. Per quanto d’interesse in questa sede l’Ufficio, sulla base di quanto riscontrato dai militari verbalizzanti, riteneva che le somme corrisposte dalla società FELIAN ai propri agenti costituissero una indebita detrazione d’imposta assolta sugli acquisti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, di cui Euro 7.473,00 riguardanti l’IVA detratta in relazione a somme corrisposte una tantum, e che avrebbero dovuto considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto e dunque la Felian non aveva diritto alla detrazione d’imposta, dovendo anche precisarsi che tutte le somme in questione, corrisposte dalla società nell’anno 2004 ai propri agenti, risultavano contabilizzate riportando la causale “TANT”, cioè una tantum, per un imponibile complessivo di Euro 37.366,00. In definitiva l’Ufficio finanziario confermava quanto riportato nel Processo Verbale di Costatazione, redatto in data 28.02.2008 dalla Guardia di Finanza del Nucleo Polizia Tributaria di Roma, dal quale risultava che “le somme corrisposte a titolo di… una tantum sono da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA in quanto elargite ai propri agenti in mancanza di una obbligazione contrattuale vincolante in capo alla società e dunque non classificabili come corrispettivo di una prestazione di servizi di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3”. In conseguenza l’Agenzia delle Entrate liquidava un maggior importo a titolo di IVA, di cui disconosceva la detraibilità, per l’indicato valore di Euro 7.473,00, oltre ad una sanzione amministrativa unica pari ad Euro 9.341,25 (ric., p. 3).

Avverso l’atto impositivo, la FELIAN Spa proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendo che tutte le somme che aveva corrisposto ai propri agenti erano riconducibili alle provvigioni agli stessi spettanti per l’attività di agenzia espletata. In particolare, le somme indicate nelle fatture degli agenti con causale “TANT” avevano natura di provvigioni integrative corrisposte, nell’ambito del rapporto di agenzia, con lo scopo di “fidelizzare” gli agenti stessi e “l’unico strumento di “contrattazione” per poter fidelizzare l’agente alla società ed indurlo a rinunciare alle proposte della concorrenza, è rappresentato dall’incremento provvigionale” (ric. p. 15).

La Commissione adita, con sentenza n. 173, depositata il 20.4.2012, accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’Avviso di accertamento impugnato, poichè riteneva la legittimità e correttezza della detrazione IVA sulle provvigioni corrisposte agli agenti, nonchè l’inerenza delle poste esposte dalla società ricorrente, in quanto le sue affermazioni risultavano sup-portate dalla “documentazione allegata nel ricorso, ossia dai contratti stipulati tra gli agenti e la FELIAN S.P.A.” (ric. p. 4).

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza in epigrafe, chiedendone la riforma per carenza di motivazione, ed insisteva nel sostenere la piena legittimità del proprio operato.

Costituitasi in sede di gravame, la società appellata replicava che la corresponsione della provvigione una tantum all’agente, con il quale è in essere un rapporto di agenzia contrattualmente disciplinata finchè lo stesso non passi alla concorrenza, causando gravi danni, rientra esattamente nelle obbligazioni di fare o, più esattamente, di “non fare” previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, ed a sostegno della propria tesi richiamava la dichiarazione di un proprio agente raccolta dalla Guardia di Finanza.

Il Collegio tributario di seconde cure, chiamato ad accertare se le erogazioni una tantum davvero potessero configurare una cessione di denaro priva di carattere sinallagmatico, con sentenza n. 173 del 20.04.12, affermava che “le somme disconosciute non derivano dalla normale attività regolata dal contratto di agenzia ma erano riferite a erogazioni una tantum che assurgono a mera liberalità senza sinallagma contrattuale” (sent. CTR., p. 2), accogliendo, pertanto, le censure formulate in merito dall’Amministrazione Finanziaria, e riformava perciò la decisione di primo grado.

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma ha proposto ricorso per cassazione la FELIAN Spa, affidandosi ad un unico, articolato, motivo d’impugnazione. L’Ente impositore, l’Agenzia delle Entrate, non si è costituito tempestivamente, ma ha depositato memoria, invocando il punto 1 del Protocollo d’Intesa – concordato tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato – sottoscritto in data 15 dicembre 2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la società contribuente, con riguardo alla pretesa “indebita detrazione d’imposta relativa ad operazioni fuori campo IVA”, censura la Commissione Tributaria Regionale per aver ritenuto che i compensi una tantum corrisposti dalla FELIAN Spa ai propri agenti di rete vendita non configurassero il corrispettivo di una prestazione di servizi, come tale soggetta ad IVA, senza neppure aver avuto cura di indicare gli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile qualsivoglia “controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.

2.1. – La ricorrente con il suo motivo di impugnazione si duole del vizio di motivazione, perchè la Commissione Tributaria regionale sarebbe giunta, in modo apodittico, alla conclusione che le erogazioni una tantum, effettuate dall’impugnante in favore dei propri agenti, avrebbero natura di mera liberalità senza sinallagma contrattualè (sent. CTR, p. 2), omettendo però di fornire una giustificazione ragionevole dell’assunto, provvedendo pure ad indicare le fonti processuali del proprio convincimento. Invero, ad avviso della contribuente, i Giudici dell’appello hanno mancato di spiegare per quale ragione hanno disatteso la tesi difensiva della società, secondo cui le erogazioni una tantum avrebbero costituito il compenso di accordi aggiuntivi e, in particolare, sarebbero state corrisposte dalla FELIAN con lo scopo di “fidelizzare” la propria rete agenziale di vendita riflettendo, in particolare, un “obbligo di non fare” (nel senso di evitare che i medesimi potessero interrompere il rapporto di agenzia in corso per “passare” alla concorrenza), integrante il presupposto dell’IVA. La Commissione Regionale di Roma, ha osservato la ricorrente, non ha effettuato alcun tipo di riferimento alla sentenza di primo grado che, diversamente, motivava sul punto, richiamando espressamente “la documentazione allegata nel ricorso” a supporto dell’esistenza di “un contratto tra la società e gli agenti”. I giudici regionali, secondo la ricorrente, hanno trascurato completamente di considerare le evidenze processuali, acquisite al dibattito, che sarebbero state solo in senso favorevole alla stessa società, posto che la suindicata natura delle erogazioni una tantum era stata comprovata dalla dichiarazione resa, a seguito di un “controllo incrociato”, da un agente della FELIAN alla Guardia di Finanza (nel senso che i compensi “una tantum” lo avrebbero impegnato a non “passarè alla concorrenza), e che la società ha potuto richiamare in allegato alle risultanze del Pvc. Al contrario, l’impugnato Collegio non ha acquisito agli atti del processo alcun elemento a sostegno della tesi erariale, secondo cui le erogazioni una tantum costituivano una vera e propria liberalità a favore delle controparti contrattuali. In definitiva, a sostegno della propria tesi, la società richiama la dichiarazione raccolta, dalla Guardia di Finanza, da un agente della propria rete indita, a seguito di un “controllo incrociato”. Nel Pvc, su cui l’accertamento per cui è causa si fonda, i verificatori riferiscono, difatti, che “relativamente all’una tantum, A.A., agente della rete vendita della FELIAN S.p.A., nei confronti del quale è stato esperito un controllo incrociato, ha dichiarato: “Tale una tantum mi è stata riconosciuta dalla FELIAN per non farmi uscire dal novero dei propri agenti perchè in quel periodo una ditta concorrente la Karnak mi aveva fatto una proposta per entrare nella propria rete di vendita” (Pvc. p. 131; ric. pp. 5 e 15).

Sembra allora opportuno premettere che nessuna considerazione propone la ricorrente, e tanto meno la Commissione Tributaria Regionale impugnata, in merito alla sufficienza della citata testimonianza, resa da un solo agente, a far ritenere accertata l’esistenza di una prassi aziendale. Occorre poi ricordare che il contratto di agenzia si instaura quando “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” (art. 1742 c.c.). L’agente promuove la conclusione di contratti per conto del preponente, svolgendo attività di ricerca della potenziale clientela, di descrizione e pubblicizzazione dei prodotti e, in conseguenza della stipula dei contratti matura il diritto al compenso, che è costituito normalmente dalla provvigione, ovvero da una percentuale da calcolare sul valore del contratto concluso grazie all’apporto dell’agente.

Nel caso di specie l’impugnata Commissione Tributaria Regionale ha disconosciuto la sussistenza di un sinallagma contrattuale in relazione alle attribuzioni patrimoniali una tantum, ed ha sinteticamente motivato operando riferimento, a titolo esemplificativo, ad una modalità operativa che non ricorre nel presente giudizio, consistente nella attribuzione di maggiori compensi in favore degli agenti che siano legate al raggiungimento di un certo target, evidentemente per sottolineare la differenza rispetto ad attribuzioni patrimoniali che non siano assegnate in compensazione di risultati di vendita raggiunti. Ciò che manca, allora, nella decisione della Commissione Tributaria Regionale romana, è una chiara ed esaustiva motivazione del perchè delle attribuzioni patrimoniali una tantum, che comunque sono state corrisposte dalla società ai suoi agenti, e nel corso di un rapporto contrattuale, al fine (dichiarato) di assicurare la prosecuzione dello stesso, evitando che gli agenti potessero preferire prestare i propri servigi a ditta concorrente, debbano essere considerate erogazioni estranee al rapporto contrattuale che vincola le parti.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, risultando integrati i vizi di motivazione contestati.

In conseguenza delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in diversa composizione, provvederà a rinnovare il giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dalla FELIAN Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche a disciplinare le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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