Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3247 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

Consorzio Velia – Consorzio per la bonifica del bacino dell’Alento,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 14, con l’avv.

VERDE Giovanni che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione

civile, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Regione Campania;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/1/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per la

dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con ordinanza in data 30/7/1990, il Ministro per il coordinamento della Protezione civile ha concesso un finanziamento di L. 8 miliardi per l’esecuzione delle opere concernenti la utilizzazione delle risorse idriche per l’alimentazione potabile della costiera cilentana;

che per l’attuazione del programma è stato delegato il Consorzio Velia per la bonifica del bacino dell’Alento, cui è stato affidato il compito di aggiudicare i lavori e procedere al relativo pagamento con fondi che la Protezione civile avrebbe accreditato alla Regione Campania e quest’ultima al Consorzio stesso;

che in esecuzione del predetto mandato, il Consorzio ha appaltato le opere all’ATI (OMISSIS), che lamentando il tardivo ed incompleto versamento dei compensi previsti, hanno attivato un giudizio arbitrale all’esito del quale il Consorzio ha versato ad esse il complessivo importo di Euro 1.488.917,40;

che in considerazione di quanto sopra ed adducendo che le inadempienze dedotte dall’ATI erano dipese da esclusiva colpa della Protezione civile e della Regione, il Consorzio Velia ne ha chiesto la condanna alla restituzione dell’intera somma sopraindicata, convenendole davanti al Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 19/7/2007;

che incardinatosi il contraddittorio, il GI ha rilevato l’esistenza di un problema di giurisdizione, invitando le parti a concludere sul punto;

che il Consorzio Velia ha presentato allora istanza ex art. 37 c.p.c., illustrata da successiva memoria, con cui ha chiesto alla Suprema Corte di voler confermare la giurisdizione dell’AGO, perchè nella specie si era trattato di una delegazione amministrativa intersoggettiva, nell’ambito della quale era stato costretto ad agire in giudizio per far valere una pretesa di contenuto meramente economico, basata sulla violazione degli obblighi di cooperazzione, correttezza e vigilanza degli enti deleganti, che non avevano provveduto agli accreditamenti nei modi e nei tempi stabiliti dall’ordinanza ministeriale;

che mentre la Regione Campania non ha svolto attività difensiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile ha depositato controricorso con il quale ha riconosciuto che il rapporto di cui si discuteva doveva essere effettivamente qualificato in termini di delegazione amministrativa intersoggettiva, dalla quale era scaturita una serie complessa di diritti ed obblighi la cui esatta ricostruzione postulava un accertamento che deponeva inevitabilmente per la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non poteva prescindere dall’esame e dalla interpretazione dell’ordinanza ministeriale;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e ricordato, altresì, che anche il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell’AGO in quanto nel caso in esame non si discute del momento pubblicistico della delega, ma soltanto delle sue conseguenze patrimoniali, osserva il Collegio che con l’azione davanti al Tribunale di Salerno, il Consorzio Velia si è effettivamente limitato a far valere un’ordinaria obbligazione pecuniaria cui, secondo la tesi, le controparti erano inevitabilmente tenute in forza dell’ordinanza ministeriale;

che la Protezione civile e la Regione Campania non sono state, cioè, citate nella loro veste di Amministrazioni – autorità, ma in quella di comuni debitrici sulla base di un titolo che non lasciava loro nessun margine di discrezionalità;

che trattasi pertanto di azione volta ad ottenere l’emanazione di una pronuncia che oltre a non comportare nessuna interferenza sull’esercizio dei poteri d’imperio delle convenute, non presuppone nemmeno alcun accertamento, se non di tipo meramente incidentale, sul contenuto e la portata della ordinanza ministeriale;

che in considerazione di quanto sopra va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con condanna della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione civile al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione civile al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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