Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3247 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 11/02/2020), n.3247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2348/2012 R.G. proposto da:

Schenker Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Manzi Luigi e Coglitore

Emanuele, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in

Roma, via Confalonieri, 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 138/8/11, depositata il 26 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2019

dal Consigliere Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Schenker Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata del 26 ottobre 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di rettifica dell’accertamento emesso per la maggiore i.v.a. richiesta in relazione ad un’operazione di importazione di materiale destinato alla realizzazione di impiantì fotovoltaici (celle di silicio), effettuata quale rappresentante indiretto in dogana della importatrice Solarday s.p.a.;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo traeva origine dal disconoscimento, da parte dell’Ufficio, dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota i.v.a. agevolata al 10/0 prevista per le cessioni degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica dal D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, n. 127-quinquies, Parte III;

– il giudice di appello ha respinto il gravame della contribuente evidenziando che non sussistevano i presupposti per la fruizione del beneficio, da parte dell’importatore, dell’aliquota agevolata in quanto le operazioni non avevano ad oggetto impianti di energia solare completi e funzionanti;

– ha aggiunto, poi, che non poteva essere esaminata la questione relativa al riconoscimento di analoga agevolazione prevista per la cessione di singoli componenti destinati ad essere impiegati per l’installazione o costruzione di tali impianti o ad utilizzatori finali per la novità della questione e che, comunque, l’assenza di documentazione attestante l’impiego di tali componenti non avrebbe consentito di ritenere sussistente il diritto all’agevolazione neanche a tale diverso tale titolo;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– occorre preliminarmente esaminare, per motivi di ordine logico-giuridico, l’ultimo motivo del ricorso con cui la società contribuente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, per aver il giudice di appello ritenuto che la richiesta di applicazione dell’1.v.a. agevolata ai sensi del n. 127-sexies, Parte III, della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto formulata solo in appello, sarebbe inammissibile, comportando un non consentito allargamento del thema decidendum;

– evidenzia, in proposito, che sin dal ricorso introduttivo aveva eccepito, con specifico motivo di impugnazione, l’illegittimità dell’atto impositivo in ragione della sussistenza dei presupposti della fattispecie agevolatrice di cui al predetto n. 127-sexies e che, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Commissione provinciale, motivato anche con riferimento all’insussistenza dei presupposti di tale fattispecie, aveva riproposto l’eccezione con l’atto di appello;

– il motivo è fondato;

– quanto allegato dalla ricorrente in ordine alla proposizione, con il ricorso introduttivo, di apposito motivo vertente sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota agevolata (anche) ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, n. 127-sexies, Parte III, e alla reiterazione di tale motivo con l’atto di appello trova puntuale riscontro nell’esame degli atti, riprodotti in parte qua nel ricorso in esame;

– per l’esattezza, all’illustrazione di tale questione è dedicato il terzo motivo del ricorso introduttivo, nonchè, come riconosciuto anche dalla Commissione regionale, specifico motivo dell’atto di appello;

– pertanto, ha errato il giudice di appello nel ritenere che la doglìanza inerente la ricorrenza degli estremi per il riconoscimento dell’aliquota agevolata di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, tabella A, n. 127-sexies, Parte III, fosse una questione nuova, in quanto l’esame degli atti consente di rilevare che la stessa era stata già ritualmente introdotta in giudizio in primo grado;

– ciò posto, con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia l’illogica e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la sentenza impugnata ritenuto che solo la cessione di un insieme di pannelli solari, debitamente assemblati, può fruire dell’aliquota ridotta, laddove si risolva in una cessione di un impianto fotovoltaico, pur riconoscendo che tali pannelli costituiscono l’elemento base per la realizzazione dell’impianto medesimo e che lo scopo della norma agevolatrice è quella di favorire l’energia da fonti rinnovabili e senza indicare quali ulteriori componenti sarebbero necessari per render impianto fotovoltaico idoneo a produrre energia e quale altro impiego potrebbero avere le celle di silicio diverso dalla composizione dei pannelli fotovoltaicì;

– con il medesimo motivo la parte formula altra doglianza per vizio motivazionale per aver il giudice di appello omesso di motivare in ordine alla non decisività delle dichiarazioni prodotte attestanti la destinazione dei beni importati alla costruzione di impianti fotovoltaici;

– il motivo è inammissibile;

– quanto al primo aspetto, in quanto il vizio prospettato risulta avere ad oggetto non già fatti, bensì valutazioni giuridiche;

– in ordine al secondo aspetto, si osserva che a Commissione regionale, dopo aver ritenuto che il motivo di gravame relativo alla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, n. 127-sexies, Parte III, fosse inammissibile per violazione del divieto di nova in appello previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ha, comunque, escluso che ricorressero le condizioni per l’applicazione di tale disposizione agevolatrice;

– si è, dunque, in presenza di una sentenza che ha fondato la sua decisione sulla novità dei fatti e delle ragioni a sostegno dell’originario motivo di impugnazione, sia pure osservando che, in ogni caso, tale motivo si presenterebbe infondato, in ragione della inidoneità degli elementi probatori a dimostrare i fatti allegati;

– deve, dunque, ritenersi che, così facendo, il giudice abbia valutato inammissibile l’impugnazione proposta al riguardo, privandosi, in tal modo, della potestas iudicandi in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicchè la pronuncia su queste non configurano ulteriori rationes decidendi, bensì obiter dicta (cfr. Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2013, n. 24469);

– conseguentemente, vi è difetto di interesse all’impugnazione della sentenza da lui pronunciata con motivo che ne contesti la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam su tale ultimo aspetto;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, tabella A, nn. 127-quinquies e 127-sexies, parte III, per aver la sentenza impugnata escluso che le operazioni di acquisto di celle di silicio godessero dell’aliquota dell’1.v.a. agevolata al 10% riservata agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, benchè tali beni fossero, per natura, idonei a produrre energia elettrica;

– con la medesima doglianza la parte lamenta, altresì, che il giudice di appello ha negato il beneficio dell’agevolazione pur venendo in rilievo la cessione di beni finiti che, per loro natura, non possono che essere utilizzati da coloro che provvedono a installare o costruire l’impianto ovvero dagli utilizzatori finali;

– il motivo è, quanto al primo aspetto, infondato;

– come noto, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, nella formulazione applicabile ai fatti in esame, fissa, al comma 1, nella misura del 20 per cento della base imponibile dell’operazione l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto;

– aggiunge, al medesimo articolo, comma 2, che l’aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A;

– tale tabella A, Parte III, n. 127-quinquies, menziona, tra gli altri, gli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”;

– il successivo numero 127-sexies ammette, invece, all’aliquota agevolata “i beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”;

– l’interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie trova applicazione a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore energia, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche degli impianti stessi e dalla qualità dei soggetti cessionari (operatori commerciali o utilizzatori finali) (così, Cass. 6 febbraio 2019, n. 7788);

– la seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti di impianti che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione dei beni e, dunque, in favore di coloro che provvedono a installare o costruire l’impianto ovvero degli utilizzatori finali;

– ai fini dell’individuazione del significato del termine “impianto” utilizzato al n. 127-quinquies, deve convenirsi con la Commissione regionale nel ritenere che lo stesso sta ad indicare un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni;

– in tal senso si esprime anche il D. Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, 28 luglio 2005, art. 2, comma 1, lett. e), recante criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della Fonte solare, definisce l’impianto fotovoltaico quale “impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori”;

– definizione sostanzialmente analoga è presente anche nei decreti, successivamente emanati in argomento, del 6 agosto 2010 (art. 2, comma 1, lett. c) e del 5 luglio 2012 (art. 2, comma 1, lett. e);

– una siffatta interpretazione del n. 127-quinquies è dettata anche dal principio ermeneutico per cui le disposizioni tributarie che prevedono un trattamento agevolativo, derogatorio rispetto a quello ordinario, sono di stretta interpretazione;

– pertanto, ai fini che qui rilevano, il pannello solare, pur rappresentando un componente necessario dell’impianto fotovoltaico, non costituisce, singolarmente considerato, un impianto medesimo, che richiede anche la presenza di componenti (in primis, un convertitore) e, quindi, alle cessioni che lo interessano non può trovare applicazione il regime agevolativo di cui al n. 127-quinquies, ma solo, in presenza delle menzionate condizioni, quello di cui al successivo n. 127-sexies;

– in ordine al secondo aspetto, come già rilevato, l’affermazione del giudice di appello in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della diversa fattispecie di cui al n. 127-sexies non costituisce una ratio decidendi, per cui la censura, sul punto, è inammissibile per difetto di interesse;

– con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112 e 115 c.p.c., per aver la sentenza impugnata disatteso le prove dalla stessa offerte in ordine all’utilizzo dei beni importati, ritenendo la documentazione offerta generica pur in assenza di contestazione e prova da parte dell’Ufficio;

– il motivo è inammissibile, in quanto, per le ragioni suindicate, la doglianza non è indirizzata ad una valida ratio decidendi, bensì ad obiter dicta;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il primo e il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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