Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3247 del 10/02/2021
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3247
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7831-2015 proposto da:
CARNI ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20,
presso lo studio dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA ROSA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 334/2014 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,
depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – Carni Italia S.r.l., sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 334/3/14, depositata il 21 ottobre 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l’appello dalla stessa odierna ricorrente proposto avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento recante rettifica, a fini Ires, del reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta 2006;
– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – in via pregiudiziale, va rilevato che le parti hanno hinc et inde dedotto, e documentato, la definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017; e, nello specifico, lo stesso Ufficio competente ha dato conto della regolarità della domanda presentata dalla contribuente e dell’integrale versamento dell’importo dovuto;
2. – il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (c. 10);
– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);
3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, c. 10, ult. prop., cit.);
– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2001, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
PQM
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021