Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32462 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10644/2012 R.G. proposto da:

M.B. SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Dario Stevanato e

dall’avv. Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via

Crescenzio n. 91, presso lo studio di quest’ultimo.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

EQUITALIA NORD SPA (incorporante EQUITALIA NOMOS SPA)

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sezione n. 21, n. 133/21/11, pronunciata il 17 ottobre 2011,

depositata il 4 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il 5/11/1998 la M.B. Spa acquistò un ramo d’azienda dalla Calimala Srl, alla quale, in data 30 giugno 2003, in seguito ad un controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, del modello Unico 1999 (anno d’imposta 1998), fu notificata una cartella esattoriale per omessi o ritardati versamenti di ritenute alla fonte ed IVA; dopo l’infruttuosa escussione della debitrice principale, la stessa cartella venne notificata, in data 12 ottobre 2009, alla cessionaria M.B. Spa, quale coobbligata solidale del D.Lgs. n. 472 del 1992, ex art. 14;

la M.B. Spa impugnò la cartella, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Nomos Spa (Agente per la riscossione) e, nel giudizio di primo grado, la domanda fu accolta;

2. la decisione è stata appellata dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto (in seguito: CTR) che, con la pronuncia in epigrafe, ritenendo la cartella legittima, ha riformato la sentenza di primo grado;

in particolare, il giudice d’appello ha disatteso l’eccezione, della società appellata, di notifica della cartella oltre il termine decadenziale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e, inoltre, ha stabilito che il concessionario aveva rispettato detto termine (del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) notificando, tempestivamente (in data 30 giugno 2003), la cartella alla Calimala Srl, posto che il detto art. 25 dispone che il concessionario notifica la cartella “al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato”, sicchè “è proprio l’uso della disgiuntiva “o” che consente di affermare che la notifica della cartella può essere effettuata nei confronti del debitore, ovvero del coobbligato.” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

quanto al merito della pretesa tributaria, la CTR ha ritenuto che, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, il cessionario subentra al cedente nella posizione debitoria di quest’ultimo nei confronti del fisco;

3. la M.B. Spa ricorre, con due complessi motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la società denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, degli artt. 102,350,331 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente per la riscossione, rispetto al quale la notifica dell’appello, da parte dell’Agenzia delle entrate, non risulta essersi perfezionata;

la società assume che, dall’esame degli atti processuali, risulta che la notifica dell’atto d’appello all’Agente per la riscossione è viziata da nullità, ragione per cui la CTR, che non ha disposto la rinnovazione della notifica a tale parte processuale (non costituitasi nel giudizio di secondo grado), avrebbe omesso di estendere il contraddittorio ad un litisconsorte necessario, causando la nullità dell’intero procedimento di secondo grado;

1.1. il motivo è infondato;

1.1.1. il fascicolo processuale dell’Agenzia delle entrate contiene la fotocopia dell’avviso di ricevimento (datato “Verona, 25 febbraio 2011”) della notifica dell’atto d’appello a Equitalia, che ha ricevuto la raccomandata il 2 marzo 2011, nonchè la lettera, del 25 marzo 2011, con cui Equitalia comunicava all’Agenzia dell’entrate di non volersi costituire in d’appello, sicchè nessun addebito può essere fondatamente rivolto all’operato della CTR per non avere disposto la rinnovazione della notifica al Cessionario per la riscossione;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, commi 1 e 2, art. 1310 c.c. e delle norme in tema di obbligazioni solidali e di decadenza, per avere accolto il motivo di gravame dell’Agenzia in merito all’estensione, a tutti i coobbligati solidali, dell’efficacia impeditiva della decadenza dalla podestà impositiva della notifica della cartella di pagamento che venga (tempestivamente) effettuata nei confronti del solo debitore principale;

la società assume che, posto che notifica della cartella di pagamento alla debitrice principale Calimala Srl è avvenuta il 30 giugno 2003, sarebbe ampiamente trascorso il termine di cinque anni, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per procedere alla notificazione della cartella nei confronti della stessa M.B. Spa, cui l’atto è stato recapitato diversi anni dopo, ossia il 12 ottobre 2009;

2.1. il motivo è infondato;

2.1.1. s’intende dare ulteriore continuità al fermo indirizzo della Corte che, anche di recente, occupandosi della questione, ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (Cass. 1^ febbraio 2018, n. 2545; in senso conforme, ex multis: 25 maggio 2017, n. 13249; 27 gennaio 2016, n. 1463; 10 dicembre 2014, n. 25993; 21 dicembre 2007, n. 27005; 14 giugno 1995, n. 6729);

2.1.2. nella specie, la CTR, attenendosi a questo principio di diritto, ha correttamente stabilito che la tempestiva notifica della cartella alla debitrice principale Calimala Srl, entro il previsto termine decadenziale (di cinque anni dall’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi) ha impedito la decadenza anche nei confronti dell’obbligata in solido M.B. Spa, in qualità di cessionaria del ramo di azienda;

3. ne consegue il rigetto del ricorso;

4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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