Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32461 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9815/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

BAR GELATERIA 2000 SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro

Pesacane, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 41,

presso lo studio dell’avv. Francesco Di Ciommo.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata, sezione n. 1, n. 23/01/11, pronunciata il 20 dicembre

2010, depositata il 28 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di due motivi, nei confronti del Bar Gelateria 2000 Srl, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria della Basilicata (in seguito: CTR), in epigrafe, che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione, ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, per l’anno 2004, maggiori ricavi non dichiarati, derivanti dall’esercizio di attività di produzione di bar e caffè, accertati con metodo analitico – per quanto ancora rileva, in accoglimento dell’appello della società contribuente, ha annullato gli atti impositivi.

La CTR rileva che l’Ufficio si è avvalso del metodo analitico-induttivo, senza però dare conto dei fatti e delle circostanze che giustificavano il ricorso ad un simile strumento di accertamento.

Soggiunge che appaiono irrilevanti le prove dell’inesattezza delle scritture contabili addotte dall’Organo dì controllo, consistenti nella “contrarietà a logica economica”, nello scostamento dei ricavi rispetto alla media di settore e nella mancata presentazione dello studio di settore, quali presunzioni semplici, prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza e, come tali, inidonee a giustificare il ricorso al suindicato metodo.

Reputa che l’unico elemento sintomatico rilevante indicato nell’avviso consista nelle “presunte divergenze tra il bilancio e i quadri di dichiarazione”, ma esclude che tale dato possa legittimare, da solo: “la ricostruzione induttiva dei ricavi di esercizio, trattandosi chiaramente di errore materiale per il quale, data la natura di atto pubblico del bilancio (nella specie trattasi di una s.r.l.) e quella di dichiarazione di scienza della denunzia dei redditi, la prima prevale sulla seconda, per cui i dati contenuti nella prima sono quelli da prendere quali effettivi e reali.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

In conclusione, secondo la CTR: “L’accertamento (…) a causa del metodo applicato, va ritenuto illegittimo non essendo dall’Ufficio provate le omissioni gravi, ripetute e numerose ricavabili dalle scritture contabili e non essendo state, le presunzioni applicate, connotate dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c.” (ibidem).

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv. da L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Si denuncia l’errore di diritto che avrebbe commesso la CTR che, discostandosi dal quadro normativo e dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ravvisato che il ricorso alla ricostruzione dei maggiori ricavi con il metodo analitico-induttivo sia subordinato all’onere, da parte dell’Ufficio, di “motivare i punti di incompletezza, falsità, inesattezza della documentazione contabile” (cfr. pagg. 5 del ricorso per cassazione, 5 della sentenza impugnata), e, in secondo luogo, ha trascurato che il dato dell’antieconomicità dell’attività d’impresa, contrastante rispetto alle medie di settore e la mancata presentazione dello studio di settore, giustificavano ex se il ricorso al metodo analitico-induttivo, gravando, in tale caso, sull’imprenditore l’onere di dimostrare che la differenza negativa tra i costi di acquisto e i prezzi di rivendita, emersa dalle scritture contabili, non fosse dovuta all’occultamento di corrispettivi.

Si addebita alla decisione impugnata di avere prestato erroneamente scarsa considerazione alla divergenza tra i dati del conto economico e quelli della dichiarazione dei redditi della società (il bilancio riportava una perdita d’esercizio di Euro 3.784,54, mentre nella dichiarazidne dei redditi detta perdita era quantificata in Euro 4.049,00).

2. Secondo motivo: “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Si deduce il vizio dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata che, nell’affermare che l’Ufficio non avesse fornito “alcun elemento di fatto” a sostegno dell’inesattezza delle scritture contabili (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione e pag. 5 della sentenza impugnata), non ha considerato i seguenti fatti, decisivi per la ricostruzione dei maggiori redditi non dichiarati: macroscopica discordanza tra il reddito negativo dichiarato (Euro 4.049,00), da una parte, e la media di settore, lo stipendio figurativo dei soci e gli emolumenti corrisposti per lavoro dipendente (Euro 103.668,72), dall’altra; notevole consumo di energia elettrica; omessa presentazione dello studio di settore; protrazione, nel tempo, della gestione antieconomica malgrado l’elevato indice di rotazione del magazzino (sintomatico di una notevole capacità di vendita e di rifornimento di generi alimentari); divergenza tra il risultato d’esercizio di cui al conto economico e quello indicato in dichiarazione.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

E’ ius receptum che l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale il fisco procede alla rettifica delle componenti reddituali, è consentito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di una contabilità formalmente regolare, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass. 5 ottobre 2016, n. 19839).

Invero, la Corte (Cass. 2 luglio 2014, n. 15038) ha avuto modo di precisare che, in tema di accertamento delle imposte dirette, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente.

E’ anche stato stabilito che la circostanza che un’impresa commerciale dichiari, ai fini dell’imposta sul reddito, per più anni di seguito, rilevanti perdite, nonchè un’ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sè sufficiente a giustificare da parte dell’Erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 39, a meno che il contribuente non dimostri concretamente l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cass. 15 ottobre 2007, n. 21536).

Tornando al caso di specie, posto che non è contestata l’antieconomicità dell’attività imprenditoriale del contribuente (a pag. 4 della sentenza impugnata si fa esplicito riferimento al “presupposto della inferiorità “a media di settore”), la CTR ha commesso l’errore di diritto ed è incorsa nel vizio argomentativo prospettati dall’Agenzia sia nel reputare ingiustificata l’applicazione del metodo analitico-induttivo, che, subito dopo, nel negare che l’inattendibilità dei redditi dichiarati, ricostruita con metodo analitico-induttivo, poggiasse su basi presuntive solide e rigorose, secondo la prospettazione dell’Ufficio.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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