Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32460 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8437/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

EXCELSIOR PARK SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Taddeo e

dall’avv. Carmine Canonico, elettivamente domiciliata in Napoli,

piazza Francese n. 2, presso lo studio dell’avv. Luigi Taddeo e, ai

fini delle notifiche, in Roma, via Nomentana n. 263, presso lo

studio del dott. Michelangelo Mattia.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

EQUITALIA SUD SPA (incorporante EQUITALIA POLIS SPA), rappresentata e

difesa dall’avv. Michele Di Fiore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Ottaviano n. 42, presso lo studio dell’avv. Bruno Lo

Giudice.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sezione n. 45, n. 87/45/11, pronunciata il 3 febbraio 2011,

depositata il 14 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, nei confronti di Excelsior Park Srl e di Equitalia Sud Spa, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli (in seguito: CTR), in epigrafe, che – in controversia riguardante l’opposizione ad una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis (notificata il 13 dicembre 2008), recuperava a tassazione una parte dell’imposta sostitutiva dovuta dalla società sulla rivalutazione degli immobili aziendali, per l’anno d’imposta 2003 – ha respinto l’appello principale dell’Ufficio e l’appello incidentale della contribuente;

2. la CTR, aderendo alla prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, ha negato che l’emissione della cartella dovesse essere preceduta dall’invio, alla contribuente, del c.d. avviso bonario, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, in quanto la contribuente doveva essere a conoscenza se, in precedenza, avesse o meno versato interamente l’imposta dovuta;

il giudice d’appello, tuttavia, ha respinto il gravame dell’Ufficio condividendo il rilievo della contribuente circa la novità della questione, non prospettata in primo grado dall’Amministrazione finanziaria, per la quale la società aveva presentato due dichiarazioni (una nel 2007 e una nel 2008) ed aveva omesso di versare il residuo 55% del debito d’imposta complessivamente dichiarato;

la CTR ha rigettato, altresì, l’appello incidentale della contribuente, non solo, come suaccennato, non ravvisando la necessità dell’invio ad essa dell’avviso bonario, ma anche perchè ha reputato che, nella cartella, fosse indicato il responsabile del procedimento e, ancora, perchè non era maturata la decadenza della potestà impositiva del fisco, ai sensi della L. n. 156 del 2005, dedotta dalla contribuente, in quanto la dichiarazione, per l’anno d’imposta 2003, era stata presentata nel 2004;

la società resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale, sulla base di tre motivi;

Equitalia Sud Spa resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Equitalia Sud Spa nel controricorso;

questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di affermare che, impugnata da parte del contribuente la cartella esattoriale nei confronti dell’ente impositore e del concessionario per la riscossione, quest’ultimo, che era stato parte del giudizio di primo grado, assume la veste di litisconsorte necessario processuale, la cui partecipazione deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 27 maggio 2015, n. 10934);

1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 36-bis cit. in quanto la sentenza impugnata, senza affrontare le questioni di merito, ha affermato che l’appello dell’Ufficio, in modo non consentito, poggiava (per usare le parole della sentenza) su “argomenti” o “motivi nuovi”, non prospettati in primo grado, trascurando che la stessa appellante aveva solo precisato che la contribuente aveva presentato due dichiarazioni, per l’anno 2003, versando l’acconto del 45% del debito d’imposta, ed aveva invece omesso di versare il saldo del 55%, quale importo successivamente iscritto a ruolo;

rimarca, a tale proposito, che la società, in primo grado, non aveva sollevato eccezioni sul quantum della pretesa tributaria;

1.1. il motivo è fondato;

il rilievo in esso contenuto si appunta contro l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere che l’Ufficio, in sostanza, avesse fatto valere, per la prima volta, in appello, una domanda nuova non prospettata al giudice di primo grado;

s’intende dare continuità al costante indirizzo della Corte, secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della “causa petendi”, da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (…).” (Cass. 7 maggio 2014, n. 9810);

ciò precisato, però, nel caso in esame la CTR ha disatteso questo principio giuridico in quanto, come si evince dal testo della sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria non ha fatto valere una domanda nuova in appello, nè sotto il profilo della causa petendi nè sotto il profilo del petitum; senza contravvenire al divieto di mutatio libelli, essa ha unicamente illustrato i fatti costitutivi della pretesa tributaria contenuta nella cartella, i quali, giova ricordarlo, erano noti alla contribuente, che non ha contestato il quantum debeatur, ma ha prospettato vizi formali dell’atto di liquidazione;

2. occorre, adesso, esaminare il ricorso incidentale della contribuente che, con il primo motivo, sotto la rubrica: “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3/5” assume che la CTR avrebbe erroneamente negato la necessità dell’invio dell’avviso bonario, perchè, in realtà, sussistevano le ragioni d’incertezza menzionate dalla L. n. 212 del 2012, art. 6, comma 5, che il giudice d’appello ha invece disconosciuto;

con il secondo motivo, sotto la rubrica: “violazione L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3/5”, rileva che: “La CTR non può dire che “Il responsabile del provvedimento, relativamente all’atto oggetto dell’impugnazione è stato indicato”” (cfr. pag. 11 del controricorso per cassazione, contenente il ricorso incidentale), posto che la società, fin dall’avvio del processo tributario, aveva sostenuto che non era stato indicato il responsabile dell’iscrizione a ruolo;

2.1. i due motivi, da esaminare congiuntamente perchè si prestano ad un’identica soluzione in diritto, sono inammissibili;

il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche e giuridiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. 14 maggio 2018, n. 11603);

nel caso in esame – come ha correttamente eccepito Equitalia Sud Spa, secondo cui i motivi d’impugnazione sono stati sollevati “promiscuamente”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, sia del n. 3 che del n. 5 (cfr. pag. 6 del controricorso) -, a causa della doppia qualificazione della critica e dell’estrema genericità del contenuto della complessa censura, la Corte non è posta nella condizione di distinguere se, in concreto, quello fatto valere sia un errore di diritto o un vizio dell’apparato argomentativo della decisione o, ancora, nell’ipotesi di proposizione di entrambe le censure, quale sia la linea di demarcazione di ciascuna di esse, al fine di valutare la fondatezza o meno dell’addebito (o degli addebiti);

3. con il terzo motivo, sotto la rubrica: “violazione L. n. 159 del 2005, art. 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3-5” la società si duole dell’errore di diritto della decisione che avrebbe escluso contra legem il maturare della decadenza della pretesa impositiva, sul presupposto che la dichiarazione, per l’anno d’imposta 2003, era stata presentata nel 2004, senza tenere conto che il ruolo era stato reso esecutivo il 6 dicembre 2007, mentre la notifica della cartella era avvenuta un anno dopo, il 13 dicembre 2008, vale a dire oltre il termine decadenziale di tre anni;

3.1. il motivo è infondato;

è opportuno premettere, ai fini dell’ammissibilità del mezzo, che esso, benchè cumulativamente sussunto all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per come è formulato, è riconducibile, con sufficiente chiarezza, entro il primo dei due motivi (n. 3), ossia nel paradigma normativo della violazione di legge;

ciò precisato, tuttavia, l’addebito non è condivisibile, seppure per una ragione diversa da quella illustrata, in forma sintetica, dalla CTR che, al riguardo, si è così espressa: “nessuna decadenza è intervenuta avendo presente che l’anno di imposta è il 2003 e la dichiarazione è stata presentata nel 2004.” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

questa Corte ha affermato che, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, al lume dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartelle di pagamento al contribuente, entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni (cfr., ex multis, Cass. 5 ottobre 2018, n. 24501);

nel caso in esame, risulta dalla sentenza della CTR il dato, non contestato, secondo cui la società, per anno 2003, ha presentato due distinte dichiarazioni: la prima in data 28 giugno 2004; la seconda in data 20 ottobre 2005;

prendendo come punto di riferimento quest’ultima dichiarazione, quindi – ed è questo l’aspetto dello sviluppo motivazionale della sentenza della CTR che non appare corretto e che, pertanto, va emendato, poichè nella decisione della Commissione territoriale, per la verifica della decadenza, si fa erroneamente riferimento alla prima delle due dichiarazioni, quella del 2004 -, la notifica alla contribuente della cartella, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, in data 13 dicembre 2008, è senz’altro tempestiva ed è intervenuta prima che maturasse la decadenza dell’Agenzia dal potere di liquidazione;

posto che il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 2, fissa, a tale scopo, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il termine di decadenza del 31 dicembre 2008, per l’utile notifica della cartella per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis cit., non è stato superato;

4. alla stregua delle precedenti considerazioni, pertanto: accolto il ricorso principale dell’Agenzia e, viceversa, rigettato il ricorso incidentale della contribuente, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame della controversia, in relazione al ricorso principale accolto e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate; rigetta il ricorso incidentale della contribuente; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso principale accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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