Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32460 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 11/12/2019), n.32460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 8400-2019 proposto da:

IROLLO GAETANO difensore di E.E., elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 23090/2018 della CORTE SUPRENIA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Avv. Gaetano Irollo nella qualità di difensore di E.E. ha presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza di questa Corte n. (OMISSIS) del 2018, emessa nel giudizio d’impugnazione intentato da E.E. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata in data 13 aprile 2016, emessa in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., denunziando l’omissione nel dispositivo della distrazione delle spese legali a carico dell’Inps, risultato soccombente, in favore dell’avvocato dichiaratosi anticipatario;

l’Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Sez. Un. 16037 del 2010, seguita poi da Cass. n. 293 del 2011, Cass. n. 12437 del 2017), all’omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso (Cass. n. 3566 del 2016);

tuttavia, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (in tali esatti termini, v. Cass. n. 15346 del 2011; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 2691 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 13283 del 2019);

nella specie, il ricorso è stato proposto dal difensore che ha dichiarato di agire quale procuratore di E.E., in forza della procura rilasciata a margine del ricorso nel giudizio di cassazione, ma l’atto risulta firmato e sottoscritto dal solo procuratore (v. Cass. n. 18157/2014, cit.), sicchè permane la necessità che l’atto, prima di ogni altra decisione, sia notificato anche alla parte da lui rappresentata nel termine reputato congruo come in dispositivo e con riserva, all’esito della verifica dell’ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione.

PQM

La Corte dispone notificarsi il ricorso a E.E. personalmente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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