Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3246 del 18/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3246 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Benassi Antonio, elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli 43, presso lo studio dell’avv. F.
D’Ayala Valva, dal quale è rapp.to e difeso unitamente agli avv.ti Remo Dominici e Andrea
Bodrito, giusta procura in atti- Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

————–

——————————-Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Ligura n.
35/8/14 depositata il 14/1/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/1/2016 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Benassi Antonio contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa del diniego di rimborso delle ritenute irpef effettuate dal datore di lavoro
in sede di definizione anticipate del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all’esodo.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

19221/14

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/02/2016

Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio

con-

tro la sentenza della CTP di Genova n. 190/10/11 che aveva accolto il ricorso del contribuente . Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso
l’Agenzia delle Entrate. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza
del 20/1/2016 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicaMotivi della decisione
Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del dpr 602/73

in

relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto tardiva l’istanza di
rimborso.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte
(Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014) , secondo cui il termine di decadenza per il
rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile
allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a
presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia
della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne
operata la ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in
tema di “overruling”, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni
giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata
attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. La natura della controversia, i pregressi
contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n.

19221/14

Ordinanza pag. 2

zione alle parti costituite.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Il Presi ente est.

Così deciso in Roma, 20/1/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA