Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3246 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3246 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4933-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- ricorrenti contro
REGA STEFANO;
– intimato –

del 3.12.2012, depositata il 10/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 04933 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 2124/2012 del TRIBUNALE di AVELLINO

R.g.n. 4933-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2124 del 10 dicembre 2012, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Avellino n. 1858 del 2011, che aveva accolto la domanda di Stefano Rega, intesa ad
ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il
pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte
dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui

l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che «Nella
logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del
contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente
espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto».
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace resa in primo
grado, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.
§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.

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Est. Co s. Raffaele Frasca

R.g.n. 4933-13 (ud. 16.1.2014)

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbito gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del
Giudice di Pace di Avellino e rigetta la domanda di Stefano Rega. Compensa le spese dei
gradi di merito. Condanna Stefano Rega alla rifusione alla ricorrente delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 16 gennaio
20

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