Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3246 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32356-2018 proposto da:

PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ASSISI, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CANALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DE CICCO;

– ricorrente –

contro

ASSOSERVIZI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE

5637, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

COMUNE AVELLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2942/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ.

DIST. di SALERNO, depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Parrocchia S. Francesco d’Assisi ha proposto ricorso contro un avviso di accertamento per ICI 2009, 2010 e 2011.

Si è costituita la sola Assoservizi spa, mentre il Comune di Avellino è rimasto contumace.

La CTP di Avellino, con sentenza n. 936/2015, ha accolto il ricorso.

Assoservizi spa ha presentato appello che la CTR di Napoli, Sez. dist. Salerno, nel contraddittorio delle parti, ha accolto con sentenza n. 2942/2018.

La Parrocchia S. Francesco d’Assisi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La sola Assoservizi srl ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia che risulta essere stato accettato dalla società controricorrente.

Pertanto, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., deve essere dichiarato estinto il giudizio.

Le spese seguono la soccombenza fra la parte ricorrente e quella controricorrente e sono liquidate come in dispositivo, mentre alcuna statuizione deve essere assunta con riguardo al Comune di Avellino.

Deve essere escluso l’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi clic= – previsione eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18 luglio 2018).

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre accessori per legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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