Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3246 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 223/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/03/2009 R.G.N. 531/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta dalla lavoratrice odierna intimata intesa ad ottenere dal Fondo di garanzia, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, il pagamento delle ultime tre mensilita’ di retribuzione non corrisposte dalla datrice di lavoro. Rilevava, in particolare, la Corte di merito che all’applicazione del predetto d.lgs. non ostava, ai sensi dell’art. 2, comma 6, che, anteriormente alla data della sua entrata in vigore, la lavoratrice avesse gia’ ottenuto la conversione del sequestro conservativo, da lei richiesto in pendenza dell’ordinario giudizio di cognizione per il riconoscimento del credito retributivo, in pignoramento, che l’effetto di tale conversione si era prodotto, in via definitiva, solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito quel giudizio, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992.

2. La cassazione di questa sentenza viene domandata dall’INPS con due motivi. La lavoratrice intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 6, e dell’art. 686 c.p.c., si sostiene la inoperativita’, nella specie, del Fondo di garanzia, essendosi, accertato che l’azione esecutiva era iniziata — mediante conversione del sequestro conservativo in pignoramento – in epoca anteriore all’entrata in vigore del predetto D.Lgs. 2. Con il secondo motivo si lamenta, in subordine, che la sentenza impugnata abbia riconosciuto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., accessori che erano gia’ inglobati nell’importo richiesto con la domanda introduttiva.

3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato, con assorbimento del secondo motivo.

3.1. In base al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il lavoratore da esso dipendente, o i suoi aventi diritto, possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, in relazione alle ultime tre mensilita’ di retribuzione, sempre che a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

3.2. Il successivo art. 2, comma 6, precisa che l’intervento del Fondo opera soltanto nei casi in cui le procedure esecutive siano intervenute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo.

3.3. La ricognizione normativa consente di escludere l’operativita’ della tutela nel caso di specie, essendo accertato, come risulta dalla decisione qui impugnata, che la lavoratrice aveva ottenuto sequestro conservativo a garanzia del suo credito retributivo e tale misura, in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992, si era convertita in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., a seguito del deposito della sentenza di condanna esecutiva.

Orbene, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo di esecuzione, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto (cfr. ex multis Cass. n. 18536 del 2007; n. 10029 del 2006); non rileva, invece, il successivo passaggio in giudicato della medesima sentenza, siccome l’instaurazione della procedura esecutiva prescinde da tale circostanza. Ne consegue che la tutela del Fondo di garanzia non poteva operare, ai sensi del richiamato del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 6.

4. La decisione della Corte d’appello va dunque cassata e, decidendosi la causa nel merito ai sensi dell’art. 884 c.p.c., comma 2, va respinta la domanda proposta dalla lavoratrice. La difficolta’ della questione induce a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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