Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32456 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3304/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

BOREA QUATTRO S.P.A, già Idrosanitaria Beltrami S.p.A.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Mario Savini n. 7, presso lo

Studio dell’Avv. Egidio Romagna, che con l’Avv. Eva Castagnoli, PEC

(OMISSIS), la rappresenta e difende anche disgiuntamente, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 42/13/12, depositata il 9 luglio 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 14 novembre

2018 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza la CTR confermava la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso promosso dalla contribuente una S.p.A. che commerciava prodotti idraulici – contro l’avviso di accertamento che aveva recuperato maggior imponibile ai fini IVA IRPEF IRAP 2003 a seguito di presunzione di cessione e di acquisto “in nero” di merce in base a scritture di magazzino rinvenute dalla G.d.F. su supporto informatico “gestionale (OMISSIS)”;

2. che la CTR affermava la nullità dell’avviso per difetto di motivazione non contenendo lo stesso “un’adeguata replica” rispetto alle difese esposte dal contribuente in sede di accertamento con adesione – ritenendo inoltre che l’avviso non contenesse elementi “tali da superare le deduzioni” difensive della parte – e che infine la Regionale osservava che non potevasi ricavare una “prova idonea” da scritture di magazzino “non obbligatorie” con riferimento a “modifiche inventariali di modestissima entità”;

3. che l’ufficio proponeva ricorso affidato a sei motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il primo motivo del ricorso è infondato perchè – al di là del non congruo riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis – la motivazione della CTR non deve ritenersi meramente apparente atteso che l’iter logico giuridico della stessa è chiaro nel senso di affermare la nullità dell’avviso per difetto di motivazione per non avere l’ufficio replicato alle difese assunte dal contribuente in sede di procedimento di accertamento con adesione e perchè nel merito l’ufficio non avrebbe provato la pretesa erariale;

2. che sono invece fondati il secondo e terzo motivo del ricorso con i quali l’ufficio ha censurato ex art. 360, comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, – atteso che l’impugnato avviso integralmente trascritto ai fini dell’autosufficienza deve in effetti obbligatoriamente indicare soltanto i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”; e non essendo perciò l’ufficio tenuto a spiegare perchè abbia disatteso le eventuali difese esposte dal contribuente in sede di procedimento di accertamento con adesione; e questo anche perchè le difese esposte in un preventivo contraddittorio sono da intendersi respinte per quanto motivato in avviso e salva la particolare disciplina degli accertamenti “standardizzati” che si pone come specifica eccezione ex lege prevista rispetto alla generale contraria regola (Cass. sez. trib. n. 12394 del 2002);

3. che con l’accoglimento dei due appena veduti motivi, rimane assorbito il quarto che ulteriormente censura la medesima statuizione sotto altro profilo;

4. che con il quinto motivo del ricorso – formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 1, in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.” l’ufficio ha censurato la sentenza deducendo che ai sensi delle norme denunciate ben poteva l’ufficio fondare la ripresa su presunzioni gravi, precise e concordanti e ciò indipendentemente dalla modestia dell’evasione peraltro insussistente in quanto ammontante a “oltre Euro 300.000,00”;

4.1. che con il sesto motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis, l’ufficio addebitava alla CTR il vizio di insufficiente motivazione laddove in particolare la Regionale aveva ritenuto che l’accertamento non fosse basato su di una “prova idonea”, senza però confrontarsi con nessuno dei gravi elementi evidenziati dalla G.d.F. e fatti propri dall’ufficio, come ad es. la contabilità di magazzino contenuta nel gestionale informatico e sui quali elementi ben poteva fondarsi la presunzione di vendita “in nero” con il conseguente onere della contraria prova a carico della contribuente;

4.3. che anche questi ultimi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono da ritenersi fondati, sia perchè la ripresa ben poteva basarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 39, comma 1, lett. d), sulle ridette scritture contabili rinvenute sul supporto informatico, indipendentemente dalla circostanza che le stesse fossero o no obbligatorie (Cass. sez. trib. n. 20902 del 2014; Cass. sez. trib. n. 9628 del 2012), con il conseguente spostamento dell’onere della contraria prova in capo alla contribuente (Cass. sez. trib. n. 12680 del 2018); sia perchè la Regionale ha invero semplicemente quanto apoditticamente affermato la inidoneità della prova, senza in effetti prendere in diretta considerazione alcuno degli elementi di fatto evidenziati nell’avviso sulla scorta del PVC della G.d.F. (Cass. sez. prima, n. 12967 del 2018);

5. che pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo, quinto e sesto motivo del ricorso; dichiara assorbito il quarto; rigetta il primo; cassa l’impugnata sentenza; rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna che, in altra composizione, nel decidere la controversia, dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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