Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32455 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9960/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

VIGANO’ S.R.L., elettivamente domiciliata in Milano, Via Maroncelli

n. 17, presso lo Studio dell’Avv. Silvia Marcora, che con l’Avv.

Rosario Cali, la rappresenta e difende anche disgiuntamente, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 147/45/11, depositata il 13 ottobre 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 14 novembre

2018 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza la CTR, respinto l’appello dell’ufficio, confermava la prima decisione con la quale veniva accolto il ricorso proposto dalla Viganò S.r.l. avverso un atto di irrogazione sanzioni, per non aver, la contribuente, registrato le fatture attive e passive IVA 2008;

1.1. che, pur dando atto che i “verbalizzanti” avevano inutilmente chiesto al legale rappresentante della Società “le registrazioni IVA 2008”, la CTR riteneva “comprensibile” che “il passaggio dal sistema cartaceo a quello informatico, comportasse delle discrepanze nell’osservanza delle regole di registrazione e di stampa delle fatture”; discrepanze che, secondo la CTR, erano state dimostrate dalla “perizia giurata”, prodotta dalla contribuente; e, ciò, nel senso che “le fatture attive contestate erano state in realtà inserite in contabilità, senza provvedere alla stampa del tabulato, già prima della chiusura del PVC”; e con la finale conclusione che, per la CTR, trattavasi “soltanto di alcuni errori di carattere formale”;

2. che l’ufficio proponeva ricorso affidato a quattro motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso;

3. che, nelle more, l’ufficio depositava “comunicazione di autotutela parziale”.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo, con il quale veniva denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 23, del D.M. 11 agosto 1975, art. 1, nonchè del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, comma 4 quater, conv. con modif. in L. 8 agosto 1994, n. 489, l’ufficio deduceva che la registrazione delle fatture sul supporto informatico poteva ex lege essere ritenuta valida soltanto se la stessa fosse stata stampata a richiesta dei verificatori della G.d.F., mentre invece il legale rappresentante della contribuente, sul punto opportunamente interrogato come da verbale, aveva “risposto di non aver ancora provveduto alla registrazione delle fatture attive e passive relative all’anno 2008”; cosicchè, reputava l’ufficio, erroneamente la CTR aveva escluso l’applicazione delle sanzioni, pur non essendo stata la contribuente in grado di stampare la registrazione delle fatture;

1.1. che con il terzo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione del D.P.R. n. 633 cit., art. 23, nonchè del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 1, l’ufficio lamentava che la CTR aveva erroneamente ritenuto che la concreta fattispecie si fosse tradotta in un semplice “errore formale”;

1.2. che con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione applicabile ratione temporis, l’ufficio addebitava alla contribuente il vizio di insufficientemente motivazione, per aver fatto esclusivo riferimento alla discutibile valenza probatoria della “perizia giurata”, senza però in alcun modo confrontarsi con gli elementi contrari evidenziati dal medesimo ufficio, particolarmente consistenti nelle dichiarazioni a verbale del legale rappresentante della contribuente che, per ben due volte, aveva ammesso che le fatture non erano state registrate;

1.3. che, complessivamente considerati, in ragione della loro stretta connessione, i suddetti motivi devono giudicarsi fondati, dapprima per la ragione che i “verbalizzanti” non hanno potuto ottenere la stampa della registrazione informatica in quanto, in radice, il legale rappresentante della contribuente, con dichiarazione confessoria, aveva per un paio di volte dichiarato di non aver provveduto a registrare le fatture del 2008, con la conseguente violazione del D.L. n. 357 cit., art. 7, comma 4 quater, per cui, in mancanza di stampa, la registrazione andava ritenuta omessa (Cass. sez. trib. n. 25871 del 2015); in secondo luogo, perchè la CTR non ha in alcun modo preso in considerazione le rammentate duplici dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della contribuente (Cass. sez. trib. n. 13482 del 2008), prendendo invece apoditticamente in considerazione unicamente la “perizia giurata”, con ciò cadendo anche nel denunciato vizio di insufficiente motivazione; da ultimo deve essere considerato che, secondo le previsioni contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 6, comma 5 bis, nonchè secondo le previsioni contenute nella L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, l’omessa tenuta di scritture obbligatorie può dar ingresso ad una violazione meramente formale non sanzionabile, solamente quando viene ad esistenza la doppia condizione “di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo” (Cass. sez. trib. n. 23352 del 2017), mentre nella concreta fattispecie la mancata stampa del registro delle fatture ha certamente arrecato pregiudizio all’attività di controllo dei verificatori;

2. che il secondo motivo, con il quale l’ufficio discuteva, sotto il profilo della violazione di legge, l’efficacia di prova della “perizia giurata”, è quindi rimasto assorbito;

3. che alla cassazione della sentenza, deve pertanto seguire il giudizio di rinvio, per la nuova valutazione delle prove circa la regolarità della registrazione delle fatture, con riferimento alla richiesta di stampa della stessa;

4. che dovrà altresì tenersi conto della “comunicata” autotutela parziale, per cui, secondo quanto dichiarato dall’ufficio, “il valore della controversia, ancora pendente in Cassazione, alla luce della sopracitata autotutela, si è ridotto ad Euro 2.000,00”, con la conseguente corrispondente cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza; rinvia alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, dovrà decidere la controversia, uniformandosi ai superiori principi, oltrechè regolare le spese di ogni fase e grado del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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