Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32455 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 11/12/2019), n.32455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7125-2018 proposto da:

M.A., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI CANIGGIA,

GIOVANNI SARDI;

– ricorrenti –

contro

MAETRELLO SRL, G.E., MG DI G.T. & C.

SNC;

– intimate –

avverso la sentenza n. 821/2017 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 25/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

M.A. e C.M. ricorrevano, nei confronti di M.F. &c. s.n.c. ed G.E., per l’esecuzione di obblighi di fare consistenti nell’abbattimento o arretramento di un muro eretto in violazione delle distanze legali, secondo le statuizioni contenute in un provvedimento giurisdizionale esecutivo;

l’esecuzione era promossa e proseguiva, nello specifico, avverso G.E. nonchè M. s.r.l. e MG di G.T. &c., successori a seguito di scissioni trasformazioni societarie, dell’originaria s.n.c. indicata come obbligata nel titolo esecutivo;

nel corso dell’esecuzione la M. s.r.l., sotto il controllo del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice dell’esecuzione, dava esecuzione spontanea agli obblighi;

all’udienza del 28 ottobre 2015 i difensori dei procedenti davano atto dell’esecuzione spontanea, verbalizzata anche sei giorni prima dal consulente d’ufficio, e richiedevano la liquidazione delle spese di assistenza legale e del proprio consulente tecnico di parte;

il giudice dell’esecuzione liquidava tali spese con provvedimento opposto a norma dell’art. 617, c.p.c., dai procedenti, perchè ritenuto erroneo per difetto, sia quanto alla liquidazione dei compensi forensi sia quanto all’omessa liquidazione delle spese sostenute per i compensi del consulente di parte;

il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione rilevando che l’art. 614, c.p.c., conteneva una disciplina specifica della fattispecie, ritenendo la liquidazione in parola un provvedimento monitorio opponibile, quindi, nelle correlative forme di cui all’art. 645, c.p.c.;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione M.A. e C.M., articolando tre motivi, corredati da memoria;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

Che:

con primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 629,487,614,617, c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che il giudice dell’esecuzione aveva chiuso la stessa per intervenuto adempimento spontaneo, e dunque estinto atipicamente la procedura coattiva, sicchè tale provvedimento, e anche solo quello accessorio sulle spese, avrebbe dovuto contestarsi necessariamente con opposizione formale;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 487,617,614,633,645, c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che il creditore non avrebbe comunque potuto agire con l’opposizione all’ingiunzione riservata all’ingiunto;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 95 c.p.c., della L. n. 247 del 2012, art. 13, poichè erano stati violati i parametri per la liquidazione delle spese legali, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, e, in particolare, erroneamente omessa la liquidazione delle spese sostenute per pagare i compensi del consulente tecnico di parte;

Rilevato che ad avviso del Collegio i primi due motivi implicano significativi profili nomofilattici;

lo scrutinio del ricorso va dunque rinviato alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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